Court dismisses appeal against bank liability for financial promoter fraud due to lack of causal link and investor acquiescence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the banks were not liable for the financial promoter's fraud. The plaintiffs alleged they invested money with the promoter, but the appellate court found no evidence of cash deposits and determined the banks did not facilitate the misconduct. The court ruled that the investors' failure to prove direct knowledge of the promoter's actions with the banks, combined with their own anomalous conduct, severed the necessary causal link for joint liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227 cod. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/02: Joint liability of a bank for a financial promoter's tort requires a necessary causal link, which is interrupted if the investor demonstrates anomalous conduct or acquiescence to the violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19243/2020proposto da: BALLARIN MAURIZIO; TIOZZO GOBETTO LORELLA; elett.te dom ic. i n Roma, piazzale Clodio 18,presso l’avv. Patrizia Sideli, rappres. e difeso dall’avv. Alberto Gennari,per procura speciale i n att i ; -ricorrenti– -contro- CREDITO EMILIANO s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.in Roma, alla via Sabotino 17 , presso l’avv. Massimo Miccolis , dal qualeè rappres. e dife s a , unitamente all’avv. Marco Ferretti, per procura speciale in atti; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.
Massimo Serra dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1013 / 20 della Corte d ’appello di Venezia , pubblicata il 31.03.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’8.05.2024dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Maurizio Ballarin e Lorella Tiozzo Gobetto convenivano innanzi al Tribunale di Venezia Azimut Consulenza Sim, CREDEM s.p.a., Banca MPS s.p.a. e Paolo Zattoni, esponendo: di aver intrattenuto con lo Zattoni, promotore finanziario, un rapporto d’investimento dal 1998, consegnandoglila somma complessiva di lire 170.000.000, nei mesi di maggio e giugno 1991 e, negli anni 2004-2008, l’ulteriore somma di euro 51.000,00 ottenendo solo rimborsi parziali.
Pertanto, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. Con sentenza del 25.5.16, il Tribunale condannava, in solido, CREDEM s.p.a. e Paolo Zattoni a pagare agli attori la somma di euro 33.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e la somma di euro 1.650,00 per danno non patrimoniale, mentre la Banca MPS era condannata, in solido con lo Zattoni, al pagamento in favore degli attori, della somma di euro 60.600,01 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi, sulla base della mancata restituzione di parte del denaro consegnato al promotore finanziario il quale aveva agito per le suddette società convenute.
Con distinti atti di citazione, Credem s.p.a. e Banca MPS s.p.a. proponevano appello avverso la suddetta sentenza; Credem lamentava la mancata prova dei versamenti di denaro da parte degli attori (in contanti, come asserito dagli stessi) al promotore, e degli illeciti ascritti allo stesso promotore nel periodo in cui aveva operato per conto dell’appellante, contestando i presupposti della condanna in solido, non avendo la banca agevolato la commissione degli illeciti e non avendo intrattenuto rapporti con gli attori. MPS lamentava: il rigetto dell’eccezione di prescrizione; la ritenuta responsabilità solidale della banca con lo Zattoni, fino al 9.11.99 promotore della Actis Sima s.p.a.; il mancato accertamento del concorso colposo degli attori; la liquidazione del risarcimento del danno morale.
