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Ordinanza — n. 18233/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autosufficiency regarding revocation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18233/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to meet the requirement of autosufficiency under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellants alleged a violation of commercial code provisions regarding the weight of company books versus bank records but did not clearly specify the documents or the precise legal reasoning for revocation. Consequently, the Court ruled that the vague reference to an omitted document examination constituted an inadmissible request for a retrial of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency by failing to clearly identify the documents and the specific legal grounds justifying the request for revocation of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of autosufficiency revocation of judgment commercial company books bank record evidence inadmissible appeal Code of Civil Procedure procedural defect diritto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
ll principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n.
Art. 395 c.p.c.
RILEVATO CHE Claudio e Maurizio Mandini promuovevano azione ex art. 395 cpc chiedendo che, in riforma della sentenza della Corte d’appellodi Trieste n.
Art. 2709 c.c.
Art. 2710 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 12481/22
4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nelricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati(Cass., n. 12481/22).
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Testo completo

ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24338/2020proposto da: MANDINI CLAUDIO; MANDINI MAURIZIO; elett.te dom ic. i n Roma, piazzale Clodio 18, presso l’avv. Fabio Germani , ra ppres. e di fes i dall’avv. Mario Pianese,per procura speciale in att i ; -ricorrenti– -contro- BANCA DI CIVIDALE, s. c. p.a. , in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.in Roma, via Crescenzio 58 , p resso gli avv.ti Amedeo De Toma, Bruno Cossu e Savina Bomboi, dai quali è rappres. e dife s a , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 267 / 20 della Corte d ’appello di Trieste , pubblicata il 16.06.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.06.2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Claudio e Maurizio Mandini promuovevano azione ex art. 395 cpc chiedendo che, in riforma della sentenza della Corte d’appellodi Trieste n. 184 del 2013, previa revocazione della stessa, fosse accertata la responsabilità della Banca di Cividale per quanto loro occorso per il fallimento della Metal Arredo, quale società di fatto, di cui erano soci. Al riguardo, gli appellanti deducevano che:il 13.10.88 era stato elevato un protesto a carico della suddetta società di fatto per mancanza di fondi sul conto corrente, per il pagamento di un assegno pervenuto alla Banca di Cividale nellamedesima data, per l’importo di euro 9.036,00; tale protesto aveva causato la revoca dei fidi con conseguente tracollo economico della società, tanto che gli stessi soci avevano chiesto il fallimento in proprio; i soci sapevano che , entro la suddetta data , doveva essere accreditato sul conto un bonifico estero di società olandese per la somma di euro 25.042.279; la stessa società estera aveva confermato, con telefax, di aver effettuato il pagamento; con citazione del 2006 i Mandini avevano promosso azione risarcitoria nei confronti della banca; il Tribunale di Udine aveva rigettato la domanda con sentenza poi confermata dalla Corted’appello la cui statuizione è oggetto della domanda di revocazione in esame.

A sostegno dell’istanza di revocazione, i Mandini assumevano che: dall’esame dei libri contabili era emerso che dai mastrini del libro giornale risultava l’annotazione, in data 12.10.88, di un accredito di euro 24.992.216 per l’incasso della somma dovuta dalla suddetta società olandese a pagamento delle fatture emesse; tali dati erano difformi dalla documentazione bancaria nella quale l’accreditorisultava effettuato il 19.10.88; nella fattispecie s’applicava dunque l’art. 2710 3 cc, trattandosi di rapporti tra imprenditori, per cui le scritture sociali erano da considerare prevalenti su quelle bancarie; il curatore fallimentare aveva individuato nel predetto protesto la causa del fallimento, lamentando altresì l ’ostruzionismo della banca nella consegna della documentazione.

La Banca di Cividale si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda di revocazione. Con sentenza del 16.6.20, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: il libro-mastro non costituiva prova del fatto lamentato, cioè che l’accredito del bonifico estero fosse avvenuto il 12.10.88, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte, e che comunque non provava tale accredito, in contrapposizione all’estratto-conto bancario (dal quale emergeva l’accredito in data 19.10.88), non sussistendo elementi per ritenere inattendibile quest’ultimo documento; anche se il collegio aves se conosciuto dell’accredito il 12.10.88,non risulta che avrebbe adottato una diversa decisione; non erano dunque emersi i presupposti della revocazione, in ordine al nesso di causalità tra il protesto e il fallimento, considerando altresì che gli stessi soci, nel ricorso per fallimento, avevano evidenziato che lo stato d’illiquidità era risalente nel tempo, a circa tre anni prima e che, dunque, sussistevano i presupposti del fallimento a prescindere dal protesto.

Claudio e Maurizio Mandini ricorronoin cassazione con unico motivo, illustrato da memoria.La Banca di Cividale resiste con controricorso. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia la violazione degli artt. 2709 e 2710, cc, in quanto la Corte d’appello: non aveva dato preminenza al valore probatorio del libro-giornale, in mancanza della querela di falso, senza considerare che la documentazione bancaria non presentava pari efficacia probatoria, ex art. 2710 cc.;non aveva tenuto conto che il curatore fallimentare avesse riconosciuto la piena regolarità del libro- giornale e del libro-mastro della società di fatto fallita, e che i ricorrenti non avevano subito condanne penali.

Pertanto, iricorrenti lamentano che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare che il bonifico estero fosse stato effettuato il 12.10.88 e riconoscere la responsabilità della banca per la levata del protesto e per la successiva dichiarazione di fallimento, anche per la revoca degli affidamenti in corso e perl’impossibilità di accedere al credito. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto, il ricorso è carente di autosufficienza, in quanto i ricorrenti non allegano quando e come hanno prodotto i documenti sui quali fondano la domanda di revocazione. ll principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali ilricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nelricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati(Cass., n. 12481/22).

Nella specie, in ordine all’esposizione dei motivi della revocazione, ex art. 395 cpc, emerge del pari il difetto di autosufficienza, non essendo state chiaramente esplicitate le ragioni che avrebbero legittimato la revocazione (appare un vago riferimento all’omesso esame di documento decisivo, del tutto insufficiente), traducendosi di fatto, in un’inammissibile istanza di riesame del merito della causa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti, in solido,al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,