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Ordinanza — n. 18772/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses lawsuit after defendant accepts settlement and requests dismissal of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18772/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawsuit extinguished following the defendant's acceptance of a settlement agreement signed by both parties. Although the plaintiff had previously sought to annul contract clauses for usurious interest and illegal fees, the dispute was resolved through a mutual transaction dated April 2024. Consequently, the court ruled to close the proceedings with a compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the court must declare the proceedings extinguished upon the defendant's request for dismissal of the case.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of proceedings usurious interest contract nullity litigation costs credito contestato conto corrente opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
art. 306 c.p
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Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31843/2020proposto da: PREMATEK s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te dom ic. presso l’avv. Silvia Bettella, che la ra ppres. e di fende , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO-BCC-soc. coop., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Claudio Colini, rappres. e difesa dall’avv. Massimo Amadori, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 98 / 2020 della Corte d ’appello di Trento, pubblicata in data 8.05.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.05.2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Il Tribunale di Trento rigettava la domanda proposta dalla Prematek s.r.l. nei confronti della Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all’Adige, coop., avente ad oggetto la condanna al pagamento delle somme illegittimamente acquisite dalla convenuta e al risarcimento dei danni quale conseguenza della nullità od illegittimità di clausole o atti inerenti a due rapporti di conto corrente, e ad uno di mutuo, per interessi usurari, spese illegittime e commissioni di massimo scoperto. Con sentenza depositata l’8.5.2020, la Corte territoriale rigettava l’appello della Prematek s.r.l. avverso la suddetta sentenza di rigetto, osservando che: la banca convenuta non aveva mai applicato interessi usurari sul rapporto di conto corrente in quello di mutuo; era da confermare la statuizione di rigetto della domanda di nullità della pattuizione contrattuale per inesistenza di violazioni dell’art. 1341, c.2, c.c. La Prematek s.r.l. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con sei motivi.

La Cassa Rurale Rotaliana e Giovo- BCC - soc. coop. resiste con controricorso. RITENUTO CHE Con atto datato 24.4.24, la Cassa Rurale Val di Non –Rotaliana e Giovo BBC, premesso che le parti avevano sottoscritto, il 9.4.24, una transazione con la quale avevano definito la vertenza con reciproche concessioni, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio presentata dalla Prematek s.r.l., ai sensi dell’art. 306 c.p.c., a spese compensate.Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando le spese del giudizio tra le parti. Così deci