Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18201/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 18201/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, IDEALSERVICE SOC. COOP, withdrew the lawsuit against the Comune di Lavagna, which was immediately accepted by the opposing party. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further adjudication.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code accepted withdrawal dismissal of cassation condono delle spese procedurali spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6815/2024 R.G. proposto da : IDEALSERVICE SOC. COOP, elettivamente domiciliato in UDINE VIALE DUODO N. 52 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PAVIOTTI ROBERTO (PVTRRT53E19L483I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAVIOTTI FABRIZIO (PVTFRZ79C30F839D) -ricorrente- contro COMUNE DI LAVAGNA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.284/2024 depositata il 26/02/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 20/06/2024