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Ordinanza — n. 18819/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to bankruptcy estate due to res judicata of bankruptcy revocation judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18819/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the opposition to the bankruptcy estate filed by the Municipality of Cortina d'Ampezzo against the bankruptcy of Caolo S.r.l. The municipality argued that the contract resolution occurred before the bankruptcy declaration and that the bankruptcy revocation should have restored contractual effects. The court ruled that the opposition became unprocedable because the appellate court's judgment revoking the bankruptcy had already become final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 382 ult. comma c.p.c.; Art. 98 l. fall.: The revocation of bankruptcy by a final judgment renders the opposition to the bankruptcy estate unprocedible as it is strictly connected to the bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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opposizione stato passivo revoca fallimento giudicato improcedibile procedimento fallimentare cassa senza rinvio efficacia endoconcorsuale difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 382 ult. comma c.p.c.
Il decreto impugnato va cassato senza rinvio, per essere il procedimento di opposizione allo stato passivo divenuto improcedibile, a norma dell’art. 382 ult. comma c.p.c., per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n.
Art. 98 l. fall.
5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.
Art. 81 comma 2 L.F.
in liquidazione, allorquando il contratto d’appalto risultava già sciolto ex art. 81 L.F.., con conseguente assenza di responsabilità in capo al fallimento per i pretesi danni derivanti dall’intimata risoluzione contrattuale.
Art. 136 d.lgs n. 163/2006
In ogni caso, non risultava che, successivamente all’intimata risoluzione , fosse stata attivata la procedura di risoluzione ex art. 136 d.lgs n. 163/2006.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione a norma dell’art. 360 comma 1° n.
art. 136 d.lgs.n. 163/2006
Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento al procedimento di risoluzione di cui all’art. 136 d.lgs.n. 163/2006.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 29670/2022
Sul punto, va osservato che questa Corte, con ordinanza n. 29670/2022, ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, nel regime successivo alla riforma operata dal d.lgs.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15055/2019 R.G. proposto da : COMUNE CORTINA D'AMPEZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO (MSSMRA46H06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRESSAN FEDERICO (BRSFRC69R01D530S), ZGAGLIARDICH GIANNI (ZGGGNN55E04Z149N) -ricorrente- contro FALLIMENTO CAOLO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA PAOLO MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato PAGANELLI MAURIZIO (PGNMRZ59M14A662U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POTO DARIO (PTODRA47A03H330I) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TORINO n. 14224/2018 depositatoil 05/04/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 6 aprile 2019, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento Caolo s.r.l. in liquidazione proposta dal Comune di Cortina d’Ampezzo che aveva chiesto l’ammissione in via chirografaria del credito di € 404.353,27 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito della risoluzione (per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori) del contratto d’appalto pubblico dd. 12.6.2014, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di una palestra di roccia in località Sopiazes per l’importo complessivo di € 1.526.098,14 oltre IVA.

Il giudice di primo grado ha evidenziato che la risoluzione contrattuale era stata intimata successivamente alla dichiarazione di fallimento della Caolo s.r.l. in liquidazione, allorquando il contratto d’appalto risultava già sciolto ex art. 81 L.F.., con conseguente assenza di responsabilità in capo al fallimento per i pretesi danni derivanti dall’intimata risoluzione contrattuale. Né la circostanza che la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Torino fosse stata revocata dalla Corte d’Appello, con sentenza n. 1744 del 7.10.2016, poteva rilevare ai fini della decisione della lite, dovendo escludersi un’automatica reviviscenza del contratto di appalto concluso tra le parti.

In ogni caso, non risultava che, successivamente all’intimata risoluzione , fosse stata attivata la procedura di risoluzione ex art. 136 d.lgs n. 163/2006. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cortina d’Ampezzo. Il fallimento Caolo s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione a norma dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c.., con riferimento all’art. 81 comma 2° L.F., per avere il Tribunale di Torino reso una motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo (lett a) è stata dedotta la violazione dell’art. 81 comma 2° L.F.. Lamenta il ricorrente che il contratto di appalto della cui risoluzione si tratta, in quanto avente natura pubblica, è come tale escluso dalla disciplina di cui all’art. 81 comma 2° L.F.. Inoltre, il giudice di primo grado aveva omesso di rilevare che il procedimento di risoluzione contrattuale, definito con deliberazione del Commissario Straordinario del 27.9.2016, era stato avviato con nota del Direttore dei Lavori del 19.11.2015, e quindi ben prima che venisse dichiarato il fallimento (30.8.2016).

3. Nel secondo motivo, alla lett. b), è stata, altresì, dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme relative agli effetti della revoca del fallimento. Espone la ricorrente che il giudice di primo grado ha omesso di rilevare che, in caso di revoca del fallimento, vengono fatti salvi unicamente “gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”. Ne consegue che, anche in denegata ipotesi di applicabilità dell’art. 81 L.F., l’effetto dello scioglimento automatico del contratto sarebbe comunque venuto meno per effetto della revoca del fallimento.

4. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento al procedimento di risoluzione di cui all’art. 136 d.lgs.n. 163/2006.

5. Il decreto impugnato va cassato senza rinvio, per essere il procedimento di opposizione allo stato passivo divenuto improcedibile, a norma dell’art. 382 ult. comma c.p.c., per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 1744 del 7.10.2016 della Corte d’Appello di Torino, che ha disposto la revoca del fallimento Caolo s.r.l (vedi attestazione di cancelleria della Corte d’Appello di Torino in ordine al fatto che avverso la predetta sentenza non è stata proposta impugnazione). Sul punto, va osservato che questa Corte, con ordinanza n. 29670/2022, ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, nel regime successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, in quanto teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale, e tale conseguenza - che può essere rilevata anche d'ufficio - opera anche nel giudizio di legittimità, a differenza della chiusura del fallimento, che costituisce una mera causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità.

Sussistono validi motivi per compensare integralmente le spese di lite dell’intero giudizio, in considerazione dell’evoluzione della procedura fallimentare.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato, per essere l’opposizione