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Ordinanza — n. 18244/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects prior order's citation error from 22435/2021 to 22345/2021 regarding attorney fee distribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18244/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous ruling that had incorrectly cited an earlier judgment number. The material facts involved a chain of procedural orders where an initial clerical error in the case number was itself subject to correction, leading to a secondary error in the citation of that corrected order. The court decided to amend the document to reflect the accurate case number, ensuring the legal record aligns with the substantive decision while dismissing any claims regarding litigation costs for this specific correction procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: The court must correct material errors in its own rulings, including the misidentification of the case number of a prior judgment, to ensure the legal record accurately reflects the substantive decision and procedural history.

Parole chiave

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correction of material error clerical error in case number chain of procedural orders correction of prior ruling litigation costs in correction correzione di errore materiale errore di calcolo rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 9438/2002
Franco Muratori ” » , mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza; ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002;
Cass., n. 10203/2009
Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n.
Cass., n. 21213/2013
Cass., n. 12184/2020
10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020).
sez. un., n. 9438/2002
Franco Muratori ” » , mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza; ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA nel procedimento r.g.12895/2023 proposto per la correzione d’ufficio di errore materiale contenuto nell’ordinanza n.7377/2023, pronunciata nel procedimento r.g. 22105/2021, a sua volta relativo alla correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione sez.VI-1 civile emessa il 25.2.2021 e depositata il 5.8.2021 nel procedimento r.g. n. 29868/2019, proposto da PURPLE SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria DOVALUE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro SCEPPACERQUA MARIO, DI FELICE GIOVANNA, CIARALLO GIUSY, MARONE GIANLUCA, AKITA GROUP SRL, in persona del legale Oggetto: correzione errore materiale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MURATORI, che li rappresenta e difende; -resistente - udita la Consigliera relatrice Daniela Valentino nella camera di consiglio del 26.6.2024 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE -premesso che su istanza proposta da ll’ avv.

Franco Muratori, quale rappresentante e difensore di Giovanna Di Felice, Mario Sceppacerqua, Giusy Ciarallo,Gianluca Marone e di Akita Group s.r.l. nel procedimento per correzione errore materiale iscritto al n. 22105/2021 RG questa Corte ha emesso ordinanza n. 7377/2023 per procedere alla correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione sez.VI-1 civile emessa il 25.2.2021 e depositata il 5.8.2021«nel procedimento r.g. n. 29868/2019»; -premesso altresì che questa Corte con ordinanza n. 7377/2023, statuiva di accogliere «l'istanza di correzione dell’errore contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI- 1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge", siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv.

Franco Muratori»; - premesso ancora che l ’Ufficio ha segnalato la presenza di un ulteriore errore,poiché l’ordinanza da correggere è indicata come n. 22435/2021 e non con ilcorretto n. 22345/2021 ; -considerato che o ccor re, pertanto, procedere a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.7377/2023, nei seguenti termini: a pag. 2, la dizione: «Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22435/2021della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione dellespese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudiziodi legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro peresborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv.

Franco Muratori”», sia corretta con la dizione: « Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22345/2021 della Corte di Cassazione sezione VI - 1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv. Franco Muratori ” » , mandando, altresì, alla Cancelleria di provvedere ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza; ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002;

Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020).

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n.7377/2023, sia corretta nei seguenti termini: a pag. 2, la dizione: «Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22435/2021 della Corte di Cassazione sezione VI - 1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv.

Franco Muratori”», sia corretta con la dizione: «Accoglie l'istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 22345/2021 della Corte di Cassazione sezione VI-1 civile disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "condanna il ricorrente alla refusione delle spese del processo, che liquida, per la fase relativa al giudizio di legittimità, in euro 5.100,00 (di cui 100,00 euro per esborsi) oltre accessori come per legge” siano aggiunte le parole "con distrazione a favore dell'avv. Franco Muratori”». Così deciso