Cassation court quashes appeal for illegal land occupation, ruling extensions apply to administrative deadlines, not the five-year statutory maximum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding illegal land occupation by a public consortium. The appellant argued that statutory extensions should apply retroactively to the five-year maximum term, while the lower court incorrectly applied them to the specific administrative deadline. The court ruled that extensions only prolong the specific term set by the authority, not the statutory maximum, and the lower court failed to determine the original occupation duration based on the specific prefectural decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 L. n. 685/1971; Art. 4 L. n. 166/2002: Extensions of temporary occupation deadlines apply automatically to the specific term fixed by the administrative authority, not to the maximum five-year statutory period.
Parole chiave
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32915/2019 R.G. proposto da : DI PRISCO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di procuratore generale di Fabrizia Di Prisco, Leda Di Prisco, Ugo Migone, Angelica Migone, Maria Migone, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI FRANCESCO (NPLFNC55M27G288D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO REGIONALE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE CORAP, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'OTTAVIO MARIA GABRIELLA (DTTMGB70P55H224Z) -controricorrente- nonchè contro CASERTA ANTONIO, CASERTA NICOLA, CASERTA GIOVANNI, MOSCHELLA EDDA, CASERTA CATERINA, CASERTA ANTONIO, CASERTA VINCENZA, CASERTA RITA, CASERTA CATERINA, CASERTA ANTONIO, CASERTA MARIA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn. 369/2019 depositata i l 03/05/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – CORAP – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 106 del 14.6.2008, ha rigettato tutte le domande proposte dai signori Di Prisco nei confronti di tale Consorzio, già Consorzio ASIREG, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del terreno di mq 2800 sito nel territorio di Montebello Ionico (RC) La sentenza impugnata ha disatteso l’impostazione del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva respinto il principio dell’automatica applicazione, all’occupazione disposta con decreto prefettizio n. 3870 del 24.6.1980, del termine quinquennale di cui all’art. 20 della L. n. 685/1971 nonché delle successive proroghe automatiche di anni uno ciascuna previste dalla L. n. 385/1980 e della L. n. 42/1985.
La Corte d’Appello ha ritenuto che, in virtù dell’art. 4 L. n. 166/2002, le proroghe stabilite dall’art. 5 L. n. 385/1980 e dalle successive leggi di proroga, fino alla legge n. 158/1991, dovevano intendersi, con effetto retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e dovevano intendersi efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti. E’ stata quindi ritenuto che il decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 3870 del 24.6.1980 (per effetto del termine quinquennale di cui all’art. 20 L. 685/1971 e delle due proroghe annuali) avesse spiegato la sua efficacia almeno fino al 24.6.1987 con conseguente piena legittimità di tutto il periodo di occupazione, con la conseguenza che il decreto di esproprio del Prefetto di Reggio Calabria n. 903 del 10.11.1986 doveva ritenersi tempestivamente emesso.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe di Prisco, in proprio e nella qualità di procuratore generale di Fabrizia Di Prisco, Leda Di Prisco, Ugo Migone, Angelica Migone, Maria Migone, gli ultimi tre quali eredi di Gigliola Di Prisco, affidandolo ad un unico articolato motivo. il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) ha resistito in giudizio con controricorso. I ricorrenti hanno altresì depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 L. 865/1971-Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Ad avviso dei ricorrenti, l’art. 20 legge cit. fissa semplicemente, in via generale, la durata massima che può raggiungere l’occupazione d’urgenza, mentre quella riguardante ogni singolo provvedimento amministrativo va accertata esaminando le previsioni contenute nello stesso provvedimento. Ne consegue che ha errato la Corte d’Appello nel ritenere, apoditticamente, che il decreto di occupazione del 24.6.1980 beneficiasse di un originario termine di durata corrispondente al quinquennio.
