Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18673/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares proceedings extinguished without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18673/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the client's withdrawal of the case. Elena Bernardi, representing herself, had filed a cassation request against a bankruptcy court decision regarding her professional fees but withdrew the appeal shortly before the hearing. Consequently, the proceedings terminated without the court addressing the substantive arguments or allocating costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the party's withdrawal, terminating the proceedings without the need for a decision on costs or the application of the uniform contribution rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal extinguishment of proceedings cost allocation rules uniform contribution waiver bankruptcy professional fees preparazione a un lavoro ausiliario deduzione delle spese professionali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.
Art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.
con riferimento all’art. 360 1° comma nr.
Art. 99, l. fall. del 22/1/2019
Art. 2751 bis nr. 2, c.c.
Elena Bernardi per € 65.000 oltre accessori di legge, da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
artt. 2233 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo di ricorso proposto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr. 7015/2019 proposto da Elena Bernardi (BRNLNE63R43F257L) elettivamente domiciliata in Modena, Strada Scaglia Est. 134 presso il proprio studio rappresenta e difesa da sé stessa; ricorrente CONTRO Tesa srl e Fallimento Spigadoro spa in liquidazione; intimati avverso il decreto nr. 1035/2019 pronunciato in data 22/01/2019 dal Tribunale di Crotone; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. Cosmo Crolla. FATTI DI CAUSA 1 Con decreto, ex art 99 l. fall. del 22/1/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Spigadoro spa che aveva escluso il credito professionale, fatto valere dall’avv.

Elena Bernardi per € 65.000 oltre accessori di legge, da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2, a titolo di compenso per attività professionali di assistenza e predisposizione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e per la predisposizione della proposta di affitto di ramo di azienda e di acquisto della stessa. 2 Elena Bernardi ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, Tesa srl e Fallimento Spigadoro spa in liquidazione non hanno svolto attività difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo di ricorso proposto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. 161 comma 3° 162 comma 2° l.fall. 93 e 111 l.fall. in relazione all’art.360 1° comma nr 3 c.p.c. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2233 c.c., 161 comma 3°, 162 comma 2° l.fall., 132, 134 c.p.c. con riferimento all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c. 2 La ricorrente , in prossimità della camera di consiglio, ha depositato atto di rinuncia, a spese integralmente compensate tra le parti, dalla stessasottoscritto. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del procedimento. Così deciso nella Camera di Co