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Ordinanza — n. 18013/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging accounting methods under Art. 360 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18013/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay litigation costs. The appellants challenged the lower court's exclusion of usurious interest capitalization and ancillary fees from the debt calculation. The court ruled that the complaint constituted a merit-based attack on accounting choices rather than a valid legal error, thus falling outside the scope of Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A complaint alleging the omission of accounting elements constitutes a merit-based attack and is inadmissible if it does not challenge the legal reasoning or established facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal usury interest capitalization accounting methods challenge Article 360 CPC merit-based attack rimborso del debito obbligo di restituzione condono fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
– Art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
– Art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
19786/ 20 24, alla cui ampia motivazione si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.– che la cessione e la conseguente legittimazione al ricorso non sono state fatte oggetto di contestazione avversaria, sì che esse possono darsi per implicitamente riconosciute (Cass., Sez.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost. - Art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
art. 1283 c.c
117 TUB, per c.m.s, e spese varie non dovute e,comunque, per interessi anatocistici contabilizzati in violazione dell'art. 1283 c.c.I due giudizi venivano riuniti.
art. 118 disp. att. c.p
19786/ 20 24, alla cui ampia motivazione si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.– che la cessione e la conseguente legittimazione al ricorso non sono state fatte oggetto di contestazione avversaria, sì che esse possono darsi per implicitamente riconosciute (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 24743/2023
Sez. Un., n. 11650/2006
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TULLO FRANCESCO,TULLO PASQUALE e TULLO GIUSEPPE , in proprio e quale legale rappresentante della GRUPPO TULLO S.A.S. rappresentati e difesi da gli Avv. ti Gianluca Pescolla e Renato Ponente,domiciliati presso l a cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti- Contro DOVALUE S.P.A.,quale mandataria di FINO 2 SECURITISATION S.R.L. cessionaria dei crediti del gruppo UNICREDIT s.p.a. rappresentata e difesa dall’ Avv . Filippo Testa , elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. Cristina Speranza , in Roma, via Cipro, 77 -controricorrente– Oggetto:

Conto corrente Avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Campobasso n. 218/2019pubblicata il 11.6.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 31 . 5 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─La Gruppo Tullo s.a.s. formulava domanda di opposizione a d.i. n. 655/2008 reso dal Tribunale di Campobasso con cui era stato ingiunto il pagamento, a favore di UnicreditS.p.a., della somma di € 252.522,60, oltre accessori e spese, a titolo di saldo debitorio, riveniente dal conto corrente bancario e da altri rapporti di affidamento.

D omanda di opposizione (causa n. 195/09 RGAC) alla medesima ingiunzione, era proposta pure dai fideiussori Francesco Tullo, Maria Notartomaso, Antonietta Panichella e PasqualeTullo, che eccepivanola nullità e/o estinzione della prestata fideiussione. Veniva formulata domanda riconvenzionale di ripeti zione della somma di € 310.723,65, oltre accessori, spiegata dalla S.a.s., a titolo di differenza tra gli interessi convenzionali e quelli ex art. 117 TUB, per c.m.s, e spese varie non dovute e,comunque, per interessi anatocistici contabilizzati in violazione dell'art. 1283 c.c.I due giudizi venivano riuniti. 2.−All'esito di consulenza tecnica, in accoglimento per quanto di ragione delle proposte domande e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il primo giudice ha condannato gli opponenti in solido a corrispondere alla creditrice la minor somma di € 110.906,80. 3.−Tullo Francesco, Tullo Pasquale e Tullo Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante della Gruppo Tullo s.a.s. proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso che con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:a) il primo giudice ha ben chiarito di avere aderito alla soluzione, redatta dal consulente tecnico di ufficio, che è appunto racchiusa nel quesito 13 — ipotesi n. 7, in cui, ai fini della nuova determinazione degli elementi contabili, è stata esclusa, non solo la capitalizzazione degli interessi ultralegali, ma anche qualsivoglia altro onere collegato al credito (c.m.s., spese di chiusura infrannuale, ecc.):le motivazioni tecnico-contabili espresse nella CTU non sono state censurate specificamente;

b) la nullità delle clausole di rinvio agli usi di piazza per la determinazione del tasso di interessi stabilito con la l. n.108/1996 non ha effetto retroattivo;

c) la domanda riconvenzionale è stata riproposta sic et sempliciter senza indicare in alcun modo le modalità con cui si sia giunto alla determinazione dell’ammontare della richiesta, né sono state formulate specifiche censure sulla motivazione del rigetto in I grado della domanda. 4.─ Tullo Francesco , Tullo Pasquale e Tullo Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante della Gruppo Tullo s.a.s. ha nno presentato ricorso per cassazione con due motiv i , ed anche memoria. Fino 2 Securitisation s.r.l.ha presentato controricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE 5.

Preliminarmente va preso atto dell'intervento nel giudizio di FINO 2 in persona della sua procuratrice Dovalue s.p.a., in conseguenza della cessione del credito operata in suo favore da Unicredit s.p.a. «ai sensi dell'art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130, intervento ritenuto ammissibile anche in questa sede – come riconosciuto da ultimo da Cass., n. 19786/ 20 24, alla cui ampia motivazione si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.– che la cessione e la conseguente legittimazione al ricorso non sono state fatte oggetto di contestazione avversaria, sì che esse possono darsi per implicitamente riconosciute (Cass., Sez.

Un., n. 11650/2006). Iricorrenti deduc ono : 6. − Con il primo motivo: v iolazione e falsa applicazione dell’art.1815 c.c. – Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L a Corte rilevando la mancata allegazione degli elementi contabili non avrebbe tenuto conto delle allegazioni in tal senso effettuate. 6.1− La censura non è ammissibile poiché non coglie che la motivazione presenta una doppia ratio. Il passo trascritto nella censura è soltanto una delle motivazioni addotte poste a fondamento per confermare la statuizione di I grado che ha fondato la sua motivazione sulla CTU per escludere il carattere usurario degli interessi praticati.

La perizia, infatti, aveva precisato che «i c/c oggetto di causa non registrano mai dei tassi di interesse superiori al tasso soglia» ed aveva effettuato varie ipotesi di conteggio delle somme a debito del correntista da un minimo di € 107.133,32 ad un massimo di € 323.293,55. Il Tribunale aveva optato per la soluzione nella quale era stata esclusa non solo la capitalizzazione degli interessi ultralegali, ma anche (e appunto) qualsivoglia altro onere collegato al credito (c.m.s., spese di chiusura infrannuale, ecc.), individuando la somma dovuta in € 110.906,80 individuata nella p. 24 della CTU.

La Corte di merito ha ritenuto che la censura formulata in appello non colpisse il passaggio motivazionale con il quale erano state esposte le preliminari ragioni tecnico-giuridiche per cui il primo giudice aveva ritenuto di escludere il carattere usurario del tasso e di determinare la somma dovuta senza il conteggio della capitalizzazione e delle altre voci non dovute. Tali presupposti e conclusioni non erano stati contestati specificamente. Anche in questa sede si ripropone la diversa soluzione contabile contenuta nella CTP e si propone, quindi, una censura a carattere esclusivamente meritale.

In tal senso l a doglianza,riqualificata in rapporto al suo contenuto (non si lamenta un errore di diritto, malgrado la rubrica, ma un'obliterazione di elementi istruttori) e ricondotta nell'alveo del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,esula dal concetto di fatto accolto da detta norma e sollecita , in buona sostanza, la rinnovazione del sindacato istruttorio. In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente. 6.─ Con il secondo motivo:nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,113 e 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. - Art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.

La corte non ha preso in considerazione che gli appellanti hanno indicato gli elementi contabili posti a fondamento della propria censura esibendo CTP. 6.1−Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo, poiché è fondata sull’erronea interpretazione della motivazione esaminata sub 6.1. 7.−Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro,al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso