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Ordinanza Interlocutoria — n. 18282/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding admissibility of inscribed professional debt after prior ordinary judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18282/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the interlocutory appeal to a public hearing to address the admissibility of a professional debt inscribed in bankruptcy. The lower court dismissed the claim because the creditor failed to prove the firm's standing, arguing the mandate was personal to one partner and the debt was already litigated. The Court identified a complex procedural issue regarding whether prior ordinary judgments interrupt the statute of limitations for inscribing debts in bankruptcy, noting the case involves a pending appeal from 2013.

Regesto Legislator

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Art. 95, comma 3 l.fall.; Art. 96, comma 2, n. 3 l.fall.: When a creditor's claim is rejected in ordinary proceedings before bankruptcy, the inscribed debt remains admissible if the appeal is not yet final, allowing the bankruptcy trustee to challenge the amount.

Parole chiave

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bankruptcy inscribed debt professional services fee ordinary judgment interruption statute of limitations creditor standing proof violazione dei doveri professionali cassa di compensazione professionale responsabilità dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 2751 bis, 1° comma nr. 2 c.c.
Art. 36 c.c.
1.1 Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 360 1° comma nr.
Art. 81 c.p.c.
Art. 360 1° comma nr. 5 c.p.c.
1.1 Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 360 1° comma nr. 5 c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal contenuto del citato art.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2709 c.c.
Art. 2710 c.c.
Art. 95, 3° comma l.fall.
Art. 96 l.fall.
fall., anche all’attuale testo dell’ art. 96l.fall., il cui 2° comma , al n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 11692/2005
Cass. 3598/1998
Cass. 13974/1991
Cass. 928/1989
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 13498/2020 proposto da: STUDIO COMMERCIALE dr. MIRKO STEFANELLI e dr.ssa S ARA FULVI, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Corridoni nr. 15 presso lo studio dell’avv. Giovanni Bonaccio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Aldo Valentini -ricorrente - contro FALLIMENTO LAV -FER s.r.l. -intimato- avverso il decreto nr. 1302/2020 del Tribunale di Roma depositato in data 26/3/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA RILEVATO CHE 1 Il Tribunale di Roma, c on decreto del 26/3/2020 , ha respinto l’opposizione proposta dallo Studio Associato dr. Mirko Stefanelli e dr.ssa Sara Fulvi (di seguito Studio Associato) avverso lo stato passivo formato dal curatore del Fallimento della Lav.Fer. s . r . l . e reso esecutivo dal G.D.,che aveva escluso il credito di € 34.228,22 di cui l’opponente aveva chiesto l’ammissione- con collocazione privilegiata ex art 2751 bis, 1 ° comma nr. 2 , c.c. - a titolo di compenso per prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita. 2 Il tribunale ha ritenuto che lo Studio Associato non avesse fornito prova della titolarità del credito insinuato, in quanto da tutti i documenti prodotti si evinceva che l’incarico era stato conferito personalmente al dr. Mirko Stefanelli e che a nche il compenso per le prestazioni eseguite era stato pattuito fra Lav.Fer e detto professionista; ha escluso, inoltre, che la prova in questione potesse trarsi dalle dichiarazioni rese dai testi chiamati a deporre nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dall’associazione dei due professionisti contro Lav.

Fer ancora in bonis , conclusosi in primogrado con sentenza di rigetto della domanda. 3 Lo Studio Associato ha proposto ricorso per la c assazione del decretoaffidato a tre motivi; il Fallimento non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE: 1 Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.36 c.c. e 81 c.p.c. per non aver il tribunale tenuto conto che, indipendentemente dal conferimento del mandato al solo dr. Stefanelli, la legittimazione dello Studio Associato ad azionare il credito trovava fondamento negli accordi interni degli associati e, segnatamente, nell’art. 8 dell’atto costitutivo dell’ associazione professionale,in base al qual e « gli associati apportano allo studio ogni diritto di credito esistente a loro favore verso i propri clienti alla data del 1 gennaio 2004 ». 1.1 Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 360 1° comma nr. 5 c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal contenuto del citato art. 8 dello statuto dell’associazione. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2709 e 2710 c.c. per avere il tribunale valutato in maniera non adeguata il quadro probatorio. 2.Va preliminarmente rilevato che, secondo quanto emerge dagli atti di causa, lo Studio Associato aveva promosso contro Lav - Fer ancora in bonis un giudizio di cognizione ordinaria per ottenere il pagamento del credito professionale di cui si controverte in questa sede.

Il giudizio si era concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Roma del 10/9/2013, di rigetto della domanda , che era stata appellata dall’attore. Nelle more del giudizio di secondo grado la convenuta/appellata era però fallita. Lo Studio Associato si era quindi insinuato al passivo, mentre il processo d’appello era stato dichiarato interrotto il 16/9/2019 e mai più riassunto dalle parti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 2.1. Secondo la giurisprudenza formatasi anteriormente all’entrata in vigore del d. lsg. n. 5/2006 e del successivo decreto “correttivo”, nel caso, quale quello di specie, in cui il credito insinuato era stato già azionato in sede ordinaria, con domanda respinta in primo grado da sentenza non ancora coperta da giudicato alla data del fallimento, trovava comunque applicazione il disposto dell’art 95, 3° comma , l.fall, a tenore del quale «se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l’impugnazione se non si vuole ammettere il credito»; con la conseguenza che il creditoreche aveva visto respinta la propria domanda di condanna, una volta intervenuto il fallimento del preteso debitore, era tenuto a proporre o proseguire l’appello nei confronti del curatore , legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche (passivamente) a subirla (cfr.,tra le tante, Cass. nn. 11692/2005, 3598/1998, 13974/1991,928/1989). 2.2.A sostegno di tale opinione militavano sia l’esigenza di evitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento divenisse irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, sia evidenti ragioni di economia processuale, onde evitare che una questione già decisa nella sua sede naturale fosse posta nuovamente in discussione in un giudizio di primo grado, sia infine l'illogicità del diverso regime processuale cui il medesimo credito sarebbe altrimenti rimasto assoggettato a seconda dell’ accoglimento odel rigetto della domanda. 3 Ciò premesso, i l collegio reputa che sia meritevole di un approfondimento in pubblica udienza, alla presenza delle parti e del p.m., la questione della estensibilità o meno dei predetti approdi, formatisi in epoca anteriore alla riforma della l. fall., anche all’attuale testo dell’ art. 96l.fall., il cui 2° comma , al n. 3, prevede l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, lasciando nel contempo al curatore la possibilità di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione, PQM La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica