Cassation Court orders notification of material error correction request to parties to ensure adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation issued an interlocutory order directing the clerk to notify the opposing parties regarding a material error in a previous ruling concerning litigation costs. The Fallimento Rizzo Natale sought correction of an error where the defendant was ordered to pay costs to the bankruptcy estate rather than the State Treasury, despite the estate having been admitted to state-funded representation. The court rejected the immediate correction because the request for material error correction had not been properly notified to the other parties, violating the requirement for adversarial proceedings established by recent Supreme Court precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 144 TUSG: While the Court of Cassation may correct material errors ex officio, the principle of adversarial proceedings requires that the opposing party be notified of the request for correction to ensure their right to be heard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17441/2023 R.G. proposto da : FALLIMENTO RIZZO NATALE, rappresentato e difeso elettivamente dell’avvocato LA PERGOLA ENRICO (LPRNRC75T08C351P), domicilio digitale: enricolapergola@pec.ordineavvocaticatania.it -ricorrente- contro RIZZO NATALE, WORK ON TIME SPA, ENI FUEL SPAENI FUEL SPA -controparti- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3074/2023depositata il 01/02/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE 1.–Con “ricorso ex artt. 287 e 288 c.p.c.” del 19/07/2023, il Fallimento di Rizzo Natale ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 3074 del 01/02/2023 laddove, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Natale Rizzo (n. 24111/2021 R.G.) , ha condannato quest’ultimo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Fallimento Rizzo Natale, piuttosto che in favore dell’Erario, nonostante nel controricorso fosse stato indicato che il Fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 TUSG; 2.
– con provvedimento del 05/09/2023 il Presidente titolare della Prima sezione civile di questa Corte, «vista l’istanza per correzione d’ufficio di errore materiale», ha disposto la trasmissione dell’istanza « alla Centrale Civile per l’iscrizione e la restituzione alla Prima sezione civile per la trattazione in sezione»; CONSIDERATO CHE 3. – non vi è prova in atti della notifica del ricorso per correzione di errore materiale alle controparti, ed anche la successiva attivazione del procedimento d’ufficio , in forza del richiamato provvedimento del presidente titolare, non ha realizzato compiutamente il contraddittorio , a tal fine non risultando sufficiente la mera comunicazione del l’ avviso di udienza , non accompagnata dall’originaria istanza; 4.
–di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che«In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto» ( Cass. Sez. U, 4353/2023, che ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione); 4.1.
– in particolare , le Sezioni unite citate hanno ricordato che, in forza della modifica apportata all’art. 391-bis, comma 1, c.p.c. dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione di errore materiale può essere non solo domandata dalla parte , ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte», ma hanno ribadito che resta ferma «la necessità, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte» (conf. Cass. 17565 /2022, nel senso che, in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso, mentre, in caso di impulso officioso, l’instaurazione del contraddittorio è a cura della cancelleria della Corte);
P.Q.M.
dispone che la cancelleria provved a alla notifica del ricorso alle controparti del giudizio iscritto al n. 24111/2021 R.G. e rinvia a nuov