Cassation court dismisses appeal for insufficient motivation regarding civil financing under Art. 2467 c.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of insufficient motivation regarding the classification of funds as civil financing versus a loan. The lower court found that the distinction between the two concepts was irrelevant since a loan is the typical form of such financing, and the company's financial imbalance was proven by leverage indices. The Court ruled that the appellant failed to meet the burden of proving the historical facts and the procedural discussion surrounding them, rendering the 'insufficient motivation' argument non-justiciable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6; Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.: The burden of proving the historical facts and the procedural discussion regarding them lies with the appellant; a mere opposition to the lower court's conviction without demonstrating a violation of law or a specific defect in the examination of these facts is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6502/2022 R.G. proposto da : NGU HOLDING SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MINERVINI VITTORIO (MNRVTR56C23B157R), domicilio digitale: vittorio.minervini@brescia.pecavvocati.it -ricorrente- contro FALLIMENTO GLOBAL CONSULTING SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MENDOLIA STEFANO (MNDSFN64T02B157N), domicilio digitale: stefano.mendolia@brescia.pecavvocati.it -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRESCIA n. 193/2022 depositatoi l 10/02/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.
FATTI DI CAUSA 1. –Dagli atti di causa risulta quanto segue. Nell’anno 2011 la società Global Consulting s.r.l., costituita i l 10.10.2010, venne coinvolta con altre tre società in un articolato progetto imprenditoriale avente ad oggetto la realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici in Ferrara. Al tal fine i soci erogarono finanziamenti per complessivi € 4.503.315,00, proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale, di cui € 1.954.694,00 di competenza della NGU Holding s.r.l., socia al 40%. Realizzato il campo fotovoltaico, in difetto di finanziamento dell’opera da parte di una società di leasing, l’amministratore di Global Consulting richiese al socio Ngu Holding l’erogazione di un “prestito ponte”.
In data 9.11.2011 venne stipulato un mutuo per l’importo di € 3.000.000,00, con scadenza al 31.3.2012, interessi al 6% annuo e garanzia che, in caso di mancata restituzione, NGU Holding avrebbe potuto richiedere la vendita dell’impianto fotovoltaico tramite asta competitiva affidata ad un terzo, con pagamento preferenziale del proprio credito sul ricavato. 1.1. – Dichiarato il Fallimento di Global Consulting s.r.l. in liquidazione, i crediti insinuati al passivo da NGU Holding ven nero ammessi al passivo per € 1.954.694,00 a titolo di finanziamento soci e per € 4.058.301,37 a titolo di mutuo, in via chirografa ria postergata ai sensi dell’art. 2647 c.c. 1.2.
– NGU Holding ha propo s to opposizione allo stato passivo solo per questo secondo credito, deducendo che: (a) l’erogazione di € 3.000.000 « non è qualificabile quale finanziamento soci ex art. 2467 c.c., ma come versamento a titolo di mutuo», categoria distinta dai finanziamenti disciplinati da detta norma; (b) difettano i presupposti oggettivi previsti dall’art. 2467 c.c., in quanto al momento dell’erogazione del mutuo «la società aveva ricevuto finanziamenti soci per circa 5 milioni di euro, nei mesi precedenti»e quindi non poteva ritenersi sottocapitalizzata. 1.3.
– Il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione, osservando che:
i) la distinzione tra finanziamenti dei soci e mutui non è condivisibile, e d anzi il mut u o è la forma tipica del finanziamento soci, sicché la qualificazione come mutuo non esclude l’applicazione dell’art. 2467 c.c.; ii) lo squilibrio finanziario della società finanziata è stato provato sulla base di vari indici (segnatamente: l’indice di indebitamento o leverage, dato dal rapporto tra debiti e patrimonio netto, che in dottrina aziendalistica si ritiene fisiologico se di valore inferiore o uguale a 4, mentre nel caso di specie è pari a 153,8; l’indice di indipendenza finanziaria (o grado di patrimonializzazione), dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo di stato patrimoniale per 100, che dovrebbe raggiungere almeno il 25%, mentre nel caso di specie nel 2011 è pari allo 0,6%); iii) tutti i bilanci successivi al 2011 confermano la sottocapitalizzazione, sino ad arrivare al bilancio al 31.12.2015 dove addirittura emerge un patrimonio netto negativo per € 2.744.239,00; iv) le obiezioni dell’opponente sulla insussistenza di una condizione di sottocapitalizzazione sono infondate, in quanto: i finanziamenti dei soci per circa 5 milioni di euro nei mesi precedenti (che secondo l’ opponente costituirebbero capitale di rischio) rafforzano patrimonialmente la società solo se rinunciati, altrimenti rimangono debiti; il fatto che l’attivo fosse superiore ai debiti porta semplicemente a concludere che il patrimonio netto, all’epoca, era positivo, ma ciò non dice nulla circa il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi; il fatto che si trattasse di una società sottocapitalizzata ab origine non esclude la regola della postergazione;
v) anche indipendentemente dall’eccessivo indebitamento, alla medesima conclusione si perverrebbe utilizzando l’ulteriore criterio dettato dal secondo comma dell’art.2467 c.c., della ricorrenza di «una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento», da identificare nella condizione in cui sia prevedibile che il finanziamento non possa essere restituito alla scadenza senza pregiudicare la regolare soddisfazione degli altri creditori; vi) infatti, alla data del finanziamento sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale, non solo perché la stessa ricorrente motivò l’operazione finanziaria con l’incapacità della s ocietà di reperire finanziamenti sul mercato del credito, ma anche perché, in caso di mancato rimborso del finanziamento, non solo NGU avrebbe avuto la facoltà di far vendere l’impianto, ma, sul ricavato, si sarebbe soddisfatta in via preferenziale rispetto agli altri creditori, sicché vi era la prospettiva di una incapienza del ricavato dalla dismissione del bene a soddisfare tutti i creditori. 2.
– Avverso detta decisione NGU Holding propone ricorso in due motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento Global Consulting s.r.l.in liquidazione resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. –Con il primo motivo, rubricato «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 cpc n. 5 », il ricorrente lamenta che il decreto impugnato sarebbe fondato su una lettura parziale e superficiale dei documenti, tale da condurre ad una distorta valutazione dei dati di bilancio, nonché su una fuorviante lettura del disposto dell’art.2467 c.c., in contrasto con la giurisprudenza di legittimità ( Cass.7919/2020) da cui si desumerebbe che i debiti per finanziamento soci dovrebbero essere rappresentati in bilancio « in una voce riserva in conto capitale e ciò in quanto tali rapporti di credito potranno esser considerati nella loro esigibilità solo all’esito del soddisfacimento dei creditori sociali», sicché «il conferimento dei soci a titolo di finanziamento soci costituisce sostanziale capitale di rischio»; inoltre, l’affermazione del tribunale per la quale il mutuo è la forma tipica di finanziamento non avrebbe «alcun fondamento in diritto».
Infine, il tribunale non avrebbe dovutovalutare e motivare in merito alla sussistenza o meno dei criteri che costituiscono la definizione dell’apporto di Ngu Holding quale finanziamento soci, disciplinato dall’art. 2467 c.c.,quanto erogazione di somma a titolo di mutuo, disciplinata dagli artt. 1813– 1822 c . c. 2.2. – Il secondo mezzo denuncia v iolazione o errata applicazione di norme di diritto , ex art. 360 , n. 3, c.p.c., avuto riguardo sempre ad una pretesa «superficiale lettura del bilancio di Global Consulting nelle voci dei debiti che riportavano in tale ambito i finanziamenti già conferiti dai soci, anziché valutarli quale riserva in conto capitale, stante la condizione di rimborsabilità di tali crediti, sostanzialmente rinviati alla estinzione di tutti i residui debiti della società». 3.
– Entrambi i motivi , per come formulati , sono inammissibili. 3.1. – Il primo non rispetta il paradigma del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., che onera il ricorrente di indicare –nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018).
Detto onere non è stato assolto dal ricorrente, che invoca l a superata formula della “ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, non piùdeducibile come vizio in sede di legittimità. Anche lo sviluppo argomentativo della censura testimonia che si tratta di una mera contrapposizione della tesi del ricorrente all’opposto convincimento dei giudici di merito, come tale non sindacabile in questa sede. E’ appena il caso di aggiungere che il tribunale ha preso in esame e valutato entrambe le condizioni presupposte dall’art. 2467 c.c. e che il mutuo rappresenta il modulo canonico con cui vengono regolati i rapporti di finanziamento tra la società e i soci. 3.2.
–Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, che solo apparentemente veicola, in modo del tutto generico, un vizio di violazione di legge, risolvendosi in realtà nella medesima censura di lettura superficiale dei dati da parte dei giudici di merito, che come tale non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. E’ noto, però, che la valutazione delle prove è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, mentre l’adombrato vizio di travisamento della prova non rispetta i canoni di recente messi a punto dalle Sezioni unite di questa Corte, nel senso che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio –trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre –se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti –il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass.
Sez. U, 5792/2024). 4. –Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 5. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con