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Ordinanza — n. 18083/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows correction of its own order to add lawyer's fee deduction via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18083/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct its own 2022 order regarding the deduction of legal fees for a defense attorney. The court found that the original order omitted the deduction despite the lawyer's prior request and antistatary declaration. Relying on the principle of material error correction under the Civil Procedure Code, the court ordered the integration of the missing deduction clause to ensure the lawyer's rights were respected.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: When a court order omits the deduction of legal fees for an antistatary defense lawyer despite a prior request, the remedy is the material error correction procedure rather than ordinary appeal, as the request does not constitute an autonomous claim.

Parole chiave

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material error correction legal fee deduction antistatary lawyer court of cassation procedural remedy omission of clause civil procedure code accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
16348/2020 R.G.”) ha chiesto a questa Corte di «volere disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., a correzione della ordinanza n.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod.
Art. 93 c.p.c.
civ., la distrazione ex art. 93 cod.
Art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.
15302 del 2023, alla cui motivazione può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. –merita accoglimento.
artt. 391 bis c.p
Giovanni Battaglia C.”, con istanza datata 9 giugno 2023 (recante la seguente intestazione: “Istanza di correzione di errore materiale ex artt. 391 bis c.p.c.
art. 391-bis c.p
16348/2020 R.G.”) ha chiesto a questa Corte di «volere disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., a correzione della ordinanza n.
art. 93 cod. proc. civ
civ., la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi antistatario.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15302 del 2023
16348/2020 r.g., in quanto il Collegio ritiene di poter aderire, sul punto, al più recente indirizzo ermeneutico espresso daCass. n. 15302 del 2023, alla cui motivazione può farsi rinvio ex art.
Cass., SU, n. 16037 del 2010
Cass., SU, n. 16037 del 2010; Cass.
Cass. n. 293 del 2011
16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass.
Cass. n. 8578 del 2014
293 del 2011; Cass. n. 8578 del 2014; Cass.
Cass. n. 5082 del 2024
8578 del 2014; Cass. n. 5082 del 2024).
Cass., SU, n. 9438 del 2002
Cass., SU, n. 9438 del 2002; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009;Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009;Cass. n. 21213 del 2013; Cass.
Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023
21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023; Cass.
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Testo completo

ere ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso n. 12885/2023r.g. proposto da: BARONE GAETANO, quale procuratore e difensore di Battaglia Salvatore, giusta la corrispondente procura speciale depositata, unitamente al controricorso, nel giudizio n.r.g. 16348/2020 promosso da Giovanni Brinch e Giovanni Battaglia, in proprio e quali legali rappresentanti della s.s. “Laboratori Analisi Cliniche del dott. Giovanni Brinch e del dott. Giovanni Battaglia C.”. - r icorrent e - contro LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DEL DOTT. GIOVANNI BRINCH E DEL DOTT.

GIOVANNI BATTAGLIA S.S. con sede in Ragusa, alla via del Sacro Cuore n. 27, in persona dei suoi soci amministratori dott. Giovanni Brinch e dott. Giovanni Battaglia, anche in proprio, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso n.r.g. 16348/2020, dall’ A vv ocato Sebastiano Sallemi, con cui elettivamente domicilianoin Roma, alla via Piemonte n. 32, presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Spada.- controricorrent i - per la correzione dell’ordinanza , n. cron. 6922 /20 2 2 , della CORTE DI CASSAZIONE,pubblicata il giorno 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/06/2024dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1. L’Avv. Gaetano Barone, quale procuratore e difensore di Salvatore Battaglia in forza di procura speciale allegata al controricorso depositato nel giudizio di legittimità n.r.g. 16348/2020, promosso da Giovanni Brinch e Giovanni Battaglia, in proprio e quali legali rappresentanti della società semplice “Laboratorio Analisi Cliniche del dott. Giovanni Brinch e del dott. Giovanni Battaglia C.”, con istanza datata 9 giugno 2023 (recante la seguente intestazione: “Istanza di correzione di errore materiale ex artt. 391 bis c.p.c.