Con sentenza del 31.3.2020, la Corte territoriale, in accoglimento dei due appelli, e in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellati, in solido, a restituire le somme di denaro ottenute dalle banche appellanti inforza della sentenza riformata, oltre interessi legali dai pagamenti al soddisfo. In particolare, il giudice di secondo grado osservava che: i versamenti di denaro in contanti al promotore non erano stati dimostrati con documentazione bancaria (al riguardo, il capitolodi prova testimoniale sul punto era inammissibile perché generico e, comunque, non era stato riproposto in appello); neppure le dichiarazioni confessorie sottoscritte dallo Zattoni costituivanoprova delle dazioni di denaro nel periodo 2007-2008, in quanto inattendibili, provenendo da soggetto consapevole di non essere in grado di restituire le somme ricevute e, comunque, esse potevano avere valenza probatoria solo nei confronti dello stesso promotore ed erano inopponibili all’intermediario; la somma di euro 160.000,00 (oggetto delle suddette dichiarazioni del promotore) non corrispondeva agli “estratti-conto” redatti dallo stesso promotore, pur tenendo conto dei parziali rimborsi; era pertanto irrilevante la mancata comparizione del promotore in sede di interrogatorio formale, non opponibile alla banca; era da escludere che gli attori avessero confidato sul fatto che il promotore operasse per il Credem, essendo risaliti dal codice-promotoreal soggetto preponente e considerando, altresì, che per dodici anni, gli attori non avevano ricevuto alcuna documentazione dall’intermediario e, probabilmente, non sapevano che lo Zattoni avesse effettivamente operato come promotore delCredem s.p.a. , come comprovato dal fatto che si erano inizialmente rivolti ad Intesa S. Paolo, incorporante la Fiduciaria Indosuez Sima s.p.a.; il promotore aveva agito inizialmente per conto della Actis Sim, sottoponendo agli attori il mandato fiduciario per il servizio della “Gestione dinamica personalizzata avente ad oggetto strumenti finanziari”, che veniva conferito alla detta Fiduciaria Indosuez; in seguito, lo Zattoni spese unicamente il nome di quest’ultima Sim, consegnando periodicamente agli attori gli “estratti- conto”, scritti al computer, privi di sottoscrizione ed indicanti esclusivamente “Fiduciaria Indosuez Sim”; non risultava che il promotore avesse comunicato ai clienti di essere divenuto promotore di Credem, né che avesse evidenziato agli attori, in occasione delle dazioni di denaro, il suo rapporto con la banca; pertanto, non sussisteva il nesso causale tra l’illecito ascritto al promotore e la sua preposizione a promotore da parte del Credem (peraltro, tale preposizione non aveva offerto neppure l’occasione per l’illecito, atteso che la condotta appropriativa era già iniziata negli anni precedenti); era fondato il motivo d’appello della Banca MPS (presso la quale il promotore aveva operato fino al 10.11.99) in ordine alla mancata prova della dazione della somma di lire 170.000.000in contanti, per le stesse ragioni sopra esposte per l’impugnazione del Credem.
Maurizio Ballarin e Lorella Gobetto Tiozzo ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. Credito Emiliano s.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. resistono con controricorso.RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2729 c.c., 115, 116, c.p.c., per aver la Corte d’appellodeciso sulla base di una valutazione atomistica degli elementi indiziari dedotti dai ricorrenti, omettendone un’analisi globale e complessiva. Secondo i ricorrenti, tale mancata analisi ha impedito di appurare: la concordanza tra i movimenti descritti nei prospetti riepilogativi redatti dal promotore con quanto indicato nei contratti d’investimento; la pressoché coincidenza tra l’importo che lo Zattoni si era impegnato a restituire agli investitori con la dichiarazione a propria firma, e l’importo che risultava dovuto alla luce dei predetti prospetti riepilogativi; la concordanza tra quanto indicato nei citati documenti e le circostanze da ritenersi ammesse in ragione del mancato interrogatorio reso dal promotore, nonché con i documenti sequestrati dalla GdF presso l’abitazione dello Zattoni (coincidenza emersa anche in sede di prova testimoniale).
