Cassation court remands water tariff dispute case to lower court regarding retroactive billing legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered a remittal to the lower court for a new trial regarding a dispute over retroactive water billing. Abbanoa s.p.a. argued that charging users for past consumption years violated administrative non-retroactivity and good faith principles, while the lower courts upheld the charges. The Supreme Court declined to rule on the merits, citing the need to await the outcome of a related request for a Grand Chamber ruling on the same legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 400 c.p.c.: When a cassation appeal relies on a question of law identical to one already submitted to the Grand Chamber, the case must be remitted to the lower court to await the Grand Chamber's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28815/2020r.g. proposto da: Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’Avvocato Ernesto Stajano, nonché giusta procura in calce alla memoria del 7 dicembre 2023 dall’Avv. Piero Guido Alpae dall’Avv. Enrico Campagnano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primodifensore in Roma, via Sardegna n. 14, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -ricorrente - contro 2RG n. 28815/2020 Cons. Est.
Luigi D’Orazio Serra Francesco, Sella Maria Grazia e Benedetto Gungui, rappresentatie difesi dall’Avv. Claudio Solinas , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni delle notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -controricorrente - avverso la sentenza deltribunale di Nuoro n. 161/2020, depositata in data 3aprile 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 23/5/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso «nei suoi motivi secondo e terzo» uditi, per laricorrente, l’Avv.
Piero Guido Alpa e l’Avv. Ernesto Stajano , che hannochiesto accogliersi il proprio ricorso; udito per i controricorrenti l’Avv. Claudio Solinas Considerato che:
1. Francesco Serra, Maria Grazia Sella e Benedetto Gungui esponevano che il 9 maggio 2016, a fronte dei rispettivi contratti di utenza con Abbanoa, avevano ricevuto le fatture emesse in data 28/4/2016, con le quali era stata unilateralmente inserit a la voce «partite pregresse conguagli regolatori 2005/2011». Rilevavano che nei documenti contabili veniva chiesto agli utenti della fornitura del servizio per uso domestico residente il pagamento di euro 215,49, quanto a Serra, euro 305,54 quanto a Sella ed euro 216,57 quanto a Gungui.
2. Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da Abbanoa, mentre accoglieva le domande con riferimento alle partite pregresse. 3RG n. 28815/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio Per il giudice di prime cure vi era violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesial rapporto negoziale, in assenza di qualsiasi indicazione idonea all’esplicitazione della voce «partite pregresse». Inoltre, rilevava che la pretesa di Abbanoa di far gravare sull’utente anche gli eventuali errori di un’errata pianificazione d’ambito non trovava conforto né nell’ordinamento positivo, né del negozio giuridico sottoscritto dall’utente, perché un adeguamento della tariffa ex post si sarebbe tradott o in un’a l ea per l’ utente contraente che, venuto a conoscenza di una diversa e maggiore entità della tariffa, si sarebbe magari astenuto dal sottoscrivere una tale tipologia di contratto di somministrazione della risorsa idrica.
Peraltro, trattandosi di importi relativi a fatture per presunti consumi per le annualità 2005/2011 il credito sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Trattandosi di prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento era soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del consumo stesso, né poteva aver rilievo il fatto che l’ente creditore avesse provveduto a richiedere il pagamento cumulato di consumi relativi a più anni.
3. Il tribunale di Nuoro rigettava l’appello articolato da Abbanoa. Preliminarmente rigettava il motivo d’appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In realtà, le domande formulate dagli attori inerivano all’accertamento dell’inesistenza del credito affermato da Abbanoa a titolo di «conguaglio-partite pregresse 2005/2011», cioè quale «integrazione in via retroattiva dei corrispettivi per la somministrazione di acqua nel periodo precedente», nell’ambito di una fattispecie che doveva essere inquadrata nell’indebito oggettivo di cui all’art.2033 c.c. Non rilevava che la tariffa fosse stata calcolata sulla base della delibera n. 18 del 26/6/2014 dell’ E nte d’ A mbito della Sardegna e 4RG n. 28815/2020 Cons. Est.
Luigi D’Orazio della determina dell’amministratore unico di Abbanoa n. 281 del 31/12/2014, nel rispetto delle modalità di cui all’art.31, allegato A, della deliberazione dell’AEEGSI n.643/201/3/RIIDR. Le censure avverso i provvedimenti amministrativi erano state formulate soltanto «incidenter tantum», ai fini della loro disapplicazione. Il tribunale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione di Abbanoa, con cui quest’ultima lamentava l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata, sul presupposto della legittimità della delibera n.18 del 26 giugno 2014 e della pretesa afferente le «partite pregresse».
Per il giudice d’appello, dunque, era illegittima «la commisurazione del conguaglio ai consumi degli anni precedenti, come quello in esame, da farsi invece con riferimento ai consumi futuri». La quantificazione del conguaglio sulla base dei consumi erogatinell’anno 2012, «si risolve[va] nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti, che è illegittima sia per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto».
Gli atti e i regolamenti potevano avere efficacia retroattiva «solo in presenza di una norma che acciò legittimamente ed espressamente abiliti».
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Abbanoa s.p.a., depositando anche memoria scritta.
5. Hanno resistito con controricorso Francesco Serra, Maria Grazia Sella e Benedetto Gungui, depositando anche memoria scritta. 5RG n. 28815/2020 Cons. Est. Luigi D’Orazio 6. A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2880/2024, depositata il 31 gennaio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica del 23maggio 2024. 7.Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 dell’1/7/2024, pronunciata nel proc. r.g. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in