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Ordinanza Interlocutoria — n. 18181/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to lower court regarding jurisdiction over water tariff adjustments and prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's rejection of Abbanoa s.p.a.'s claim against Vincenzo Fonnesu. Abbanoa argued that the ordinary court lacked jurisdiction over administrative tariff decisions and that the debt was time-barred, while the lower court found jurisdiction based on the individual contractual relationship. The Court ordered a remand to the lower court to resolve jurisdictional and prescription questions following a separate referral to the Grand Chamber.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 and n. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 113 and 133 of the Code of Civil Procedure; Art. 1339 of the Civil Code: The Court remands the case to determine whether the ordinary court has jurisdiction over claims involving administrative tariff adjustments and to assess the applicability of prescription periods.

Parole chiave

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water tariff adjustments ordinary court jurisdiction administrative retroactivity prescription period Grand Chamber referral individual contractual rights cost recovery principles canone d'acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 113 of the Code of Civil Procedure
Art. 133, comma 1, letter c) of the Code of Administrative Procedure
Art. 1339 of the Civil Code
Art. 2935 and 2948, n. 4 of the Civil Code
Art. 142, comma 3 and 154 of Legislative Decree 152/2006
Directive 2000/60/CE, Art. 9
D.L. 201/2011, Art. 21, commi 13 and 19
D.L. 70/2011, Art. 10
D.P.C.M. 22.7.2012, Art. 3

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, proc. r.g. 9782/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19352/2021 R.G. proposto da : ABBANOA s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma Via Sardegna 14, presso lo studio dell’avvocato Ernesto Stajano (STJRST53P07F839C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Enrico Campagnano (CMPNRC84H24H501K), Piero Guido Alpa (LPAPGD47S26G197A) -ricorrente- contro FONNESU VINCENZO -intimato- avverso sentenza del Tribunale di Sassari n. 14/2021 depositata i l 7.1.2021 udite alla pubblica udienza del 23.5.2024 le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha chiesto accogliersi il ricorso quanto ai motivi secondo e terzo; uditi gli avvocati Guido Alpa, Ernesto Stajano e Enrico Campagnano per la parte ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. Il Giudice di pace di Sassari con sentenza n.162 del 2019 ha accolto la domanda di Vincenzo Fonnesu che aveva chiesto l’accertamento della non debenza da parte sua della somma di € 198,33 di cui a una fattura emessa dalla s.p.a. Abbanoa, relativa ai consumi effettuati nel periodo 2005-2011 a titolo di «conguagli regolatori» per consumi d’acqua.

2. Ha proposto appello Abbanoa, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiedendo accertarsi la legittimità degli addebiti per i «conguagli regolatori» e dei provvedimenti presupposti e sostenendo che il diritto era sorto al momento della sua previsione e che il richiamo al periodo 2005-2011 non si riferiva all’effettivo consumo idrico erogato agli effetti della prescrizione. Nella resistenza di Vincenzo Fonnesu, il Tribunale di Sassari con sentenza del 7.1.2021 ha respinto l’appello con aggravio di spese. 3.Il Tribunale ha ritenuto che la giurisdizione spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua del criterio del petitum sostanziale, poiché l’attore aveva chiesto accertarsi la non debenza da parte sua delle somme pretese da Abbanoa a conguaglio di partite pregresse e la sua domanda riguardava il rapporto individuale di utenza, senza proporre impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, pur essendo diretta a rilevare l’illegittimità della tariffa applicata e quinci concerneva diritti soggettivi di fonte contrattuale, pur comportando una indagine incidentale sugli atti amministrativi.

Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto che il potere di AEEGSI di determinare la tariffa del servizio idrico secondo il principio del recupero dei costi efficienti non comprendeva la possibilità di applicare una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, poiché tale provvedimento, con la quantificazione dei conguagli sulla base dei consumi già effettuati, si risolveva nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva, illegittima in violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e comunque comportava la violazione dei principi di affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Secondo il Tribunale non era consentita una modifica «ora per allora» della tariffa con ricalcolo senza limiti delle partite debitorie. 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.7.2021 ha proposto ricorso per cassazione Abbanoa, svolgendo tre motivi. Vincenzo Fonnesu non si è costituito nel giudizio di legittimità. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria del 19.1.2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo e terzo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, nonché violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.133, comma 1, lettera c), cod.proc.amm. Osserva la ricorrente che la posizione dedotta non era meramente patrimoniale e le contestazioni investivano in via principale la legittimità delle scelte tecnico amministrative discrezionali delle Autorità di settore (AEEGSI, poi ARERA, e EGAS) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato e all’ammontare dei conguagli regolatori per partire pregresse.

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3 , e 154 del d.lgs. 152/2006, all’art.9 della Direttiva 2000/60/CE, all’art.21, commi 13 e 19 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla legge 22.12.2011 n.214, all’art.10 d.l. 70/2011, conv. con modif. dalla legge 12.7.2011 n.106, all’art.3 d.p.c.m. 22.7.2012, all’art.1339 cod.civ., alla delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, alla delibera 26.6.2014 n.18 dell’Ente di ambito della Sardegna, al regolamento del servizio idrico integrato.

La ricorrente lamenta l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (AEEGSI, poi ARERA ed EGAS, Ente d’ambito per la Sardegna) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrano ex art.1339 cod.civ. il regolamento di fornitura.

7. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 della direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n. 70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera n. 643/2013/R/idr della AEEGSI, della delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna, nonché del regolamento del servizio idrico integrato. Il motivo investe la sentenza impugnata là dove il giudice d'appello non ha accolto il motivo di appello di Abbanoa, ritenuto assorbito, avverso la sentenza di primo grado in punto prescrizione della sua pretesa.

8. Il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, pronunciata nel proc. r.g.9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuo