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Ordinanza — n. 18894/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of a prior order to deduct lawyer fees despite prior antistatarity declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18894/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous order regarding the deduction of legal fees. The appellant argued that fees should be deducted for the opposing party, while the respondent's lawyer had previously requested their own fee deduction despite being declared antistatatory. The court ruled that in the absence of specific legislative guidance, the procedural remedy for such omissions is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provision, the procedural remedy for an omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction request is the material error correction procedure.

Parole chiave

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material error correction antistatarity declaration legal fee deduction Civil Procedure Code omitted pronouncement lawyer's fees procedural remedy condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 93 cod. proc. civ.
Rodolfo Polchi, ex art. 93 cod. proc. civ.; - in presenza di un’ omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
art. 93 cod. proc. civ
Rodolfo Polchi, ex art. 93 cod. proc. civ.; - in presenza di un’ omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037
Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037); -pertanto, il ricorso va accolto
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24851/2022R.G. proposto da Polchi Rodolfo e Minerva Edilizia soc. coop. a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentati e difesi dal medesimo avv. Rodolfo Polchi, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale delle Milizie, 138 -ricorrente - contro Morini Daniela -intimato - per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 26070/2022, depositata il 5 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: -Polchi Rodolfo chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 26070 /202 2 del 5 Oggetto: correzione errore materiale settembre 2022 nella parte in cui ha liquidato le spese processuali in favore della Minerva Edilizia soc. coop. a r.l., sua assistita, pur in presenza della dichiarazione di antistatarietà; CONSIDERATO CHE: -nel controricorso depositato nell’interesse della Minerva Edilizia soc. coop. a r.l. nel giudizio definit o con l’ordinanza di cui si chiede la correzionevi è l’espressa richiesta didistrazione delle spese processuali in favore del difensore, avv.

Rodolfo Polchi, ex art. 93 cod. proc. civ.; - in presenza di un’ omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037); -pertanto, il ricorso va accolto

P.Q.M.

La Corte dispone che, a correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 26070/2022 del 5 settembre 2022, il dispositivo sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «oltre rimborso forfettario nell a misura del 15% e accessori dilegge», del seguente enunciato «con distrazione in favore dell’Avv. Rodolfo Polchi , procuratore dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per i provvedimenti conseguenti. Così