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Ordinanza — n. 18227/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses consumer claim for interest restitution, upholding bank's right to modify rates via conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18227/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the consumer consortium's appeal against a lower court ruling that denied restitution of bank charges. The consumer argued that written contract clauses were null and that the bank failed to prove the validity of debits, while the bank contended that interest rate adjustments were valid acts of negotiation. The court dismissed the appeal because the lower court correctly applied the principle that a customer making payments under a written contract is not required to prove the absence of a valid cause for those payments.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 1325 c.c.; d.lgs. n. 385/1993, art. 117, 118: A customer who makes payments under a written contract is not burdened with proving the absence of a valid cause for such payments, and a subsequent increase in interest rates constitutes a new act of negotiation rather than usury.

Parole chiave

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consumer credit contract interest rate modification burden of proof nullity of clauses usury regulations written contract requirement restitution of sums credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 1325 c.c.
d.lgs. n. 385/1993, art. 117, commi 1 e 3
d.lgs. n. 385/1993, art. 118, comma 2
I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 contemplati dall’art. 118, comma 2, cit..
Art. 132 n. 4 c.p.c.
─ Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
─ Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n.
art. 210 c.p
e la violazione dell’art. 210 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232
I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232;
Cass. 1 marzo 2022, n. 6758
Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass.
Cass. 23 maggio 2019, n. 13977
6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
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Testo completo

5/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23250 R.G. anno 2020proposto da: Consorzio Copea Società Cooperativa Edilizia, rappresentata e difesadall’avvocato Giovanni Lauro ; ricorrente contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata in giudizio daIntrum Italy s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato Enrico Maria Scotta ; controricorrente avverso la sentenza n. 554/2020 della corte di appello di Torino, depositata il 25 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 1. ─ Consorzio Copea Società Cooperativa Edilizia, in qualità di correntista, e Antonino Nicotera, quale fideiussore, hannoconvenuto in giudizio Intesa Sanpaolo onde sentir accertare, previo accertamento delle denunciatenullità contrattuali, il dare e avere di un rapporto di conto correnteassistito da apertura di credito; hanno pure domandato la condanna della ban ca all a restituzione delle somme da essa indebitamente percepite. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Torino ha respinto dette domande. 2.

─ Il gravame proposto dalla società correntista e dal garante avverso la pronuncia di primo gradoè stato poi rigettato dal la Corte di appello di Torino con sentenza del 25 maggio 2020. 3. ─ Ricorre per cassazione, con quattro motivi, Consorzio Copea; resiste con controricorso Intrum Italy s.p.a., nella qualità di rappresentante di Intesa Sanpaolo.Vi sono memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e 1325 c.c. e 117, commi 1 e 3, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993). Lamenta la ricorrente chela Corte di appello abbia omesso di rilevare l’inesistenza del titolo in base al quale erano stati effettuati gli addebiti contestati: si rileva che le clausole su cui si basavano i nominati addebiti sarebbero nullee inosservanti delle norme imperative per il sol fatto dinon essere documentate da un contratto scritto.

Viene inoltre osservato che l’onere della prova dei fatti costitutividel diritto compete non a chi agisce in giudizio, ma a chi fa valere quel diritto. Il motivo non ha fondamento. La Corte di appello, dopo aver osservato che l’esistenza del contratto di conto corrente in forma scritta era stata riconosciuta dal Tribunale con statuizione non impugnata, ha rilevato che l’onere di fornire la prova di tale negozio competeva alla odierna istante. Sez. I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 Quest’ultimapare dar per scontata la pacifica inesistenza di un contratto scritto, laddove l’accertamento reso nei gradi di merito è, come si è appena detto,di segno esattamente opposto.

Facendosi questione di un contratto concluso per iscritto, trova applicazione il principio per cuiè il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nullead essere onerato di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione(Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009).

Il contrario assunto della ricorrente si scontra col rilievo per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiensl'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta(Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294). La medesima regola , opera, del resto, nel le azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova (Cass.

Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12307). 2. ─ Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 119 t.u.b. e la violazione dell’art. 210 c.p.c.. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto checon l’istanza ex art. 119 t.u.b. l’onere probatorio in capo al correntistanon potesse dirsi assolto.Viene dedotto che il limite decennale di cui a tale norma non si estenderebbe al contratto e alla documentazione contabile relativa al rapporto. Si assume poi che la decisione impugnata risulterebb e contraddittoria. Sez. I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 Il motivo è infondato.

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha osservato: che, per un verso, come già rilevato dal Tribunale, la richiesta ex art. 119 t.u.b. era stata formulata « in data così prossima all’instaurarsi del giudizio da non potersi considerare che sulla base della stessa la parte [avesse] ottemperato al proprio onere probatorio»; che, per altro verso, l’istanza non poteva essere accolta riguardando documenti che si collocavano nelperiodo eccedente i dieci anni anteriori alla formulazione dellarichiesta. La decisione si regge, sul punto, su di una duplice ratio e la seconda resiste a censura.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unicoe riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti(Cass. 29 novembre 2022, n. 35039).

Il mancato accoglimento della censura mossa a questa seconda ratio decidendi rende poi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, le deduzioni sollevate all’altra ragione fatt a oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività della prima censura, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108). Quanto all’istanza di esibizione, la Corte territoriale ha ritenuto che essa non fosse ammissibile, in quanto non poteva supplire al Sez.

I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della parte istante, la quale doveva avere la disponibilità del documento contrattuale, essendo stato il negozio concluso per iscritto. Siffatta motivazione non è affatto contraddittoria; per il resto, occorre ricordare che l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non─ appunto ─ per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante edè espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto(Cass. 3 novembre 2021, n. 31251). 3.

─ Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 644, comma 1,c.p., dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 e dell’art. 1 l. n. 108/1996. Viene rilevato che il principio enunciato da Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675 non si estenderebbe ai rapporti di conto corrente, per il quali la verifica del superamento del tasso soglia deve essere compiuta per ogni singolo trimestre. Il motivo è nel complesso infondato. Esso concerne il tema dell’usurarietà del rapporto, che la Corte ha escluso, posto che gli interessi non avevano superato il limite stabilito dallalegge nel momento in cui erano stati pattuiti .

Dispone l’art. 1, comma 1. d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. n. 24/2001: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codicepenale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento delloro Sez. I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 pagamento». La disciplina introdotta dal decreto - legge e dalla legge di conversionenon si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme:

Cass. 12 novembre 2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione): il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae. Ciò posto, l’inapplicabilità della richiamata disciplina al contratto per cui è causa potrebbe trovare fondamento ove fosse dato di riscontrare unamodifica delle condizioni contrattuali, intervenuta nell a vigenza della l. n. 108/1996, la qualeabbia determinato l’esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia.Poiché, a norma dell’art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese,dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l’inerzia del cliente, dall’altro), avente per l’appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale.

Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione; gli esempi che si potrebbero fare a quest'ultimo riguardo sono numerosi (si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4 , c.c. 1712, comma 2, c.c.).

Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli Sez. I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 contemplati dall’art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell’esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell’intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata. Sul puntodella modifica del tasso occorsa nel corso del rapporto il ricorso non fornisce, però,alcuna indicazione, onde la censura svolta deve essere disattesa. 4. ─ Col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost..La Corte di appello avrebbe reso una motivazioneapparente e contraddittoria in quantola stessa, dopo aver ritenuto inattendibili i calcoli riportati nella perizia di parte, ritenendo vincolante la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia,avrebbe disconosciuto la spettanza degli importi che il c.t.u. aveva accertato sulla base delle nominate Istruzioni.

Il motivo non ha fondamento. La Corte distrettuale, dopo aver condiviso il giudizio del Tribunale che aveva ritenuto inattendibile la verifica dell’usura documentata in una perizia di parte (dell’odierna ricorrente) , rilevando che tale accertamento non si basava sul le modalità di calcolo indicate nelle Istruzioni della Banca d’Italia, ha spiegato che la sentenza di primo grado era condivisibile anche nella parte in cui aveva disatteso l’accertamento del c.t.u. sul superamento del tasso soglia,in quanto nella circostanza nemmeno l’ausiliario aveva conformato il suo operato alle richiamate Istruzioni.Sul punto, dunque, la motivazione non risulta essere affatto contraddittoria.

Né ricorre la fattispecie della motivazione apparente, la quale si configura laddove la motivazione stessa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare Sez. I–RG 23250/2020 camera di consiglio22.5.2024 all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232;

Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). 5. ─ Il ricorso è respinto. 6. ─ Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il