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Ordinanza — n. 17996/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's fee increase in revocatory action due to manifest disproportion between claim value and actual controversy value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17996/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the lawyers' appeal against a bankruptcy court's fee liquidation in a revocatory action. While the lower court correctly identified the claim value, the Supreme Court found a manifest disproportion between this figure and the actual economic value of the controversy. Consequently, the Court ruled that the judge must adjust the fee to reflect the true importance of the legal work performed, ordering the bankruptcy decree to be quashed and remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 25 n. 6 l.fall.; Art. 5 comma 2 d.m. n. 55/014; When a manifest disproportion exists between the formal claim value and the actual economic value of a revocatory action, the judge has discretion to adjust the lawyer's fee to the true importance of the performance.

Parole chiave

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revocatory action lawyer fee liquidation manifest disproportion bankruptcy procedure discretionary adjustment actual controversy value fee increase compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 25 n. 6 l.fall.
Con il primo motivo, i ricorrent i , denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 n. 6 l.fall. e degli artt.342 e 345 c.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.
Art. 342 c.c.
Art. 345 c.c.
Art. 2901 c.c.
3 c.p.c., deducono che il tribunale ha erroneamente ritenuto di valore indeterminabile il giudizio di revocatoria ordinaria, posto che, al contrario, il valore della causa promossa ai sensi dell’art. 2901 c.c. è pari a quello del credito che l’azione ha inteso tutelareo del bene oggetto dell’atto dispositivo.
Art. 5 comma 2 d.m. n. 55/014
Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.m.
art. 86 c.p
art. 2901 cod. civ
1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 dichiarare la nullità, o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ.
art. 132 c.p
1326, comma 5°, c.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 345 c.p
art. 2901 c.c
3 c.p.c., deducono che il tribunale ha erroneamente ritenuto di valore indeterminabile il giudizio di revocatoria ordinaria, posto che, al contrario, il valore della causa promossa ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3697 del 2020
55/014) che, nelle cause relative ad azione revocatoria, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non è indeterminato, ma si determina in base al credito vantato dall’attore a tutela del quale l’azione viene proposta (Cass. n. 3697 del 2020; Cass.
Cass. n. 10089 del 2014
3697 del 2020; Cass. n. 10089 del 2014; Cass.
Cass. n. 5402 del 2004
10089 del 2014; Cass. n. 5402 del 2004).
Cass. n. 19529/2015
Cass. n. 18507 del 2018
Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass.
Cass. n. 1805 del 2012
18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012; Cass.
Cass. n. 13299 del 2010
1805 del 2012; Cass. n. 13299 del 2010) si Ric.
Cass. n. 14691 del 2015
18507 del 2018cit.; Cass. n. 14691 del 2015; Cass.
Cass. n. 7807 del 2013
14691 del 2015; Cass. n. 7807 del 2013; Cass.
Cass. n. 23809 del 2012
7807 del 2013; Cass. n. 23809 del 2012; Cass.
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 557-2021proposto da: ORLANDI MAURO, rappr e se ntat o e difes o da ll ’ Avvocat o ARNALDO FALCONI p er procur a in calce a l ricorso , e FALCONI ARNALDO, in proprio a norma dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrenti - contro FALLIMENTO MIDAL S.P.A.; -intimato - avverso il DECRETO delTRIBUNALE DI LATINA de l 17/ 10 / 2 0 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 / 9 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunale di Latina, con decreto del 17.10.2020, ha parzialmente accolto il reclamo proposto dagli avv.ti Mauro Orlandi e Arnaldo Falconi contro il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento della Midal s.p.a. aveva liquidatoin favore di entrambila somma di € 10.343,00, quale unico compenso per l’attività difensiva da essi svolta in favore della procedura nel giudizio di primo grado, promosso dal curatore per sentir Ric. 2021n. 557 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 dichiarare la nullità, o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. , dell’atto di costituzione di un trust e dei relativi conferimenti immobiliari posti in essere da Rosanna Izz i (convenuta dallo stesso curatore anche in un giudizio ex art. 146 l. fall.), conclusosi con sentenza dello stesso tribunale che, senza esaminare la domanda di nullità, aveva accolto quella di revoca, riconoscendo al Fallimento, a titolo di spese, la somma predetta. 1.2.

