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Ordinanza — n. 18580/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court dismissal for failure to resume proceedings after bankruptcy notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18580/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal, quashing the lower court's dismissal of the proceedings due to failure to resume them. The appellant argued that legal knowledge of the bankruptcy should have started the statute of limitations, while the lower court relied on a mere factual awareness. The court ruled that legal knowledge requires formal notification or court declaration, which did not occur until late 2018, invalidating the lower court's timeline.

Regesto Legislator

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Art. 305 c.p.c.; Art. 43, comma 3, l. fall.: The interruption of proceedings due to bankruptcy is automatic, but the time limit for resumption runs from the moment the party gains legal knowledge of the interruption through formal notification or court declaration.

Parole chiave

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failure to resume proceedings bankruptcy interruption statute of limitations legal knowledge requirement formal notification rule restituzione in pristino restituzione del termine scaduto inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 305 cod. proc. civ.
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, per inosservanza del termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ.,promosso in grado d'appello da Banca Monte dei Paschi di Siena –cui in prosieguo, per effetto di cessione ai sensi dell'art.
Art. 43, comma 3, l. fall.
Art. 58 TUB
civ.,promosso in grado d'appello da Banca Monte dei Paschi di Siena –cui in prosieguo, per effetto di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB e e degli artt.
Art. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130
Art. 176, comma 2, c.p.c.
art. 305 cod. proc. civ
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, per inosservanza del termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ.,promosso in grado d'appello da Banca Monte dei Paschi di Siena –cui in prosieguo, per effetto di cessione ai sensi dell'art.
art. 305 c.p
fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931
civ.(Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931) – e riconduzione dunque nell'alveo della violazione e falsa applicazione di legge, è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza.
SS.UU. 12154/2021
E' invero principio, enunciato a composizione del contrasto sul punto, dalle SS.UU. 12154/2021 che «i n caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, comma 3, l.
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Testo completo

O Consigliere L ORDINANZA sul ricorso16578/2020 proposto da: SIENA NPL 2018 SRL in persona del suo procuratore speciale JULIET SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Luca Leone che larappresenta e difende -ricorrente - contro FERRETTI GIAMPIERO eFERRETTI FABRIZIO, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato Giulio Masotti che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6729/2019 depositata il 06/11/2019; RG 16578/20Siena NPL 2018-Ferretti Est.

Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, per inosservanza del termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ.,promosso in grado d'appello da Banca Monte dei Paschi di Siena –cui in prosieguo, per effetto di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB e e degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130, è subentrata l'odierna ricorrente Siena NPL 2018 –atteso che, avuta conoscenza legale del fallimento della propria controparte a seguito di comunicazione a mezzo PEC da parte del curatore in data 12.1.2017, l'appellante –che, depositando istanza per l'anticipazione dell'udienza di comparizione il 12.2.2017, aveva in tal modo dimostrato di essere consapevole dell'avvenuta interruzione del processo – ne aveva omesso la riassunzione, così incorrendo ne ll a declaratoria qui contestata, senza che rilevasse che nella specie l'interruzione del processo fosse stata dichiarata all'udienza del 23.11.2018.

La cassazione di detta sentenza è ora reclamata dalla soccombente con tre motivi, seguiti da memoria e resistiti dagli intimati con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso – ricorso , che non incorre nella preclusione opposta dai controricorrenti giacché l'assunto difensivo è sviluppato compiutamente in modo comprensibile –con cui si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo in quanto il decidente non avrebbe tenuto conto che la comunicazione del 12.1.2017 era fonte solo di una conoscenza di fatto dell'evento e non di una conoscenza legale, di talché non poteva assumersi quale termine iniziale da cui far decorrere il termine dell'art. 305 cod. proc. civ.

– è , previa opportuna RG 16578/20Siena NPL 2018-Ferretti Est. Cons. Marulli riqualificazione di esso –attività a cui la Corte può ritenersi abilitata in quanto chiamata a sindacare la legittimità della decisione impugnata, sicché l'erronea intitolazione del motivo di non osta alla sua riqualificazione e alla sua sussunzione entro diversa fattispecie dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.(Cass., Sez. U, 24/07/2013, n. 17931) – e riconduzione dunque nell'alveo della violazione e falsa applicazione di legge, è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza.

3. E' invero principio, enunciato a composizione del contrasto sul punto, dalle SS.UU. 12154/2021 che «i n caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario».

Ora facendoapplicazione del principio nel nostro caso ne discende che, non essendovi stata alcuna dichiarazione di interruzione del processo prima di quella registrata nel verbale d'udienza del 23.11.2018, l'effetto interruttivo, riconducibile ope legis al fallimento della controparte, era inoperante quanto alla decorrenza del termine per la riassunzionepoiché solo la comunicazione del fallimento a mezzo di notificazione alle altre parti o su iniziativa dell'ufficio sarebbe stata fonte di quella conoscenza legale da cui inizia a decorrere il termine dell'art. 305 cod. proc. civ.E prima di quella data nessuna conoscenza RG 16578/20Siena NPL 2018-Ferretti Est.

Cons. Marulli legale dell'evento interruttivo era stata procurata alla parte interessata alla riassunzione. Erroneamente, perciò, la Corte d'Appello ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse nella speciedal 12.1.2017, dichiarando di conseguenza l'estinzione del processo una voltadecorso detto termine senza che il processo fosse riassunto.

4. Si impone perciò, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della controversia al giudice a quoperché si adegui al principio qui enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restantimotivi di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile