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Ordinanza — n. 18484/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares proceedings extinct without ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18484/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Corrado Gioacchini, representing himself, submitted a renunciation of the recourse against the Macerata Tribunal's rejection of his professional fee deduction in the Pasta Ercoli bankruptcy. Consequently, the court ruled that the process ended without adopting any decision on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, precluding the application of the uniform contribution refund rule for the losing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy proceedings professional fee deduction uniform contribution refund danno ai creditori credito futuro offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr 20263/2017 proposto da Corrado Gioacchini elettivamente domiciliato in Roma Via Banco di Santo Spirito 48 presso lo studio dell’avv. Augusto D’Ottavi (DTTGST61H16H501Q) rappresentato e difeso da sé stesso; ricorrente CONTRO Fallimento Pasta Ercoli spa in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Caverni nr 6 presso lo Studio dell’avv. Anna Maria Santini ( SNTNMR67L66F492G) , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Fabrizio Iacopini (CPNFRZ75E13E783X); controricorrente avverso il decreto nr.7103/2017 pronunciato in data 3/7/2017 dal Tribunale di Macerata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. Cosmo Crolla;

FATTI DI CAUSA 1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 3/7/2017 , il Tribunale di Macerata rigettava l’opposizione avverso lo stato passivo nel Fallimento Pasta Ercoli spa, come dichiarato esecutivo dal G.D. che aveva ammesso il credito professionale, fatto valere dal professionista ricorrente, ma denegando la prededuzione, a titolo di compenso per attività professionali svolte in favore della società fallita. 2 Corrado Gioacchini ha proposto ricorso per Cassazione, la procedura ha svolto difese mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE I mezzi di impugnazione possono , tra gli altri, così sintetizzarsi: 1.Violazione degli artt. 161 comma 7 e 111 l.fall. nonché omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione ;

2. violazione e falsa applicazione degli 111 comma 2 l.fall. in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 c.p.c.;

3) violazione e falsa applicazione degli artt . 69 bis e 111 comma 2° l.fall. - vizio di motivazione - omesso esame di un fatto decisivo;

4) violazione e falsa applicazione degli artt . 111 l.fall . e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c.;

5) violazione dell’art. 360 1° comma nr5 c.p.c.;

6) mancata pronuncia del Tribunale sulla prededuzione degli accessori inragione del rigetto della domanda principale.

2. Il ricorrente , in prossimità della camera di consiglio, ha depositato atto di rinuncia, a spese integralmente compensate tra le parti, personalmente sottoscritto e con contestuale accettazione della stessa da parte del curatore del Fallimento Pasta Ercoli spa in liquidazione. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consiglio tenut