Cassation court dismisses appeal as withdrawn, declaring proceedings extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Arcas s.p.a., had previously filed a recourse against an order issued by the Asti Tribunal in 2020, but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the extinction of the lawsuit without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further judicial examination of the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15817/2020 R.G. proposto da: Arcas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Fezia, Marco Michela ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Claudio Principe in Viale delle Milizie n. 34, Roma; - ricorrente – contro Fallimento Alessandria B. s.n.c. di Alessandria Gianluigi C., in persona del curatore avv. Dario Gramaglia, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Nicola Sassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via XX Settembre n.3, Roma; - controricorrente – avverso l’ordinanza (rg. 3362/2016) del Tribunale di Asti del 29/4/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2 luglio 2024 LaPre