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Ordinanza — n. 18166/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18166/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18166/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19832/2016 R.G. proposto da : FALLIMENTO EURO CASTINGS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE SENSI VINCENZO (DSNVCN70C31M208P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONFATTI SIDO (BNFSDI51B05F257O) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, quale incorporante (e già in nome e per conto)di MPS LEASING FACTORING BANCA , e per, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 19832 /201 6 depositata il20/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18166/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FALLIMENTO EURO CASTINGS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE SENSI VINCENZO (DSNVCN70C31M208P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONFATTI SIDO (BNFSDI51B05F257O) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, quale incorporante (e già in nome e per conto)di MPS LEASING FACTORING BANCA , e per, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 19832 /201 6 depositata il20/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Parole chiave

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retrocessione di credito credito contestato ricorso per carenza decadenza dal diritto di regresso desistenza dall'azione contratto di factoring
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19832/2016 R.G. proposto da : FALLIMENTO EURO CASTINGS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE SENSI VINCENZO (DSNVCN70C31M208P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONFATTI SIDO (BNFSDI51B05F257O) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, quale incorporante (e già in nome e per conto)di MPS LEASING FACTORING BANCA , e per, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 19832 /201 6 depositata il20/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1. – i l Fallimento Euro Castings s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi avverso il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Tribunale di Reggio Emilia ne ha accolto parzialmente l’opposizioneallo stato passivo con riguardo ai crediti insinuati in forza di contratti di leasing e di factoring; 2.–il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; 3.– con atto del 12.2.2024 i l Fallimento ha rinunciato agli atti del giudizio essendo intervenuto un accordo transattivo con la controricorrente, che ha accettato la rinuncia;

Considerato che 4. – sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come richiesto dalle parti(fermo restando che l’accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante,ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. : cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 5.– in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) .

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così dec