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Ordinanza — n. 18693/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal and settlement agreement reached before judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18693/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after the appellant withdrew the case following a settlement agreement. Frigovenice srl had challenged a lower court's rejection of a bankruptcy resolution against Interporto di Venezia spa, citing violations of bankruptcy and civil procedure laws. The court ruled that the procedural outcome was finalized by the parties' mutual agreement and subsequent withdrawal, rendering further judicial review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 186 bis l.fall; The filing of a settlement agreement and subsequent withdrawal of the appeal extinguishes the cassation proceedings without the need for a ruling on costs or the application of the uniform contribution rule.

Parole chiave

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settlement agreement withdrawal of appeal extinguishment of proceedings bankruptcy resolution cassation appeal risoluzione delle controversie Convenzione di Vienna opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese- 3.
Art. 186 bis l.fall
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Entrambi i motivi di ricorso denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis l.fall in relazione all’art.
Art. 360, 1° comma nr 3 c.p.c.
186 bis l.fall in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr.11843/2018 proposto da Frigovenice srl, elettivamente domiciliata in Roma Via XX settembre nr 1, presso lo studio dell’avv. Marcello Gioscia rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Pizzigati (PZZMRA46T18E625Y),e Giorgio Simeone (SMNGRG43C22D620F ; ricorrente CONTRO Interporto di Venezia spa, elettivamente domiciliato in Roma via Ombrone 43, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala (LSCGPP60D18L219B) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; controricorrente avverso il decreto nr. 9/2018 pronunciato in data 12/2/2018 dalla Corte d’Appello di Venezia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 8 maggio 2024 dal cons. Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Venezia respingeva il reclamo proposto dalla Frigovenice srl confermando la pronuncia del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di risoluzione del concordato preventivo Interporto di Venezia spa proposta dalla odierna ricorrente. 2 Frigovenice ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, Interporto di Venezia spa ha svolto attività difensiva mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Entrambi i motivi di ricorso denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis l.fall in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c.

2. La ricorrente , in prossimità della camera di consiglio ha depositato atto di rinuncia, dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo, sottoscritto dal legale munito di espressa procura, che è stata accettata da Interporto di Venezia spa con dichiarazione del difensoremunito dei poteri per l’accettazione. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese- 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q..M Dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consig