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Ordinanza — n. 18109/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against interim order for lack of finality and procedural timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18109/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the contested order was merely interim and lacked the definitiveness required for cassation under Article 111 of the Constitution. The court noted that such orders expire with the final judgment and do not possess the necessary characteristics of finality, citing established precedent. Consequently, the appellants were jointly condemned to pay the respondent's legal costs and a penalty for procedural abuse.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 648, 649 cpc: Appeals under Article 111 of the Constitution cannot be filed against interim orders or decrees lacking the characteristics of decisiveness and finality, as these measures expire with the subsequent judgment.

Parole chiave

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interim order cassation appeal finality requirement procedural timeliness procedural abuse joint liability legal costs soppressione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Considerato che: -Benché non espressamente enunciato dal ricorrente, è nondimeno evidente che l’impugnazione sia stata proposta ai sensi dell’art. 111 costituzione.
Art. 648 cpc
Art. 649 cpc
Art. 96, 3rd comma, cpc
Art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 gennaio 2005 n. 905
Cass. 1° agosto 2008 n. 20925
Cass. 8 settembre 2017 n. 20954
Cass. 3 ottobre 2019 n. 24658
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Testo completo

iato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 5050del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da Consorzio Co.Edi.Sal. scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 04096030756) con sede in Lecce alla via Patra- glionesnc in persona del legale rappresentante p.t. Geom. Raffaele Guacci rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Marcuccio (MRCMCL38C14D863D) e dall’Avv. Roberto Fersini (FRSRRT66S14E815K). Ricorrente contro Anas spa (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma 80208450587, partita IVA 02133681003), in per- sona dell’Avv.

Nicola Rubino, Responsabile della Direzione Legale di Anas S.p.A. giusta procura per atto della notaia Ester Giordano in Roma, 19 marzo 2019, rep. 25457, raccolta n. 9774, registrato il 20 marzo 2019, n. 9004, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Co- stanzo Cascavilla (CSCCTN66D04I158W, posta elettronica certifica- ta c.cascavilla @ elencospecialeavvocati.stradeanas.it), Angelo Di Lascio (DLSNGL67L24E919X, pec a.dilascio @ elencospecialeavvo- cati.stradeanas.it) e Maria Stefania Masini (MSNMST67D41H501W, posta elettronica certificata ms.masini @ elencospecialeavvoca- ti.stradeanas.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la Direzione Legale di Anas s.p.a. in 00185 Roma, Via Monzambano, 10 come da procura speciale in calce alcontroricorso.

Controricorrente nonché contro Matarrese srl (c.f. e P.Iva 07574940727 ), con sede in Bari Via Toscanini n.21, in persona del suo Amministratore e legale rappre- sentante p.t., Avv. GiuseppeMatarrese, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso e su separato foglio, dall'avv. Conado Morrone (c.f.: MRRCRD67BI4D086L; pec: c orra- domorrone @ ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma ed eletti- vamente domiciliatonel suo Studio Legale in Roma Viale XXI Aprile n. 11 e comunque presso il domiciliodigitale del difensore pec: cor- radomorrone@ ordineavvocatiroma . org .Controricorrente avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 9 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: -Il tribunale di Roma - dopo aver rigettato, con ordinanza 18 aprile 2019, l’istanza di sospensione del decreto ingiuntivo (immediata- mente esecutivo exart. 642 cpc) ottenuto dalla Matarrese srl (con- feritaria del ramo di azienda lavori della Salvatore Matarrese spa) contro l’Anas, “ a condizione che, nel termine di 60 giorni da oggi, la Matarre- se srl depositi in cancelleria con comunicazione alla controparte, idonea garanzia autonoma bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza eccezioni rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge ” –con successiva ordinanza del 3 ottobre 2019 assegnava un termine alla Matarrese srl per sosti- tuire la garanzia depositata e depositarne una nuova, priva del rin- novo tacito annuale, e contenente, invece, un unico termine final e corrispondente alla pubblicazione della sentenza di primo grado. - Quindi con l’ordinanza 9 gennaio 2020, qui impugnata, premesso che la Matarrese non aveva ottemperato, disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto. - Ricorre avverso tale ultima ordinanza il Consorzio Co.Edi.Sal. scarl, affidando il gravame ad un motivo, al quale ha aderito con controricorso la Matarrese srl.

Resiste Anas, che eccepisce preliminarmente il difetto di legittima- zione attiva del ricorrente, la non ricorribilità del provvedimento impugnato e la tardività del gravame.Nel merito conclude per il rigetto dell’impugnazione: conclusione ri- badita nella memoria ex art. 380-bis.1 cpc. Considerato che: -Benché non espressamente enunciato dal ricorrente, è nondimeno evidente che l’impugnazione sia stata proposta ai sensi dell’art. 111 costituzione. -Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111della Costituzione può proporsi nei confronti non solo delle sentenze, ma anche dei provvedimenti emessi nelleforme dell'ordinanza o del decreto, contro i quali non sia previsto altro rimedio, sul presupposto, però, che tali provvedi- menti abbiano i caratteri della decisorietàe della definitività.

Caratteri che, tuttavia, non appartengono alle ordinanze ex artt.648 e 649 cpc, trattandosi di provvedimenti meramente tempora- nei econ effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronun- cia sull'opposizione (Cass. 18 gennaio 2005 n° 905; Cass. 1° ago- sto 2008 n° 20925), anche quando ne venga denunciata (come nel caso di specie) l’abnormità (Cass. 8 settembre 2017 n° 20954: re- sa però nel diverso, ma analogo, caso di ricorso avverso un’ordinanza exart. 700 cpc), oppure quando il giudice abbia prov- veduto esaminando il merito onde valutare la sussistenza del fu- mus(Cass. 3 ottobre 2019 n° 24658). - All’inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale della ri- corrente e della controricorrente Matarrese srl (che ha aderito al ri- corso stesso), alla rifusione delle spese del presente giudizio in fa- vore di Anas spa, per la cui liquidazione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore in- determinabile della lite –si rimanda al dispositivo che segue.

In considerazione della manifesta inammissibilità del ricorso, tale da integrare un abuso processuale, almeno a livello di colpa grave, sussistono le condizioni per la condanna solidale di tali parti pro- cessuali al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura pari a quella degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc. Va, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico solidale della Consorzio Co.Edi.Sal. scarl e della Matarrese srl. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido Con- sorzio Co.Edi.Sal. scarl e Matarrese srl a rifondere ad Anas spa le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per onorario ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Condanna, inoltre, in solido il Consorzio Co.Edi.Sal. scarl e Matarre- se srl al pagamento in favore di Anas spa della somma di euro 6.000,00, equitativamente determinata. Dà, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico solidale della Consorzio Co