Italian Supreme Court corrects a prior order by adding missing attribution to the opposing counsel's fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted an ex officio request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of legal fees. The original order failed to explicitly attribute the awarded costs to the opposing counsel, despite this being a specific request in the lower proceedings. The court ruled that this omission constituted a material error warranting correction under established case law, thereby updating the text to include the proper attribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 366-ter c.p.p.: The remedy for material correction applies when a judgment erroneally omits the attribution of costs to the opposing counsel, as such an omission constitutes a factual error distinct from a revocatory error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per correzione di errore materiale d’ufficioiscritto al n.21386/2023 R.G. relativamente alla correzione dell’ ORDINANZA di CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ROMA n. 29965/2023 depositata i l 30/10/2023 nel proc. r.g.19386/2019 proposto da: UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADDA 87, presso lo studio dell’avvocato MAIMERI FABRIZIO (MMRFRZ52E09H501L) rappresentata e difes a dall'avv . GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE (GRFLSN68D20A662K) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA -intimato- IULIANO GUIDO, elettivamente domiciliato in ROCCAPIEMONTE V.LIBERTA' 60, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GAETANO (BRNGTN55E23H431V) che lo rappresenta e difende. -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO.
Rilevato che: - l’ avv. Gaetano Bruno, nella qualità di procuratore costituito di Iuliano Guido nel giudizio RG n. 19386/2019, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 29965/2023, emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso di UBI Banca spa e condannata la ricorrente alle spese, liquidate in euro 6.200,00, poiché nel dispositivo della stessa è stato omesso «con attribuzione al procuratore antistatario» come espressamente richiesto nelle conclusioni del controricorso del 3.7.2019; - è stato conseguentemente avviato il procedimento per la correzione d’ufficio del predetto errore; -la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26.6.2024 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio, concretando la relativa mancanza errore materiale; - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”.
Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 29965/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo della sesta pagina) è scritto «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00» deve leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00 con attribuzione all’avvocato antistatario Gaetano Bruno». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 29965/2023 di questa Corte (dal sedicesimo al diciassettesimo rigo della sesta pagina) è scritto «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00» deve leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00 con attribuzione all’avvocato antistatario Gaetano Bruno». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in Roma, il 26/06/2