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Ordinanza — n. 18226/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil court has jurisdiction over compensation claims for expropriation overcharges not involving administrative authorization disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18226/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the administrative jurisdiction claim, ruling that the ordinary civil court has authority over compensation disputes regarding expropriation overcharges. Palilla argued the case concerned only financial reimbursement without challenging administrative acts, while the lower courts incorrectly assigned it to administrative jurisdiction. The Court held that since the dispute focused solely on quantifying a statutory compensation without contesting the underlying authorization, civil jurisdiction applies.

Regesto Legislator

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Art. 10 della legge 167/1962; Art. 35 della legge 865/1971: The ordinary court has jurisdiction over claims for the payment of compensation for surface rights on economic housing areas when the controversy does not concern the validity of the administrative authorization or involve discretionary power.

Parole chiave

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ordinary court jurisdiction administrative compensation claims expropriation overcharges surface rights compensation economic housing areas judicial auction acquisition discretionary power absence diritto di espropriare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.3 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria RITENUTO CHE 1.-Con l’unico motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 37 c.p.c.
la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.
Art. 2 del R. D. 639/1910
p.c., e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del R. D. 639/1910 in relazione alla L.241/90 (e successive modifiche ed integrazioni) ed all'art.
L.241/90
639/1910 in relazione alla L.241/90 (e successive modifiche ed integrazioni) ed all'art.
Art. 10 della legge 167/1962
639/1910 in relazione alla L.241/90 (e successive modifiche ed integrazioni) ed all'art. 103 Costituzione.
Art. 35 della legge 865/1971
167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n.
Art. 103 Costituzione
639/1910 in relazione alla L.241/90 (e successive modifiche ed integrazioni) ed all'art. 103 Costituzione.
Art. 353 c.p.c.
art 353 c.p
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, e in applicazione dell’art 353 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. un., 10/08/2011, n. 17142
(Cass. civ. sez. un., 10/08/2011, n. 17142; sez.
Cass. civ. sez. un., 11/10/2016, n. 20419
Cass. civ. sez. un., 9.6.2021, n. 16083
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29095/2021 R.G. proposto da : PALILLA SERENA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato DIONISIO FABRIZIO (DNSFRZ63P26H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAGLIUCA ROBERTO (PGLRRT62H26F023T), MUSSI GUIDO (MSSGDU50L22F023Q) -ricorrente- contro COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N.18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE LESSONA rappresentato e difeso dall'avvocato FANTONI SONIA (FNTSNO67A55B832F) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MASSA n. 306/2021 depositata il10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. FATTI DI CAUSA Palilla Serena ha proposto opposizione ad un'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Carrara nei suoi confronti, in quanto attuale proprietario d ell’ appartamento a suo tempo costruito in edilizia convenzionata, per il rimborso di somme corrisposte al proprietario del suolo a titolo di maggiori oneri di esproprio. La opponente assume di non dover corrispondere alcunché,avendo acquistato l'immobile ad un'asta giudiziaria senza che nella perizia di stima, nel bando di vendita e nel decreto di trasferimento fosse indicata alcuna riserva a favore del Comune opposto.

Il giudice di pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione. La sentenza è stata impugnata dalla proprietaria opponente e confermata dal Tribunale di Massa sul rilievo che le vertenze in materia di opposizione all'ingiunzione per le entrate patrimoniali dello Stato si appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nella sentenza di secondo grado si afferma che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie- come quella in oggetto- nelle quali venga i n rilievo il momento autorizzativo del rapporto tra pubblica amministrazione e privato e che le modalità di riscossione adottate dalla pubblica amministrazione per il conseguimento del credito non possono incidere sulle ragioni determinanti la giurisdizione Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Palilla, affidandosi ad un motivo.

Il Comune ha svolto difese con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria RITENUTO CHE 1.-Con l’unico motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c. p.c., e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del R. D. 639/1910 in relazione alla L.241/90 (e successive modifiche ed integrazioni) ed all'art. 103 Costituzione. La ricorrente osserva che la causa è inerente alla pretesa dell'ente di maggiori oneri di esproprio in ragione dell’aumento del costo di acquisizione dell'area espropriata e quindi si tratta di materia che nulla ha a che vedere con la materia urbanistica.

Deduce che la giurisprudenza citata dal giudice di merito non si attaglia per nulla alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale. Nel caso di specie non si discute sulla legittimità o meno di atti autoritativi della pubblica amministrazione, ma si controverte esclusivamente sul diritto dell'ente pubblico di rivalersi del conguaglio, conseguente alla rivalutazione del prezzo di esproprio, nei confronti dell'acquirente di un immobile -realizzato a seguito di un piano per l'edilizia popolare economica- venduto ad un'asta giudiziaria senza che negli atti prodromici alla vendita e nel decreto di trasferimento fosse data alcuna indicazione in merito all'esistenza di una convenzione che tale diritto assegnava al Comune. 2.-Il motivo è fondato.

Si applica alla fattispecie un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, pronunciato in tema e pertanto non è necessario rimettere la questione, sebbene si tratti di giurisdizione, alle sezioni unite. Secondo questo principio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (Cass. civ. sez. un., 10/08/2011, n. 17142; sez. un., n. 20419 del 11/10/2016; sez. un., n. 16083 del 9.6.2021).

Il Tribunale di Massa, confermando la sentenza del giudice di pace di Carrara, non ha fatto corretta applicazione di detto principio, e ha reso anche una pronuncia contraddittoria, poiché , pur muovendo dal principio che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia che riguardi l’uso del potere autoritativo della pubblica amministrazione, non spiega perché la presente controversia, che riguarda soltanto la riscossione del quantum e segnatamente se detta riscossione sia possibile nei confronti della ricorrente, acquirente ad un'asta giudiziaria, metterebbe in discussione l'uso del potere autoritativo della pubblica amministrazione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, e in applicazione dell’art 353 c.p.c. ratione temporis vigente, rimette le parti innanzi al giudice di pace di Carrara, innanzi la quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. La regolazione delle spese è rimessa al giudizio dimerito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi al giudice di pace di Carrara innanzi la quale la causa dovrà essere