–giudizio n. 16348/2020 R.G.”) ha chiesto a questa Corte di «volere disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., a correzione della ordinanza n. 6922 pubblicata il 2 marzo 2022, resa nel giudizio in epigrafe n. 16348/2020 R.G., la distrazione delle spese processuali liquidate in favore del sottoscritto difensore». 1.1. Di tale istanza vi è prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo,d’ufficio, a cura del Presidente titolare della Prima Sezione. 1.2. In prossimità della fissata adunanza camerale del 26 giugno 2024 (di cui, il 19 aprile 2024, è stato dato avviso alle parti costituite nel predetto giudizio di legittimità n.r.g. 16348/2020), risulta essere stata depositata (in data 14 giugno 2024), una “Memoria illustrativa nel ricorso n. 12885/2023 RG. […] Per il Laboratorio Analisi Chimiche del dott.

Giovanni Brinch e del dott. Giovanni Battaglia s.s. […], in persona dei suoi soci amministratori dott. Giovanni Brinch […] e dott. Giovanni Battaglia […], anche in proprio, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso dall’avv. Sebastiano Sallemi”, qualificatisi “ricorrenti” contro “il p.i. Salvatore Battaglia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Barone e Giovanni Cassì”, indicato come “resistente”, «per la cassazione della sentenza n. 2418/2019 del 06.11.2019, non notificata, resa dalla Corte di Appello di Catania ed avente ad oggetto la determinazione della quota sociale di spettanza del socio receduto».

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che:

i) l’ordinanza resa da Cass.n. 6922 del 2022 ha definito il giudizio di legittimità n. 16348 del 2020, avente ad oggetto il ricorso promosso da “Laboratorio analisi cliniche dott. Giovanni Brinch e dott. Giovanni Battaglia s.s.”, in persona dei suoi soci amministratori Giovanni Brinch e Giovanni Battaglia, anche in proprio, nei confronti di Salvatore Battaglia, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2418/2019, depositata il 6 novembre 2019; ii) la “Memoria illustrativa” depositata il 14 giugno 2024, nell’interesse di “Laboratorio analisi cliniche dott.

Giovanni Brinch e dott. Giovanni Battaglia s.s.”, in persona dei suoi soci amministratori Giovanni Brinch e Giovanni Battaglia, anche in proprio, contiene considerazioni, argomentazioni ed osservazioni volte ad ottenere la cassazione della sentenza n. 2418/2019 resa dalla Corte d’Appello di Catania, col favore delle spese e dei compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio e del presente grado: essa, pertanto, si rivela del tutto estranea all’oggetto dell’odierno procedimento, concernente, esclusivamente, la richiesta di correzione materiale della menzionata ordinanza resa da Cass. n. 6922 del 2022, la quale ha già rigettato il ricorso di Giovanni Brinch e Giovanni Battaglia, in proprio e nella indicata qualità, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2418/2019, la quale, pertanto, è divenuta definitiva e non più soggetta a mezzi di impugnazione ordinari.

2. Fermo quanto precede, l’errore di cui si dice inficiata la menzionata ordinanza resada Cass. n. 6922 del 2022 è, in tesi, contenuto nella parte in cui la Suprema Corte, nel pronunciare la condanna degli allora ricorrenti Giovanni Brinch e Giovanni Battaglia, in proprio e nella indicata qualità, alla rifusione delle spese in favore del controricorrente Salvatore Battaglia, ha omesso di disporne la distrazione in favore del suo difensore Avv. Gaetano Barone, che ne avevano fatto richiesta.2.1. L’istanza de qua– di cui non occorre procedere alla notifica anche a Salvatore Battaglia, parte difesa dall’Avv.

Gaetano Barone nel procedimento n. 16348/2020 r.g., in quanto il Collegio ritiene di poter aderire, sul punto, al più recente indirizzo ermeneutico espresso daCass. n. 15302 del 2023, alla cui motivazione può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. –merita accoglimento. 2.2. Invero, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. Gaetano Barone, difensore del controricorrente Salvatore Battaglia, aveva chiesto, nel controricorso del 17 luglio 2020 e nella memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi antistatario. 2.2.1.

Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. –che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese –consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr.

Cass., SU, n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. n. 8578 del 2014; Cass. n. 5082 del 2024). 2.2.2. Deve disporsi, quindi, la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo.

3. Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., SU, n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009;Cass. n. 21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024). PER QUESTI MOTIVI La Cortedispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6922/2022, pubblicata il 2 marzo 2022, sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%», del seguente enunciato «con distrazione in favore dell’Avv. Gaetano Barone, procuratore antistatario del controricorrente Salvatore Battaglia, che ne ha fatto richiesta». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso i