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Ordinanza — n. 18255/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses lawyer's opposition to bankruptcy estate regarding unproven professional fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18255/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lawyer's opposition to the bankruptcy estate's admission of his professional fees. The lower court found the claims unproven due to lack of evidence for payments and missing original documents for tax proceedings. The supreme court upheld this decision, ruling that the appeal sought an inadmissible re-evaluation of facts without proving the lower court erred.

Regesto Legislator

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Art. 98 l. fall.; Art. 115, 116 c.p.c.: In bankruptcy opposition proceedings, a professional fee claim requires full proof of performance; a cassation appeal cannot seek a factual re-evaluation of the lower court's assessment without demonstrating a specific legal error.

Parole chiave

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bankruptcy opposition professional fees burden of proof cassation inadmissibility tax proceedings insolvency estate legal malpractice deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l. fall.
Il motivo è inammissibile in quanto si traduce nella pura e semplice affermazione che l’intero procedimentosarebbe nullo, ma per ragioni sostanzialmente incomprensibili (il giudizio ex art. 98 e segg.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1176 c.c.
Art. 1281 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.P.R.
art. 360 c.p
4.Con il quarto motivo il ricorrente prospetta “ violazione di legge, illogicità, contraddittorietà manifesta violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 246 c.p
in relazione all’art. 246 c.p.c.
art. 91 c.p
Il dodicesimo e tredicesimo motivo denunciano “violazione di legge violazione dell’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1421/2021
Cass. 1421/2021,712/2018, 1673/2017 e 230/2016).
Cass. 712/2018
Cass. 1673/2017
Cass. 230/2016
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 23172/2022proposto da: MARCO PARISI,domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso in proprio; -ricorrente - contro FALLIMENTO PIEDIGROTTA 2000 s.r.l.,in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3 presso lo studio dell’ a vv. Alessandro Ciufolini, rappresentato e difeso dall’avv. Olga Durante,giusta procura in atti. -controricorrente- Avverso il decreto Tribunale di Vibo Valentia nr. 4808/2022 depositato in data 20/07/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1 Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto del 20/7/2022, ha rigettato l’opposizione ex art 98 l. fall . proposta dall’avv. Marco Parisi avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Piedigrotta 2000 s.r.l. , con il quale il G.D. aveva ammesso, con collocazione privilegiata ex art 2751 bis 2° comma nr. 2 c.c., il credito insinuato dal l’opponente per prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita limitatamente all’importo di € 1.767,59, con esclusione per il resto. 1.1.

Il t ribunale ha osservato:

i) che l a dichiarazion e res a dall’amministratore della società, Rocco Villella, di aver corrisposto al legale la somma di € 60.000, doveva ritenersi pienamente acquisibile e valutabile da pa rte del G . D . , mentre era rimast o del tutto indimostrato l’assunto dell’opponente , che confermava l’avvenuto pagamento, secondo il quale quell’importo gli era stata versato per compensare l’attività svolta in favore dello stesso Villella e non della società da lui gestita ; ii) che il pagamento “in nero” da parte della Piedigrotta 2000 dei compensi dell’avvocato trovava conferma nel “disavanzo di cassa” riscontrato dal curatore e nella inverosimiglianza della circostanza che l’opponente avesse svolto la propria attività professionale in favore della società poi fallitaper circa un decennio, percependo esclusivamente la somma di € 14.000,00 per la quale aveva emesso le uniche due fatture prodotte; iii) che la liquidazione dei compensi in misura prossima ai minimi era consentita e trovava giustificazione nelle peculiari condizioni in cui si trovava la cliente, dichiarat a fallit a ; iv ) che la richiesta di € 115.000 per compensi relativi ad attività stragiudiziale svolta per conto di Piedigrotta 2000 nel procedimento nei confronti della Cerved – Diesis, non poteva essere accolta poiché la scrittura posta a sostegno della pretesa era priva di data certa e,quindi, non opponibile alla curatela; v ) c he l’opponente non avevafornito alcuna documentazione idonea a comprovare i crediti asseritamente vantati per aver difeso la fallita innanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, limitandosi a produrre copie informali dei ricorsi (di cui non era stata neppure provata la notifica e la cui conformità all’originale era stata contestata) e dei dispositivi di sentenze, dai quali non era dato desumere alcunché in ordine all’attività professionale svolta; vi) che la domanda relativa al pagamento del compenso per l’attività stragiudiziale era inammissibile, siccome proposta solo in sede di opposizione allo stato passivo.

2. Marco Parisi ha proposto ricorso per la c assazione del decreto affidato a diciassette motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo denuncia (testualmente) “ vizio di nullità assoluta dell’intero procedimento svolto in assenza della comparizione personale delle parti e dell’udienza di discussione; circostanza che deve essere valutata anche in relazione alla formazione del collegio giudicante che seppur privo sulla carta della presenza del dott. Miele, già presidente ed estensore se ne dava la compresenza all’udienza come da atti di fissazione allegandi”. 1.1.

Il motivo è inammissibile in quanto si traduce nella pura e semplice affermazione che l’intero procedimentosarebbe nullo, ma per ragioni sostanzialmente incomprensibili (il giudizio ex art. 98 e segg. c.p.c. prevede la fissazione di un’udienza di comparizione alla quale le parti sono libere di presenziare o non presenziare, mentre non contempla un’apposita udienza di discussione; oscuro, poi, il riferimento alla “compresenza” del dott. Miele) e senza che siano indicati gli elementi individuanti e caratterizzanti il processo che abbiano in concreto inciso negativamente sul diritto di difesa dell’opponente. 2.Il secondo motivo denuncia violazione degli ar tt. 155 c. p . c . , 99 l. fall commi 6° e 7° per non avere il giudice rilevato che la curatela si era costituita non osservando il termine concessole dei dieci giorni prima dell’udienza , avendo depositato la memoria solo il 27 marzo 2021, mentre il termine scadeva il 26 marzo. 2.1.Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la costituzione tardiva non è certo preclusa al curatore, il quale è tenuto a costituirsi entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza al solo fine di non decadere dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto, che nella specienon risulta siano state proposte.

3. Il terzo mezzo lamenta “ violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l fall – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti ” , per avere il tribunaleonerato il ricorrente di riprodurre tutta la documentazione già versata in fase verifica per poi, contraddittoriamente, disporre l’acquisizione d’ufficio del relativo fascicolo. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di interesse , perché volto a contestare un’ affermazione in diritto del tr ibunale dalla quale non è derivato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell’avv. Parisi,avendo il giudic e, com e riconosciuto dallo stesso ricorrente, acquisito il fascicolo della fase di verifica e quindi valutato tutti i documenti ivi prodotti . 4.Con il quarto motivo il ricorrente prospetta “ violazione di legge, illogicità, contraddittorietà manifesta violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.

4. in relazione all’art. 99 l.fall. “ per avere il t ribunale individuato un elemento di riscontro delle affermazioni del legale rappresentante della fallita , in ordine all’avvenuto pagamento delle c ompetenze professionali , nel disavanzo di cassa riscontrato dal curatore e dal coadiutore contabile del fallimento, senza che vi fosse in atti alcun documento contabile che provasse tale circostanza. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto volto a cont estare la valenza probatoria di un fatto, che è però rimessa in via esclusiva al giudice del merito, la cui valutazione sul punto non è sindacabile in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo prospetta “ violazione e falsa applicazione dell’art. 1193, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, per avere i l tribunale erroneamente ritenuto affidabile e non contestata la dichiarazione del V illella , sulla scorta di presunzioni non dotate dei requisiti della gravi tà, della precisi one e della concordan za, con motivazione c ontraddittoria ed obiettivamente incomprensibile” 5.1. La censura è , ancora una volta , inammissibile , in quanto per un verso investe un giudizio sull’attendibilità delle dichiarazioni del legale rappresentante della società riservato al giudice del merito e, per l’altro, non si confronta con le argomentazioni poste a sostegno di tale conclusione, consistenti: nel riscontrato disavanzo di cassa; nella non credibilità della circostanza che l’avv.

Parisi avesse svolto per molti anni la propria attività in favore di Piedigrotta 2000 senza ricevere, sostanzialmente, alcun pagamento; nel fatto che l’odierno ricorrente aveva ammesso di aver ricevuto da Villella la somma di 60.000 euro a titolo di compenso per prestazioni professionali, mentre non aveva in alcun modo dimostrato di aver svolto attività su incarico, e a favore , personale del legale rappresentante della società poi fallita.

6. Il sesto e settimo motivo , che ripropongono le medesime questioni sotto il profilo del vizio di motivazione, sono, ove non ritenuti assorbiti, inammissibili in quanto, limitandosi a rinviare puramente e semplicemente, a una serie di documenti prodotti dal ricorrente, non precisano quali siano i fatti decisivi, oggetto di discussione, che il giudice avrebbe omesso di esaminare e che, se considerati, avrebbero determinato l’accoglimento dell’opposizione. 7.L’ottavo motivo denuncia violazione de gli ar t t. 2697 c.c. e 240 e 115 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha invertito l'onere della prova, ponendo a suo carico la “prova negativa” dell’estinzione del debito da parte della Piedigrottas. r . l. 7.1.La censura è infondata. 7.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna però a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace"( cfr.

Cass 19527/2012, 24837/2014 e 6217/2016). Il principio della prossimità consente infatti al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore( cfr Cass.21512/2019). 7.3. I suesposti principi sono stati osservati dal t ribunale che, muovendo dalla considerazione che la ricezione della somma di € 60.000,00, oltre a risultare provata dalle dichiarazioni dell’amministratore e dagli altri elementi di riscontro, era fatto pacifico, per avere il ricorrente fondato la propria difesa sull’ argomentazione,incompatibile con la negazione della ricezione, che la somma gli era stata versata per compensare l’attività professionale svolta in favore del Villella personalmente, ha correttamente posto a carico di Parisi l’onere di fornire la prova del fatto costitutivo dell’eccezione da lui sollevata (imputazione della somma a diverso rapporto), facendo ricadere sull’eccipiente le conseguenze negative della mancanza della prova.

8. Il nono mezzo denuncia “ violazione di l egge – violazione de gli artt. 112, 115, 116, 157 c.p.c. in relazione all’art. 246 c.p.c. ed in riferimento alla dichiarazione del Villella- nullità dell’assunzione - nullitàdella sentenza” per aver il tribunale utilizzato le dichiarazioni del legale rappresentante della società, ossia di un soggetto incapace a testimoniare in quanto titolare di un interesse concreto ed attuale che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio. 8.1. Il decimo motivo denuncia “ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. il valore delle valutazioni del rappresentante della società fallita e debitore del deducente sia in proprio che nella qualità”: il t ribunale avrebbe valutato le dichiarazioni del Villella, aventi natura testimoniale, senza l’articolazione in capitoli ed in violazione delle norme del codice di rito. 8.2.L’undicesimo motivo lamenta nuovamente “ violazione di legge –violazione dell’art. 112, 115, 116, 157 cpc in relazione all’art. 246 e 360 n. 3 ed in riferimento alla dichiarazione del Villella- nullità dell’assunzione nullità della sentenza ” : ancora una volta il ricorrente contesta l’utilizzabilità a fini probatori della deposizione dell’amministratore, irritualmente raccolta e resa da un soggetto portatore di un interesse concreto ed attuale, finalizzato alla giustificazione dell’ammanco di cassa, che lo rendeva incapace di testimoniare ex art 246 c.p.c.; il t ribunale , inoltre, non avrebbe valutato le evidenze probatorie che rendevano inveritiere le dichiarazioni del Villella.

9. I motivi , da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. 9.1. Il giudizio di accertamento dello stato passivo è attualmente strutturato come un vero e proprio processo contenzioso a cognizione sommaria (cfr. per tutte Cass.27902/2020 e 21490/2020) dove la prova è di regola documentale ma è, tuttavia, ammessa anche l’acquisizione di cd. prove atipiche , quali dichiarazioni di scienza delle parti o di terzi, purché rispondenti ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto. Il giudice del merito ha dunque del tutto correttamente ritenuto che le dichiarazioni rese dall’amministratore della società fallita in ordine alla parziale estinzione del credito fatto valere dall’odierno ricorrente fossero pienamente acquisibili ed apprezzabili, in via presuntiva, unitamente agli ulteriori elementi di riscontro (il principale dei quali costituito dall’ ammissione dell’ avv.

Parisi di aver ricevuto la somma di 60.000 euro in corrispettivo di attività professionale svolta). 9.1 Ciò premesso, va precisato che Rocco Villella non è stato sentito come testee che le sue dichiarazioni sono state raccolte ai sensi dell’art. 95, penultimo comma, l. fall., ovvero in funzione collaborativa, al fine di fornire all’ufficio fallimentare chiarimenti e osservazioni atti a integrare le difese e le eccezioni del curatore.

10. Il dodicesimo e tredicesimo motivo denunciano “violazione di legge violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del d.m. n. 55 del 2014 Omessa motivazione ” per avere il tribunale, nella liquidazione del compenso, applicato i parametri tariffari minimi, senza alcuna adeguata motivazione se non richiamandosi a “prassi “ non codificate. 10.1.Il quindicesimo motivo denuncia (testualmente) “ violazione di legge, violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del d.m. n. 55 del 2014 – con il quale ci si duole della misura inferiore al minimo di tariffa delle spese liquidate -motivazione contraddittoria- la violazione e falsa applicazione degli artt.1218 c.c., 1362 c.c., 1453 c.c., 1176 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio- per ché il tribunale non avrebbe interpretato correttamente il contratto, considerando che l’obbligazione dovuta dal ricorrente era di mezzi e non di risultato.

11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, devono essere respinti. 11.1. Q uesta Corte ha ripetutamente affermato che:

a) l' art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali applicabili per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione ( cfr. Cass. nr 29212/2019 e 34291/2022);

b) il potere discrezionale può, peraltro, esplicarsi tanto nell'aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.);

c) l'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari;

d) la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, è, in definitiva, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito(cfr. Cass 4720/2020 e 6110/2021). 11.2. Nel caso di specie il t ribunale ha ritenuto corretta la liquidazione del G.D, contenuta entro i limiti minimi tariffari, esplicitando tale scelta in base alla “prassi vigente presso l’Ufficio Fallimentare “ che suggerisce la commisurazione del compenso dei professionisti in misura minima,tenuto conto della circostanza “che la società Piedigrotta s.r.l.

è stata dichiarata fallita sicché versa in peculiari condizioni soggettive”. 11.3. Si tratta di un parametro di liquidazione espressamente indicato dall’art. 4 comma 1 D.M. cit. che , tra i criteri di quantificazione del compenso, prevede anche “ condizioni soggettive del cliente”. 11.4 Non risulta, d’altro canto, che il t ribunale abbia errato nell’applicazione dei parametri tariffari cui ha inteso far riferimento, scendendo al di sotto dei minimi. 12.Il quattordicesimo motivo prospetta “violazione e falsa applicazione degli artt. da 1 ad 11 del d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., con , particolare riferimento agli artt.4, 5 e 6 del decreto ministeriale citato, per avere il tribunale di Vibo liquidato gli onorari senza tenere in conto l’obbligazione di risultato”: il ricorrente lamenta che il giudice a quo abbia liquidato le spese del giudizio, poste a suo carico, secondo i valori medi di tariffa, in stridente contraddizione con la liquidazione secondo i minimi tariffari del compenso riconosciutogli.

13. Il m otivo è inammissibile : il tribunale ha liquidato le spese di lite nella misura media ( tenendo conto dei criteri di cui all’art. 4 D.M. 10.3.2014, n. 55 e riducendole ai minimi solo per la fase istruttoria in considerazione della natura documentale della controversia) con statuizione che, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile nella presente sede di legittimità.

14. Il sedicesimo motivo denuncia violazione degli artt. 2727 e 2627 c.c.. I l ricorrente imputa al t ribunale di non aver ammesso al passivo il credito per le prestazioni professionali relativ e ai giudizi nn. 367/19, 338/19, 439/18, 174/15, innanzi alla C ommissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, nn. 210/17 e 1204/15, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro e n. 579/17,innanzi alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, nonostante fossero state prodotte le sentenze che definivano i giudizi e il credito fosse documentato dalla parcella. 14.1.Anche questa doglianza non supera il vaglio di ammissibilità. 14.2.

Va innanzitutto chiarito che l a parcella è sprovvista di efficacia probatoria nel giudizio a cognizione piena (qual è quello di opposizione allo stato passivo), nel quale il professionista è gravato dall’onere di provare, secondo le comuni regole, l’effettiva esecuzione delle prestazioni, cui si riferisce il compenso e, correlativamente, il giudice è tenuto a valutare la fondatezza della pretesa creditoria (espletamento dell’incarico professionale ed entità delle relative prestazioni) nonché a stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare sulla base degli elementi in atti (cfr.

Cass. 1421/2021,712/2018, 1673/2017 e 230/2016). 14.2. Ciò premesso, il t ribunale calabrese, sulla richiesta di ammissione del credito professionale relativo alle asserite prestazioni nei giudizi tributari ha affermato che “ L’opponente non ha […] fornito alcuna documentazione idonea a comprovare il credito fatto valere, limitandosi a produrre copie informali di ricorsi (di cui non è stata neppure provata la notifica e la cui conformità all’originale è espressamente contestata) e di dispositivi di sentenze, dai quali non è dato desumere alcunché in ordine all’attività professionale svolta”. 14.3.

La censura, sotto le spoglie del vizio di violazione di legge, mira dunque in realtà ad ottenere un ’inammissibile rivisitazione in fatto ed una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuto il giudice di merito , senza, peraltro, che il ricorrente deduca l’errore nel quale il collegio sarebbe caduto, nel ritenere prodotti copie informali di ricorsi non notificati e i soli dispositivi delle sentenze tributarie, anziché illoro testo integrale, e senza che neppure sia chiarito da quali elementi di detti atti o provvedimenti si dovrebbe desumere lo svolgimento della sua attività professionale.

15. Il diciassettesimo motivo, infine, denuncia” violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1176, 1281 e 2697 c.c., nonchél'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” . Il ricorrente lamenta che il giudice delegato prima ed il collegio poi, seppure per ragioni diverse, non avrebbero adottato una “decisione adeguatamente motivata e immune da vizi logici” in merito alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale proseguita. 15.1. Anche tale censura è inammissibile in quanto si riferisce ad una thema decidendum (eccezione di inadempimento per violazione dell’obbligo di diligenza professionale) che non risulta trattato dal t ribunale , il quale ha respinto la domanda di ammissione al passivo del credito relativo alle prestazioni professionali asseritamente profuse nei procedimenti tributari perché non adeguatamente provato. 16.In conclusione il ricorso va rigettato.

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessiv i € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002