2. Il ricorso è fondato. Va osservato che questa Corte, nella sentenza a S.U. 6626/1998, ha interpretato la disposizione di cui all'art. 20 della legge 865/1971, modificato dall'art. 10 della legge n. 10 del 1977, secondo cui l'occupazione di urgenza "può essere protratta fino a cinque anni dalla data della immissione in possesso" , fissando i seguenti principi: “..La norma, nell'indicare il termine massimo di durata delle occupazioni provvisorie connesse all'esecuzione di opere di pubblica utilità, non esonera l'amministrazione dall'obbligo di determinare, con il decreto che autorizza l'occupazione, il termine di durata della stessa, il quale va stabilito in concreto, con riferimento al prevedibile tempo di realizzazione dell'opera programmata.
La regola è valida, ovviamente, anche nel caso in cui con il detto provvedimento l'occupazione sia stata autorizzata per un tempo inferiore a cinque anni, sicché la norma consente all'amministrazione di prorogare il termine fino a raggiungere questo limite massimo. In questo caso, la proroga va specificamente concessa con provvedimento evidenziante le ragioni che impongono l'ulteriore protrarsi della compressione del diritto del proprietario, che è, per sua natura, transitoria; pertanto, l'entrata in vigore di una norma che elevi, in via astratta e generale, il termine massimo di durata delle occupazioni, attribuisce all'amministrazione il potere di prorogare il termine della concreta occupazione entro i nuovi limiti temporali, ma la proroga, non essendo conseguenza automatica della nuova legge, richiede l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo in difetto del quale la prosecuzione dell'occupazione è illegittima (sottolineatura dello scrivente) e comporta il diritto del privato di adire il giudice ordinario per conseguire la restituzione dell'immobile, ovvero, nel caso che questa si preclusa dalla definitiva acquisizione del bene nella realizzazione dell'opera pubblica, il risarcimento del danno (in tal senso per tutte:
Cass.465/1987)..”. Successivamente, questa Corte (vedi Cass. n. 13774/2007) ha ritenuto, in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni Unite, che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la proroga dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee disposta dall'art. 22 della legge n. 158 del 1991, si riferisce esclusivamente alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza, non già alla scadenza del termine massimo (quinquennale) di durata delle occupazioni d'urgenza, fissato dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971.
Dunque, le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee previste dalla L. n. 158/91 e dalle altre leggi di proroga previste dal sopra citato art. 4 L. n. 166/2002 si applicano automaticamente al termine fissato dal decreto amministrativo di occupazione d’urgenza, incidendo in maniera diretta e immediata sulla scadenza dei periodi di occupazione temporanea come già concretamente determinati dall'autorità amministrativa, attuandone il prolungamento (vedi sempre Cass. S.U. 6626/1998), e non si applicano, invece, al termine massimo quinquennale fissato dall’art. 20 L n. 865/1971, trattandosi di norma che consente all’Autorità amministrativa di protrarre fino a cinque anni la data della immissione in possesso, ma non prevede affatto, tout court, un automatismo nella determinazione della durata quinquennale delle occupazioni d’urgenza.
E’ pur vero che questa Corte, nella sentenza n. Cass. n. 21143/2007, ha affermato che “..L'accertamento del dies a quo dell'occupazione legittima costituisce, infatti, oggetto di una valutazione dei fatti rilevanti che è riservata al Giudice del merito, incensurabile in questa sede, salvo che per l'esistenza di vizi logici o giuridici della motivazione, vizi che nessuna delle parti ha dedotto. E, in mancanza di fatti che giustifichino una durata inferiore, il dies ad quem è determinato dalla legge (L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3) che dispone che l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso…”.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha provveduto a determinare la durata originaria dell’occupazione d’urgenza sulla base dell’esame in concreto di quanto previsto dal decreto prefettizio n. 3870 del 24.6.1980 (eventualmente accertando che il decreto di occupazione d’urgenza non specificasse il termine di durata), ma, prescindendo da ogni accertamento in fatto, lo ha direttamente stabilito in cinque anni sulla base dell’erronea applicazione dell’art. 20 comma 3° L. n. 865/1971 nei termini sopra illustrati. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in