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Decreto — n. 18989/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 18989/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for judgment. The appellant had not been properly notified to their legal representative, yet the court deemed the proposal effectively communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal proposal for judgment extinction of proceedings statutory time limit litigation costs restituzione dei sussidi statali detrazioni e rimborsi compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21120/2019 R.G. proposto da : ENI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO N 3, presso lo studio dell’avvocato NICCOLINI GIUSEPPE (NCCGPP50R04H501X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato PIERALLINI LAURA (PRLLRA60H57F032H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPERATI LORENZO (SPRLNZ79D06H501D) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA in n.42232/2012 depositato il 12/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Dato atto della non avvenuta consegna al legale con cui pure il ricorrente si era costituito, per mancato rinvenimento del relativo nominativo nel registro da parte della Cancelleria notificante e comunque rilevato che la stessa Cancelleria ha notificato la menzionata proposta alla parte;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori