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Ordinanza — n. 18538/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against cooperative liquidation, ruling advance payments are purchase prices, not social contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18538/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cooperative's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to recognize specific debts in the liquidation. The cooperative argued that advance payments and interest should be excluded from the social capital base, while the individual claimed they constituted a purchase price. The court rejected this distinction, applying established precedent that payments for housing in cooperatives are purchase prices rather than social contributions.

Regesto Legislator

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Art. 2530 c.c.; Cass. 16304/2009: In housing cooperatives, advance payments for an assigned unit constitute the purchase price of the property and are not social contributions, creating a distinct bilateral exchange relationship separate from the associative bond.

Parole chiave

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housing cooperative liquidation coatta amministrativa social capital base purchase price vs contribution advance payments bilateral exchange relationship inadmissible appeal debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2530 c.c.
16304/2009, gli esborsi e le anticipazioni effettuati dal socio non in stretta inerenza al rapporto sociale, ma per conseguire un bene prodotto dalla cooperativa (nella specie l’immobile),non sono debiti di conferimento ai sensi dell’art. 2530 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass.
art. 2530 c.c
16304/2009, gli esborsi e le anticipazioni effettuati dal socio non in stretta inerenza al rapporto sociale, ma per conseguire un bene prodotto dalla cooperativa (nella specie l’immobile),non sono debiti di conferimento ai sensi dell’art. 2530 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16304/2009
– Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta l’ erronea interpretazione dei principi affermati da Cass. 16304/2009 (art.
Cass. 12949/2021
Cass. 13641/2013
Cass. 11015/2013
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Testo completo

7/04/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31004/2019 R.G. proposto da : COOPERATIVA AZZURRA 84 A RL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA , P.ZZA COLA DI RIENZO92, presso lo studio dell’avvocato DE NISCO VINCENZO (DNSVCN68C28A662Q) rappresentato e difeso dall'avvocato COLUCCI STEFANO (CLCSFN54C10A580H) -ricorrente- contro FORTUNATO MARGHERITA, rappresentata e difesa dall'avvocato PETROZZIELLO ANTONIO (PTRNTN60M03A509O), domicilio digitale: avvpetrozziello@oua.legalmail.it -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di AVELLINO n. 168 /2019 depositatoi l 18/09/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Avellino ha accolto l’opposizione ex artt. 98 e 209 l.fall. allo stato passivo della Cooperativa Azzura 84 a r.l. (di seguito Cooperativa) i n Liquidazione Coatta Amministrativaproposta dal la soci a Margherita Fortunato contro l’ammissione del credito limitatamente ad € 82.317,00 – a titolo di « somme versate alla cooperativa in conto costruzione» – con riconoscimento dell’ulteriore somma di € 26.159,43«comprensiva degli interessi di preammortamento, degli interessi passivi di ammortamento e delle spese relative alla pratica di finanziamento e di frazionamento del mutuo». 1.1.

– In particolare, il tribunale ha osservato:

i) che l’art. 110, comma 1 lett.

b) TUIR, invocato dalla Liquidatela opposta, non è pertinente, in quanto rileva ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito della società̀; ii) che la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2010, invocata dalla Liquidatela opposta, riguarda il diverso caso della liquidazione della quota di un socio che non abbia corrisposto né le spese di amministrazione né gli interessi passivi di preammortamento (somme non riconosciute in sede di liquidazione in quanto non pagate), sulla base di un principio inquadrato nella logica di non adempimento da parte del socio e pe rciò non contestato nei bilanci successivi; iii) che, secondo l ’invocato precedente di Cass. 16304/2009, gli esborsi e le anticipazioni effettuati dal socio non in stretta inerenza al rapporto sociale, ma per conseguire un bene prodotto dalla cooperativa (nella specie l’immobile),non sono debiti di conferimento ai sensi dell’art. 2530 c.c. e quindi attribuiscono al socio un diritto di credito nei confronti della cooperativa, salvo una diversa disciplina pattizia, non esistente nel caso di specie, stante quanto sopra detto riguardo alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2010. 2.

–Avverso detta decisione la Cooperativa Azzura 84 a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativapropone ricorso per cassazione in quattro mezzi, cui Margherita Fortunato resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’ omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), per non avere il tribunale tenuto in debita considerazione che con delibera del C.d.A. della Cooperativa del 20 aprile 2010 si era stabilito, in occasione della esclusione per morosità di un socio della cooperativa, che la liquidazione della quota versata dal socio dovesse essere «detratta di tutte le somme dovute a titolo di interessi passivi e spese di amministrazione», secondo un criterio poi recepito nei successivi bilanci, sempre approvati. 2.2.

– Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta l’ erronea interpretazione dei principi affermati da Cass. 16304/2009 (art. 360, n. 3, c.p.c.) poiché il tribunale, pur dando atto che nelle società cooperative sussistono tra socio e società due diversi rapporti giuridici aventi causa autonoma – quello fondato sul vincolo sociale (che gli impone di fare i conferimenti e partecipare alle spese di gestione e amministrazione)e quello sinallagmatico di scambio avente ad oggetto le prestazioni fornite dalla società (nel caso di specie il godimento e la futura proprietà dell’immobile) – «nulla dice sulla differenza tra i due conferimenti e fa ricadere tutto su quelli del secondo tipo», mentre avrebbe dovuto differenziarli. 2.3.

– Il terzo motivo prospetta la nu llità del decreto impugnato per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 , c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto il provvedimento impugnato mancherebbe di iter logico. 2.4. – Il quarto mezzo lamenta l’ omesso esame della testimonianza dell’ex presidente della Cooperativa (imputato in due procedimenti penali nei quali la C ooperativa si è costituita parte civile e convenuto dal Commissario Liquidatore con azione di responsabilità) in ordine alle spese per le rifiniture migliorative dell’appartamento, con riguardo a due “fatti” (art. 360 , n. 5 , c.p.c.):

i) l’ insussistenza, in capo al predetto, del potere di autorizzare i miglioramenti dell’immobile locato; ii) la mancata conoscenza, da parte del teste, della imputabilità di alcune fatture ai miglioramenti effettuati. 3. –Tutti i motivi, per come formulati, sono inammissibili. 4. – Sicuramente non sussiste la nullità del decreto denunziata con il terzo motivo, poiché la motivazione resa, per quanto sintetica (specie nel riferimento all’art. 110 TUIR), rispetta comunque la soglia del “minimo costituzionale” cui è ora circoscritto il sindacato di legittimità (Cass.

Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 956/2023, 4784/2023). Difatti, il dedotto vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione – come è invece nel decreto impugnato (v. sub 1.1.) – risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice, mentre non p uò più venire in rilievo la sufficienza delle argomentazioni offerte, né tantomenola correttezza della soluzione adottata (Cass. 4784/2023, 33961/2022, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017).

Inoltre, la conformità della decisione al modello dell'art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato – come nel caso in esame – le ragioni del proprio convincimento , in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999). 5. –Le censure motivazionali di cui al primo e quarto motivo non rispettano il paradigma del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., che onera il ricorrente di indicare – nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c.

– il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018).Tale onere non è stato assolto dal ricorrente. 5.1. –In ogni caso, con riguardo al primo motivo, il tribunale ha palesemente esaminato la delibera del 20 aprile 2010, tanto da articolare proprio su di essa uno dei capi della motivazione. 5.2. –Con riguardo al quarto, invece, la testimonianza dell’ex presidente della Cooperativa, per quanto detto sopra, è stata evidentemente ritenuta ininfluente ai fini della decisione, senza contare che il controricorrente eccepisce espressamente la novità della questione sottesa (e quindi la sua non deducibilità nel presente giudizio), in quanto la contestazione su lle spese per migliorie (circa duemila euro ) era circoscritta al loro mancato riscontro nella contabilità della Cooperativa, ed ogni altra difesa avrebbe richiesto una tempestiva allegazione (a fronte, invece, della tardiva costituzione della Liquidatela opposta, ai sensi dell’art.99,comma 7, l.fall.) 6.

– Il secondo motivo prospetta un vizio di violazione di legge che, nella sua genericità, si riduce ad una censura di insufficienza della motivazione, come tale preclusa in questa sede. Esso implica inoltre un riesame del merito che non può trovare ingresso in sede di legittimità , a fronte del corretto richiamo del tribunale al consolidato orientamento di questa Corte per cui i l socio di una cooperativa edilizia, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest’ultima, è parte di due distinti rapporti che, sebbene collegati, hanno causa giuridica autonoma : quello sociale, di carattere associativo (che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio) e quello bilaterale di scambio tra l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione, di natura sinallagmatica (Cass. 12949/2021, 13641/2013, 16304/2009); con la conseguenza che «il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio» (Cass. 13641/2013).

Si è altresì chiarito che, nelle cooperative edilizie, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio sorge invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita(Cass. 11015/2013). 6.1.

– Ebbene, proprio alla luce del riferito formante giurisprudenziale va letta la decisione impugnata che ha ricondotto alla categoria delle «somme versate alla cooperativa in conto costruzione» le voci di credito inizialmente escluse dal Commissario Liquidatore (interessi di preammortamento, interessi passivi di ammortamento, spese relative alla pratica di finanziamento e frazionamento del mutuo), in quanto riferite all’alloggio prenotato dal socio e non attinenti al rapporto sociale. 7. –Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 8.

–Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, da distrarsi in favore de ll'avvocato Antonio Petrozziello, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore