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Ordinanza — n. 18147/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as moot due to client's declared lack of interest following bankruptcy concordat approval.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18147/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant voluntarily declared a lack of interest in the proceedings after the bankruptcy concordat was homologated. The lower court had previously admitted the lawyer's claim to the bankruptcy estate only in a limited, equitable amount after rejecting the full sum. Consequently, the Court ruled the appeal moot and ordered the parties to share litigation costs equally.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal becomes inadmissible when the appellant declares a lack of interest, typically arising from the extinction of the dispute via bankruptcy concordat approval, thereby precluding the application of the double unified contribution penalty.

Parole chiave

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lack of interest bankruptcy concordat mootness cassation inadmissibility doppelte unificato ripetibili dell'avvocato valore litigioso mancato guadagno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30124-2019proposto da: LUPINACCI SERGIO, rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o ATTILIO SORIANOper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro FALLIMENTO SAIS S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIAN LUCA RIGHI per procura in atti; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 3474/2019 del TRIBUNALE DI ROMA , depositato il 5/9/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 7/5/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. Sergio Lupinacci ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Sais s.p.a., dichiarato con sentenza del 21/5/2014, per il credito al compenso asseritamente maturato in ragione delle prestazioni professionali svolte dallo stesso, in qualità di avvocato, in favore della società poi fallita, per la Ric. 2019n. 301 2 4 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 somma complessiva di €. 466.509,72, oltre interessi e spese, in prededuzione. 1.2.

Il giudice delegato ha rigettato la domanda. 1.3. Sergio Lupinacci ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha solo parzialmente accolto. 1.4. Il tribunale, in particolare , ha ritenuto che l’opponente non avesse dimostratoin giudizio, se non in misura marginale, l’effettiva esecuzione, su incarico della società poi fallita, delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della sua domanda e che lo stesso doveva essere, pertanto, ammesso allo stato passivo nei limiti del compenso maturato per tali attività, determinato in via equitativa nella somma di €. 30.000,00, in collocazione privilegiata, oltre accessori ex lege. 1.5.

Sergio Lupinacci, con ricorso notificato il4/10/2019, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del decreto. 1.6. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.7. Il ricorrente, con atto del 24/4/2014, ha chiesto alla Corte di prendere atto che, a seguito dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, è venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del giudizio del quale ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione per cessata materia del contendere. 1.8. Il Fallimento, con atto del 26/4/2024, ha aderito alla richiesta di estinzione formulata dal ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE 2. La Corte prende atto che il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione che aveva invocatoe che, per l’effetto, il ricorso per cassazione è diventato inammissibile, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.Ric. 2019n. 301 2 4 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 3. L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude, peraltro, la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr.

Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così dec