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Ordinanza — n. 18522/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against liquidation administrator's exclusion of creditor's claim due to procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18522/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Duemery S.R.L. liquidation against the exclusion of a €82,964.94 claim by the Red Cross Italy. The creditor argued that a 2016 communication should be recognized as a valid claim admission, but the court found the 2016 state of assets implicitly rejected the claim. Since the creditor failed to challenge that initial rejection, the court ruled that the subsequent delay was not excusable, resulting in the loss of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 207, 208, 209, 98, 101 l.fall.; The creditor's failure to challenge the initial state of assets containing an implicit rejection of their claim constitutes a procedural preclusion, barring a late-filed opposition.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation creditor claim exclusion procedural preclusion late claim filing state of assets administrative liquidation imputable delay eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 207 l.fall.
207 e 208 l.fall., per avere il tribunale negato valenza di atto ricognitivo de l credit o alla originaria comunicazione inviata nel 2016 dal Commissario liquidatore ai sensi dell’art. 207 l.fall., attribuendo le invece valore meramente partecipativo.
Art. 208 l.fall.
– Le Sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito che n ella procedura di liquidazione coatta amministrativa la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell'art. 208 l.fall., ovvero di osservazioni o istanze ex art.
Art. 209 l.fall.
– Ciò che rileva, come detto, è che «n ulla è stato dedotto e dimostrato circa l’omesso inserimento del credito dedotto nel presente procedimento nell’elenco redatto dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 209 comma 1 l.fall.
Art. 98 l.fall.
Art. 101 l.fall.
16 alla memoria depositata il 31.01.2023), l’unico strumento procedurale a mezzo del quale avrebbe potuto far valere la propria pretesa creditoria era costituito dall’istanza di ammissione tardiva ex art. 101 l.fall. secondo quanto previsto dall’art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/02
– S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24316/2011
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16758/2023 R.G. proposto da : FALLIMENTO DUEMERY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato PERSIO PENNESI ALESSANDRA (PRSLSN66P61H282T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (ESACRI) IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 13642 /202 3 depositatoil 14/06/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – Il Fallimento Duemery s.r.l. i n l iquidazione ricorre avverso il decreto indicato in epigrafe con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione ex artt. 209, 98 e 99 l.fall. allo stato passivo dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) in Liquidazione coatta Amministrativa (subentrata per legge, nel 2018, all’originaria procedura aperta nel 2016), da esso proposta contro l’esclusione del proprio credito di € 82.964,94 , che il Commissario liquidatore aveva motivato con la mancanza di prova della non imputabilità del ritardo con cui il Fallimento av eva presentato domanda c.d. ultratardiva nel 2020 , oltre che per il proprio parziale difetto di legittimazione passiva (limitatamente al credito di € 12.356,00). 2.

–Avverso detta decisione il Fallimento propone ricorso per cassazione in due motivi, illustrato da memoria. La procedura di LCA non svolge difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 207 e 208 l.fall., per avere il tribunale negato valenza di atto ricognitivo de l credit o alla originaria comunicazione inviata nel 2016 dal Commissario liquidatore ai sensi dell’art. 207 l.fall., attribuendo le invece valore meramente partecipativo. 2.2. – Il secondo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2712 c.c., omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 101 l.fall., contro l’affermazione della mancanza di prova circa l’avvenuta consegna nella casella di posta elettronica della procedura dell’originaria istanza di ammissione del credito, inviata via mail nel 2016 , che sarebbe poi dovuta confluire nella successiva LCAaperta nel 2018. 3.

–Nessuno dei due motivi può trovare accoglimento. 3.1. – Il primo è palesemente infondato, alla luce del consolidato orientamento per cui « l'avviso ai creditori per la verifica, previsto dall'art. 207 l.fall., costituisce un atto dovuto a carico del commissario, destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; in tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull'eventuale futura ammissione al passivo» (Cass. 24316/2011, in tema di accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria,cui si applica la norma citata). 3.2.

– Ma soprattutto la censura, allo stesso modo di quella veicolata con il mezzo successivo, risulta del tutto inconferente, poiché ciò che rilevain senso decisivo , nel caso in esame, è che il creditore, a fronte della mancata inclusione del proprio creditonello stato passivo depositato dal Commissario liquidatore nel 2018, non haproposto gravame ai sensi degli artt. 209, 98 e 99 l.fall. 3.3. – Le Sezioni unite di questa Corte hanno difatti chiarito che n ella procedura di liquidazione coatta amministrativa la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell'art. 208 l.fall., ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 l.fall., è solo eventuale, ma, ove esperita, comporta l'obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse; con la conseguenza che «il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell'elenco previsto dall'art. 209, primo comma, l.fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall.»; diversamente, solo «ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco». 3.4.

– Pertanto, essendo lo stesso ricorrente a rivendicare l’avvenuta presentazione dell’istanza di ammissione del proprio credito nel 2016, la mancata impugnazione dello stato passivo che non lo contemplava ha comportato una preclusione a suo carico, perdendo così di rilievo e di decisività i vizi lamentati nel secondo motivo contro la ritenuta mancanza di prova della consegna in via telematica di detta istanza. 3.5. – Ciò che rileva, come detto, è che «n ulla è stato dedotto e dimostrato circa l’omesso inserimento del credito dedotto nel presente procedimento nell’elenco redatto dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 209 comma 1 l.fall. e/o della comunicazione di tale elenco alla procedura odierna opponente», come si legge a pag. 5 del decreto impugnato. 3.6.

– E allora, delle due l’una: se, come sostiene il ricorrente, vi fu una istanza regolarmente presentata nel 2016, la mancata impugnazione dello stato passivo che la obliterava ha determinato una preclusione; se invece, come ritiene il tribunale, non vi è prova che ciò avvenne, la domanda ultratardiva presentata nel 2020 non è giustificata da un ritardo non imputabile , per le ragioni espresse dallo stesso tribunale e qui non impugnate. 3.7. – Semmai, va corretto sul punto il successivo passaggio motivazionale con il quale il giudice a quo aggiunge, in modo però incoerente con la riferita e condivisibile premessa, che per la procedura fallimentare, una volta « informata della pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa con comunicazione del commissario liquidatore del 30.05.2018 (all. 16 alla memoria depositata il 31.01.2023), l’unico strumento procedurale a mezzo del quale avrebbe potuto far valere la propria pretesa creditoria era costituito dall’istanza di ammissione tardiva ex art. 101 l.fall. secondo quanto previsto dall’art. 209 comma 2 l. fall.».

Ma, come visto, si tratta di passaggio motivazionale che non incide sull’esito finale del giudizio. Infine, è rimasto non contestato anche il giudicato interno rilevato dal tribunale sulle ulteriori e non opposte ragioni con le quali il Commissario giudiziale ha escluso parte del credito per cui è causa. 4. – A l rigetto del ricorso non segue statuizione su lle spese, in assenza di difese della procedura intimata. 5. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,