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Ordinanza — n. 18575/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting factual findings rather than legal errors under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18575/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments focused on factual disputes rather than legal violations. The lower court found the attorney's payment revocable due to his knowledge of the company's insolvency, evidenced by his prior legal actions and property transfers. The court rejected the claim that the payment was made under normal business conditions or as a non-subordinate collaboration, ruling that such factual contestation falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 67 l. fall.; Art. 348 ter c.p.c.: Appeals against judgments on bankruptcy revocation must challenge legal errors, not factual findings or the assessment of scientia decoctionis.

Parole chiave

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bankruptcy revocation scientia decoctionis inadmissible appeal factual findings cassation procedure retrocessione di credito recupero di crediti restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 67, 1° comma lett. b) l. fall.
Carmelo Chimirri avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dal Fallimento LST Costruzioni s.r.l., aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 67, 1 ° comma lett.
Art. 67, 2° comma l. fall.
Carmelo Chimirri avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dal Fallimento LST Costruzioni s.r.l., aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 67, 1 ° comma lett.
Art. 348 ter, comma 1 c.p.c.
Art. 96, 3° comma c.p.c.
380-bis c.p.c., trovano applicazione l e prevision i di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
Art. 96, 4° comma c.p.c.
380-bis c.p.c., trovano applicazione l e prevision i di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
art. 380 bis c.p
3 Il ricorrente, ricevuta comunicazione di una proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha presentatorituale e tempestiva istanza di decisione.
artt. 112 c.p
Con il primo motivo , che denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 67 comma 1 nr.
art. 2697 c.c
“anche ai sensi dell’art. 2697 c.c.”, o quale attinenza vi sia fra il presente giudizio, avente ad oggetto la revocatoria di un pagamento, e quello promosso dal curatore per ottenere la declaratoria di revoca o di simulazione dell’atto di compravendita.
art. 2967 c.c
art. 96 c.p
380-bis c.p.c., trovano applicazione l e prevision i di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195
Cass. Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso nr. 17904/2020 proposto da CARMELO CHIMIRRI, domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Patrizia La Vecchia, -ricorrente - FALLIMENTO LST COSTRUZIONI s.r.l., in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso,giusta procura in atti,dall’avv. Fabio Santangeli -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania nr. 396/2020 depositata in data 13/2/2020;

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Magda Cristiano - Presidente - Revocatoria fallimentare Dott. Francesco Terrusi - Consigliere - Dott. Luigi Abete - Consigliere - Ud.23/11/2023-CC Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - R.G.N.17904/2020 Dott. Cosmo Crolla - .rel. Consigliere - Rep. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 14/2/2020, ha respinto il gravame proposto dall’avv.

Carmelo Chimirri avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dal Fallimento LST Costruzioni s.r.l., aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 67, 1 ° comma lett.

b) nonché dell’art. 67, 2° comma , l . fall . , il pagamento di € 23.071,21 eseguito in suo favore, il 26.11.2012, dalla società poi fallita e lo aveva condannato a lla restitu zione dell a somma predetta, maggiorata degli interessi legali. 1.1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la corte territoriale – escluso , in accoglimento del primo motivo di gravame, che il pagamento, eseguito a mezzo assegno circolare, potesse qualificarsi anomalo- ha ritenuto sussistent i i presupposti dell’azione di cui al 2° comma dell’art. 67 l. fall.; in particolare, non essendo in contestazione che l’assegno fosse stato rilasciato all’avv.

Chimirri all’incirca due mesi prima della dichiarazione di fallimento di LST Costruzioni, ha ritenuto provata la scientia decoctionis dell’appellante, rilevando che questi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società, per il pagamento di un credito per compensi professionali di oltre 119.000 euro, in forza del quale aveva iscritto ipoteca sull’unico immobile della debitrice, per poi acconsentire alla cancellazione del peso e rinunciare alla maggior parte del proprio credito affinché LST potesse alienare il bene e impiegare parte del prezzo incassato dalla vendita per versargli il minor importo, oggetto di revoca, concordato in via transattiva a tacitazione di ogni sua pretesa. 1.2.La corte del merito ha poi escluso che ricorressero le ipotesi di esclusione della revocatoria di cui alle lett.

a) ed f) del 3° comma dell’art. 67 l. fall.