I ricorrentilamentano altresì che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare il quadro complessivo dei documenti, costituito da: contratto d’investimento del 14.5.98 per lire 100 milioni e l’attestazione del successivo conferimento di lire 70 milioni del 4.6.98, documenti che costituivano prova del contratto chegli investitori erano stati indotti a ritenere di aver sottoscritto, assumendo rilevanza in ordine all’illecita sottrazione realizzata quando il promotore operava per la Banca MPS (già Actis Sim); i citati prospetti riepilogativi; la scrittura privata datata 15.12.10, non disconosciuta, con la quale lo Zattoni aveva dichiarato di aver ricevuto dai ricorrenti la somma complessiva di euro 160.000,00; la sentenza di condanna definitiva del promotore eil mancato interrogatorio formale deferito allo stesso, quali ulteriori elementi indiziari della dazione di denaro da parte degli attori, anche in considerazione della non provata incapacità del promotore di restituire le somme in questione.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 31, c.3, d.lgs. n. 58/98, lamentando che la Corte d’appello avrebbe fatto una non corretta applicazione del principio secondo il quale l’intermediario finanziario risponde in solido dei danni cagionati dal proprio preposto alla condizione che sussista il cd. nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del promotore e l’illecito compiuto in danno dell’investitore, escluso nella specie dalla sentenza impugnata. Al riguardo, i ricorrenti assumono che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente richiamato, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dell’intermediario finanziario, la necessità della condotta agevolatrice, essendo invece sufficiente, a tal fine, accertare se la condotta illecita del promotore rientrasse o meno nell’ambito della attività alla quale era stato preposto dalla banca, lamentando altresì che la Corte territoriale non ha valutato la sussistenza del suddetto nesso attraverso l’esame complessivo degli elementi probatori acquisiti dal quale si sarebbe potuto desumere che l’illecito in questione era stato reso possibile solo in ragione dell’attività del promotore in forza del mandato conferitogli dal Credem, ovvero che esso era, quanto meno apparentemente, riconducibile all’attività dello stesso promotore.
RITENUTO CHE Il primo motivo è inammissibile. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe ritenuto non provata la dazione di denaro in contanti al promotore, per aver omesso un esame complessivo dei vari elementi di prova acquisiti. Ora, pur convenendo sul principio richiamato circa le modalità di valutazione di elementi indiziari o presuntivi, la critica non coglie nel segno, in quanto la Corte territoriale ha in effetti compiuto una valutazione complessiva, con ampia ed esaustiva motivazione, insindacabile in questa sede. Ciò che rileva è, in sostanza, la mancata prova della consegna del denaro al promotore, argomentata con ampiezza di ragioni non scalfite dalle critiche formulate, direttedi fatto al riesame dei fatti.
Né rileva, al riguardo, la mancata comparizione del promotore per rendere l’interrogatorio formale, mezzo di prova che rispetto all’intermediario può avere solo valenza ind iziaria, che la Corte territoriale ha esaminato nel complesso degli altri elementi probatori. Invero, l’interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato.
Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (Cass., n. 20476/15).
Il secondo motivo è inammissibile. Il principio generale in tema di responsabilità dell’intermediario per i fatti illeciti commessi dal promotore è il seguente: in tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni (Cass., n. 22956/15; n. 28634/20). Tale principio è stato poi specificato:la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore(Cass., n. 31453/22; n. 31894/23).
Risulta dunque superato il diverso orientamento (richiamato dai ricorrenti) a tenore del quale, in tema di intermediazione finanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concause del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ. (Cass., n. 1741/11).
Nella specie, la Corte d’appello ha escluso, come detto, la prova della dazione del denaro al promotore; è ciò è assorbente rispetto alle critiche in diritto formulate dai ricorrenti. Tuttavia, ricorrono altri elementi che depongono per l’inammissibilità del motivo. Invero, la Corte d’appello ha escluso che i ricorrenti avessero saputo che il promotore operasse con il Credem, ritenendo insussistente la condotta agevolatrice da parte della banca. Sul punto, è stato affermato che l 'intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile -e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito - l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'Istituto di credito (Cass., n. 22956/15 ci t. : n ella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'intermediario, da un lato, per l'esistenza di un separato mandato conferito dall'investitore al promotore, che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia, e, dall'altro, per l'assoluta estraneità della banca al fatto del dipendente).
Nel caso concreto, è emerso in fatto che i ricorrenti non abbiano avuto rapporti con il promotore sulla base di un autonomo contratto con il Credem (l’unico contratto formale è intercorso con l’Actis S im, alla quale è succeduta MPS, con mandato fiduciario n. 802966), tanto che la Corte d’appello ha affermato che i ricorrenti non sapevano che lo Zattoni operasse con il Credem. Taleargomentazione non riguarda invece la posizione della Banca Mps con la quale lo Zattoni aveva lavorato fino al 10.11.99, in virtù della stipula con gli attori del predetto mandato.Circa i rapporti con il MPS, come sopra esposto, la Corte di merito ha ritenuto la mancataprova della dazione del denaro al promotore, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, per cui non è configurabile nessuna responsabilità dell’intermediario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per i