Cassation court allows indirect donation claim in bankruptcy, ruling private writing valid for liberal acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a creditor's opposition in a bankruptcy proceeding. The lower court had declared a private agreement null because the obligation to pay off mortgages was deemed a liberal act requiring a public deed. The Supreme Court held that such acts qualify as indirect donations, which remain valid if performed through a private writing, thereby overturning the bankruptcy court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 782, 809 cod. civ.; Indirect donations realized through typical contracts other than those in Art. 769 do not require the public form of Art. 782, provided the liberal intent is proven and the specific contract's formal requirements are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17825-2017 r.g.proposto da: DAL MOLIN GIANCARLO ( cod. fisc. DLMGCR46S24G693J ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale appostaa margine del ricorso, dall’ a vvocato Salvatore Santacroce -ricorrente - contro FALLIMENTO VILLA GAVOTTI S. r. l. in liquidazione - intimato - avverso il decreto delTribunale di Verbania, depositato in data 20.6.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Verbania, con decreto del 20.6.2017, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.f. proposta da Giancarlo Dal Molin per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Villa Gavotti S.r.l. in liquidazione del credito di euro 678.555,20, preteso in forza della scrittura stipulata il 4.3.2007 con la quale aveva ceduto al socio Osvaldo Palesele su e partecipazioni in Studio DPM s.r.l. e in Mediterranea s.p.a., controllante della società poi fallita, e nella quale il socio, che era anche legale rappresentante di quest’ultima, si eraobbligato ( oltre che al pagamento rateale del prezzo della quote e delle azioni cedutegli), in proprio e promettendo il fatto della rappresentata, anche ad estinguere entro il 31.12.2010 tre mutui , per un importo pari al credito insinuato, garantiti da ipoteche iscritte su immobili di proprietà dell’opponente.
2. Il tribunale, rilevato che le somme che Palese avrebbe dovuto versare ratealmente a Dal Molin esaurivano (ed anzi superavano) il corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazioni, ha ritenuto che il legale rappresentante di Villa Gavotti avesse assunto l’ulteriore obbligazione di estinzione dei mutui a titolo di liberalità, e che, a maggior ragione, dovesse ritenersi assunta a titolo di liberalità l’obbligazione di garanzia della società, la quale dunque, essendo di non modico valore, andava dichiarata nulla perchénon stipulata nella forma prevista dall’art. 782 cod.civ.; ha aggiunto che la conclusione non risultava smentita dalla difesa di Dal Molin, non essendovi alcuna prova che i mutui fossero stati in realtà accesi da Villa Gavotti e che l’opponente se ne fosse accollato il pagamento per consentire alla società di proseguire nella sua attività di impresa: risultava, al contrario, che l’accollo dei mutui da par te di Dal Molin derivava dal suo acquisto dei tre immobili, sui quali gravava no le relative iscrizioni ipotecarie , sicché estinguendo i mutui Villa Gavotti, in sostanza, si sarebbe sostituta all’opponente nel pagamento del prezzo dei beni.
2. Il decreto, è stato impugnat o da Giancarlo Dal Molin con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi. Il Fallimento Villa Gavotti S. r. l. in liquidazione non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1362, 1936 e 1937, c od .c iv.. Deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato il contenuto della scrittura privata del 3.4.2007, con la quale Villa Gavotti non aveva assunto alcuna garanzia, ma si era obbligata ad estinguere i mutui insolido con Palese: il giudice avrebbe perciò dovuto valutare se questa obbligazione (e non quella assunta dal legale rappresentantedella società) inerisse o meno a una causa onerosa, mentre ha omesso ogni indagine alriguardo.
2. Con il secondo mezzo Dal Molin denuncia, in subordine, violazione e falsa applicazionedell’art. 1363 cod. civ. in quant o il tribunale non ha interpretato laclausola della citata scrittura che stabiliva il prezzo della cessione e le modalità del suo versamento insieme (o per mezzo) di quella successiva, che prevedeva l’obbligo di estinzione dei mutui, ma ha, al contrario, fatto derivare l’interpretazione di questa seconda clausolada quella della precedente, così giungendo a una conclusione palesemente errata , perché dalla documentazione prodotta si evinceva che i mutui erano stati contratti dalla società poi fallita e da lui garantiti mediante le ipoteche iscritte sui suoi immobili.
3. Con il terzo motivo il ricorrente, in ulteriore subordine, deduce la nullità del decreto impugnato ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione de gli art t . 782 e 809 cod. civ. rilevando che, pur dato per ammesso che l’obbligo di estinzione dei mutui assunto daVilla Gavotti costituisse atto di liberalità, esso avrebbe dovuto essere qualificato come donazione indiretta, valida anche se non effettuata nella forma dell’atto pubblico ma, come nella specie, con scrittura privata. 4.1 E’ fondato e va accolto il quarto motivo del ricorso, che riveste priorità logica(con conseguente assorbimento degli altri motivi) in quanto in caso di validità dell’obbligazione assunta(in proprio o quale terza garante) da Villa Gavotti nella scrittura del 4.3.2007, qualificata dal tribunale come atto di liberalità, risulterebbe superflua ogni ulteriore indagine in ordine all’eventuale erroneità di detta qualificazione.4.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario,e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta , dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio(Cass. n. 9379del 2020).
Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama, infatti,l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione(Cass. n. 14197 del 2013 ;
Cass. n. 5333 del 2004, Cass. n. 23297 del 2009). 4.1.3 Ciò posto, pur data per scontata la qualificazione di atto di liberalità dell’obbligazione dedotta in giudizio, deve concludersi che il tribunale, non tenendo conto dello strumento utilizzato dalle parti e della distinzione fra donazione diretta ed indiretta, non ha fatto corretta applicazione dei sopra enunciati principi.
5. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Verbania in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvi a al Tribunale di Verbania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del prese