2. Carmelo Chimirri ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, cui il Fallimento LST Costruzioni ha resistito con controricorso. 3 Il ricorrente, ricevuta comunicazione di una proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha presentatorituale e tempestiva istanza di decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , che denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 67 comma 1 nr. 2 l.fall., 2697, 2727,2729 c.c., 115, 116 e 91 e segg . c . p . c . , i l ricorrente sostiene che la corte distrettuale, una volta ritenuto fondato il primo motivo d’appello, avrebbe dovuto espressamente rigetta re la domanda di revocaavanzata dal fallimento ai sensi dell’art. 67, 1 ° comma , n . 2 l.fall., mentre invece , incorrendo in un’evidente contraddizione fra motivazione e dispositivo, ha rigettato l’appello; nel prosieguo del motivo l’avv. Chimirri deduce:

i) che la predetta domanda avrebbe dovuto essere respinta anche ai sensi dell’art. 2697 c.c., sulla scorta della sentenza del Tribunale di Siracusa, coperta da giudicato, che aveva rigettato le azioni di simulazione e di revoca dell’atto di compravendita dell’immobile proposte dal Fallimento contro l’acquirente; ii)che egli aveva provato, “senza contestazione alcuna”, che il proprio incarico riguardava più pratiche, alcune definite e altre da definire, in cui aveva assistito LST nell’esercizio della propria attività di impresa e che il pagamento ricevuto era intervenuto “nei termini d’uso”; iii) che la corte d’appello avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sui fatti dedotti e provati, salvo poi ritenere che rientri nella normalità che il denaro ricevuto venga impiegato dall’alienante per saldare i debiti; iv) che l’eccepita omissione motivazionale, anche in ordine alla valutazione circa i termini d’uso, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., renderebbe palesemente illegittima la sentenza impugnata;

v) che a causa dell’omissione di pronuncia egli è stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 1.1 Il motivo è inammissibile , nella sua prima parte , per difetto di interesse del ricorrente a sollevare una doglianza che non coglie appieno la ratio decidendi , posto che la corte territoriale ha sì accolto il primo motivo di gravame, reputa ndo insussistente la fattispecie contemplata dal 1° comma, n. 1 , dell’art. 67 l.fall., ma ha rigettato gli altri motivi, ri tenendo fondata la domanda di revocatoria dell’atto solutorio avanzata dal Fallimento ai sensi dell’art 67 2° comma l.fall ( che era stata anch’essa accolta dal tribunale): la corte catanese ha pertanto co rrettamente concluso, in dispositivo, per il rigetto dell’appello e, altrettanto correttamente, ha condannato l’appellante, complessivamente soccombente, a l pagamento delle spese del grado.

Le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo risultano in vece inammissibili o perché fondate su mere asserzioni in ordine all’avvenuta allegazione di fatti “provati senza alcuna contestazione” o perché volte a introdurre, peraltro sempre in via meramente assertiva, nuove questioni, miste di fatto e di diritto (quale quella concernente l’equivalenza fra “pagamento che rientra nella normalità” e pagamento “nei termini d’uso”); né, d’altro canto, è dato comprendere quale sia l’interesse dell’avv. Chimirri a veder respingere l’azione revocatoria di cui al primo comma, n. 2 l. fall.

“anche ai sensi dell’art. 2697 c.c.”, o quale attinenza vi sia fra il presente giudizio, avente ad oggetto la revocatoria di un pagamento, e quello promosso dal curatore per ottenere la declaratoria di revoca o di simulazione dell’atto di compravendita. 2 Col secondo motivo , che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 2° comma , l. fall., 2697, 2727, 2729 cc 116 e 117 c.p.c., il ricorrente imputa alla corte d’appello di aver operato un’illegittima inversione dell’onere della prova in tema di scientia decoctionis, ritenendo fondata la domanda di revocatoria in assenza di fatti esteriori sintomatici dell’insolvenza e sulla scorta della presunzione di cui al 1° comma n. 2 dell’articolo, ovvero attribuendo, in via presuntiva, valenza probatoria decisiva alle circostanze che avevano preceduto l’atto solutorio e alle modalità con le quali esso era avvenuto , non dotate dei caratteri della gravità e della concordanza. 3 Con il terzo motivo , che denuncia violazione e /o falsa applicazione dell’art. 67 co. 3 lett.

a) ed f) l.fall. e dell’art. 2967 c.c., il ricorrente assume che il pagamento non era revocabile in quanto effettuato nei termini d’uso - dovendo la sua attività professionale di assistenza di LST nelle compravendite, resa in via coordinata e continuativa, essere qualificata come attività imprenditoriale- o, in via alternativa, eseguito in dipendenza di un rapporto di collaborazione non subordinata. 3.1 Entrambi i motivi, pur essendo apparentemente volti a denunciare vizi di violazione di legge, contestano in realtà le motivazioni in fatto su cui si fondano i capi della decisione impugnata, che sono tuttavia conformi ai corrispondenti capi della sentenza di primo grado: prima ancora che per le ragioni indicate nella proposta di definizione accelerata comunicata alle parti (ovvero per la natura meramente assertiva delle censure, dirette ad ottenere un riesame del merito, come noto precluso a questa Corte di legittimità, o a lamentare l’omesso esame di fatti decisivi senza però che sia indicato in quale esatta sede processuale essi siano stati allegati e documentati) i motivi vanno dunque dichiarat i inammissibiliai sensi dell’art. 348 ter, u. comma c.p.c.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6.1.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione l e prevision i di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio , che si liquidano in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c., dell’ulteriore somma di € 3.500; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, c.p.c., al versamento della somma di € 2.500 in favore della Cassa delle Ammende. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bisde