Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18525/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bank loan contract nullity ruling for usury and interest rate indeterminacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18525/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding usurious interest rates and contract indeterminacy. The appellant argued that the lower court erred in interpreting the interest clause and failed to order a technical expert opinion. The court held that the appellant did not sufficiently demonstrate how the lower court deviated from legal interpretation principles and that the denial of the expert opinion was a discretionary decision justified by the purely legal nature of the issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 61 c.p.c.: The cassation court must specify how the lower court deviated from legal interpretation rules, not merely contrast interpretations, and the denial of a technical expert opinion is a discretionary power where reasons may be implicitly derived from the context.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility usury interest rate nullity technical expert opinion denial contract interpretation good faith discretionary judicial power interessi di mora interesse corrente deduzione degli interessi passivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1284, third comma, c.c.
Art. 1362 et seq. c.c.
Art. 117 t.u.b.
Art. 61 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
; - le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.
art. 61 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9 aprile 2021, n. 9461
Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass.
Cass. 28 novembre 2017, n. 28319
Cass. 13 gennaio 2020, n. 326
Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass.
Cass. 9 ottobre 2019, n. 25253
326; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25253; Cass.
Cass. 5 luglio 2007, n. 15219
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29777/2020R.G. proposto da Gallicchio Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via dei Corridori, 48 -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Nannotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marika Miceli, sito in Roma, via Cola di Rienzo, 252 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1695 /20 20 , depositata il 14 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Michele Gallicchio propon e ricorso per cassazione avverso la Oggetto:contratti bancari -mutuo sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 14 settembre 2020, di reiezione dell’appello per la riforma dell ’ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva accolto solo parzialmente le sue domande di accertamento della nullità di un contratto di mutuo concluso con la Banca Toscana s.p.a. (nelle cui obbligazioni era succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) per pattuizione di interessi usurari, per indeterminatezza del tasso di interesse e per omessa indicazione dell’ISC/TAEG, con conseguente condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente riscossi e rideterminazione del tasso di interesse ai sensi dell’art. 117, settimo comma, t.u.b.; - la Corte di appello ha rife rito che il giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse moratorio, in quanto superiore rispetto al cd. tasso soglia, condannando la banca alla restituzione della somma di euro 219.49 indebitamente riscossa a tale titolo, oltre interessi, e respin to le ulteriori domande attoree; -ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che : la previsione della commissione di estinzione anticipata non assumeva rilevanza ai fini della verifica del superamento del cd. tasso soglia; la nullità per usura del la clausola contrattuale attenente alla determinazione degli interessi moratori aveva quale effetto la non debenza di alcuna somma a tale titolo ma non anche la gratuità del mutuo; il tasso di interesse, individuato con riferimento all’andamento dell’Euribor, era adeguatamente indicato nel contratto; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ; - le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1284, terzo comma, e 1362 e ss. cod. civ. e 117 t.u.b., per aver la Corte di appello interpretato la controversa clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di interesse applicando erroneamente il criterio della buona fede e senza tenere in considerazione le osservazioni della parte appellante e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio; -il motivo è inammissibile; - l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; - ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr.

Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319); - parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, in quanto si è limitata, nella sostanza, a contestare l’esito del procedimento ermeneutico svolto dal giudice di merito, consistente nell’accertamento della volontà delle parti nel senso della pattuizione di un tasso di interesse ancorato al valore dell’Euribor a sei me s i , e non già la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio utilizzato ovvero dei presupposti per l’applicazione di altri criteri ermeneutici trascurati dal giudice; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 61 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale omesso di disporre la sollecitata consulenza tecnica d’ufficio, senza esplicitarne le ragioni; -il motivo è inammissibile; - l a decisione di disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice(cfr.

Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25253; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219); - nel caso in esame, dalla motivazione posta a fondamento de lla declaratoria di infondatezzamotivi di appello emergono chiaramente, sia pure implicitamente, le ragioni per le quali non è stata disposta la sollecitata consulenza tecnica d’ufficio, consistenti nella assenza dell’esigenza di effettuare accertamenti involgenti valutazioni tecniche al fine di decidere in ordine alle questioni prospettate, stante la natura prettamente giuridica di queste ultime (rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del cd. tasso soglia; effetti della ritenuta nullità per usura della clausola contrattuale attenente alla determinazione degli interessi moratori; interpretazione della clausola contrattuale determinativa del tasso di interessepattuito); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis d