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Ordinanza Interlocutoria — n. 18254/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role pending Supreme Court decision on jurisdictional transfer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18254/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to a new procedural role, suspending the review of Abbanoa s.p.a.'s appeal against the Tribunal of Oristano. The lower courts had dismissed Abbanoa's jurisdictional objection and upheld the utility company's claim for past-due account adjustments. The Court deferred its ruling because the case requires a definitive assessment of jurisdictional transfer pending a decision from the Supreme Court's Section of Unification.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.c.; Art. 10 c.p.c.: When a cassation judgment indicates the necessity of a new role assignment pending a decision by the Section of Unification, the case is remanded to the new role for further examination.

Parole chiave

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remand to new role Section of Unification jurisdictional transfer procedural suspension cassation interlocutory order credito contestato opposizione al precetto esecutivo opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.c.
Art. 10 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 18009/2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 8201/2020r.g. proposto da: Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’Avvocato Ernesto Stajano, nonché giusta procura in calce alla memoria del 7 dicembre 2023 dall’Avv. Piero Guido Alpae dall’Avv. Enrico Campagnano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primodifensore in Roma, via Sardegna n. 14, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -ricorrente - contro Dedola Francesco Antonio 2RG n. 8201/2021 Cons. Est.

Luigi D’Orazio -intimato - avverso la sentenza deltribunale di Oristano n. 7 /20 2 1 , depositata in data 7gennaio 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 23/5/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso nei suoi motivi secondo e terzo uditi, per laricorrente, l’Avv. Guido Piero Alpa e l’Avv. Ernesto Stajano , che hannochiesto l’accogliersi il proprio ricorso; Considerato che: 1.Francesco Antonio Dedola esponeva che , a fronte de l contratt o di utenza con Abbanoa, aveva ricevuto la fatture emess a in data 28/4/2016, con la qual e era stat a unilateralmente inserit a la voce «partite pregresse conguagli regolatori 2005/2011».

Rilevava che gli veniva chiesto, quale utent e della fornitura del servizio per uso domestico presidente,il pagamento di euro 276, 58 .

2. Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da Abbanoa, mentre accoglieva ladomanda con riferimento alle partite pregresse.

3. Il tribunale di Ori stano r igettava l’appello articolato da Abbanoa. Preliminarmente respingevail motivo d’appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In realtà, la controversia sorta tra le parti non riguardava in via principale la legittimità degli atti amministrativi di revisione tariffaria, di cui si chiedeva la 3RG n. 8201/2021 Cons. Est. Luigi D’Orazio disapplicazione, bensì la legittimità della pretesa creditoria fondata sul rapporto di utenza. Il tribunale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione di Abbanoa, con cui quest’ultima lamentava l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata, sul presupposto della legittimità della delibera n.18 del 26 giugno 2014 e della pretesa afferente le «partite pregresse».

Per il giudice d’appello, il gestore aveva illustrato i conguagli per le partite pregresse, chiamandoli «regolatori» e trasferendo così, nominalmente, all’oggetto un attributo del titolo, e li aveva definiti come una componente tariffaria di competenza dell’anno 2014, rappresentativa «della differenza tra i costi e ricavi sino al 2011, per un ammontare commisurato ai consumi di ciascun utente nel 2012». Tale deliberazione non poteva porsi in contrasto con il principio di irretroattività. Pertanto, la pretesa di cui alla fattura del 28 aprile 2016, emessa a titolo di conguagli per partite pregresse, in relazione agli anni 2005/2011, era priva di titolo giuridico e la pretesa differenza non era dovuta.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Abbanoa s.p.a., depositando anche memoria scritta.

5. E’ rimasto intimato Francesco Antonio Dedola.

6. A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2880/2024, depositata il 31 gennaio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica del 23 maggio 2024. 7.Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 dell’1/7/2024, pronunciata nel proc. r.g. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima 4RG n. 8201/2021 Cons. Est. Luigi D’Orazio Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione d