Decreto — n. 19008/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21316/2023 R.G. proposto da : DI MARO PASQUALE, elettivamente domiciliato in CARDITO VIA GRAMSCI N. 5, presso lo studio dell’avvocato D'ETTORE SALVATORE (DTTSVT75L15F839T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DEUTSCHE BANK S.P.A., elettivamente domiciliato in SALERNO VIA ROMA 112, presso lo studio dell’avvocato POLIZIO LICIA (PLZLCI64E69H703R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3103/2023 depositata il 29/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19008/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21316/2023 R.G. proposto da : DI MARO PASQUALE, elettivamente domiciliato in CARDITO VIA GRAMSCI N. 5, presso lo studio dell’avvocato D'ETTORE SALVATORE (DTTSVT75L15F839T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DEUTSCHE BANK S.P.A., elettivamente domiciliato in SALERNO VIA ROMA 112, presso lo studio dell’avvocato POLIZIO LICIA (PLZLCI64E69H703R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3103/2023 depositata il 29/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.