Il giudice del reclamo, premesso che l’ importo di euro 10.343,00 corrispondeva a quello determinabile ai sensi del d.m. n. 55/014 in base ai valori medi “per i giudizi di cui alla scaglione indeterminabile-complessità media ”, ha rilevato che la controversia era caratterizzata da una “certa complessità in diritto delle questioni trattate” e che pertanto il provvedimento andava riformato nella parte in cui il giudice delegato non aveva tenuto conto dei coefficienti in aumento, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, del d.m. cit., per le cause di particolare complessità; ha invece escluso di poter accogliere la domanda dei reclamanti di riconoscimento di un separato compenso in favore di ciascuno, in quanto proposta per la prima volta solo in sede di reclamo; ha, in conclusione, rideterminato il compenso nella somma complessiva di € 14.893,91 (oltre accessori di legge), di cui € 10.343,00 per compenso tabellare ai valori medi, € 2.068,60 in ragione dell’aumento del 20% per la particolare complessità, importanza e pregio dell’oper a prestata e dei risultati ottenuti ed € 2.482,32quale aumento del 20% dovuto per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. 1.3.

Gli avv.ti Mauro Orlandi e. Arnaldo Falconi ha nno chiesto la cassazione del decreto , con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. 1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.Ric. 2021n. 557 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 n. 6 l.fall. e degli artt.342 e 345 c.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1326, comma 5°, c.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano che il tribunale abbia ritenuto inammissibile perché nuova, in ragione della natura devolutiva dell’impugnazione ex art. 26 l. fall., la domanda avanzata per la prima volta in sede di reclamo, di liquidazione di un compenso distinto per ciascuno di essi .

Assumono che la richiesta di liquidazione del compenso ha natura di proposta contrattuale che, qualora non venga accettata nella sua interezza, può essere revocata ai sensi dell’art. 1326, co, 4, cod.civ.; osservano che, avendo il g.d. determinato il loro compenso in misura di gran lunga inferiore a quella (unica) domandata, essi avevano recuperato il diritto,cui non avevano mai abdicato, a ottenerne singolarmente il riconoscimento; deducono quindi che il tribunale, omettendo di affrontare tale tematica, è da un lato incorso nel viziodi difetto assoluto di motivazionee, dall’altro, ha erroneamente applicato il divieto dei novasancito dall’art. 345 c.p.c. ad un procedimento che nella sua prima fase (quella del l ’ istanza di liquidazione rivolta al giudice delegato) non ha alcun connotato giurisdizionale, trattandosi di semplice atto di amministrazione del fallimento. 2.2.

Il motivo non merita accoglimento. 2.3. Nella sua prima parte esso introduce una questione nuova, della quale il decreto impugnato non tratta in alcun modo, implicante un accertamento in fatto, quale è quello inerente all’interpretazione della richiesta di pagamento del Ric. 2021n. 557 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 compenso come proposta contrattuale sottoposta alla condizionedella sua integrale accettazione. Ed è, invece, noto che qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non sia stata affrontata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novit à della censura, ha l ’ onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito: i motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire a pena d i inammissibilit à questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio d’appello, di modo che ̀ preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, ipotesi ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali(cfr., tra le molte, Cass. n. 2038 del 2019;

Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass.n. 20518 del 2008;Cass. n. 6989 del 2004 ). 2.4. Nella sua seconda parte la censura è invece infondata, perché il decreto di liquida zione del compenso al legale officiato della difesa del fallimento, col quale il giudice delegato compie un accertamento (in ordine all’ane al quantum del credito prededucibile dell’istante) sottratto al procedimento di verifica ai sensi dell’art. 111 bis, 1° comma, l. fall., ha piena natura giurisdizionale e decisoria. Ne consegue cheil reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’avvocato contro il provvedimentoha carattere impugnatorio eche, analogamente a quanto previsto per il giudizio di opposizione allo stato passivo, il relativo procedimento soggiace al principio dell’inammissibilità di domande nuove e diverse (per personae , causa petendi e/o Ric. 2021n. 557 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 petitum) rispetto a quelle formulate in sede di richiesta di liquidazione. 3.1.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014e dell ’ art. 13 della l. n. 247/2012, in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., deducono che il tribunale ha erroneamente ritenuto di valore indeterminabile il giudizio di revocatoria ordinaria, posto che, al contrario, il valore della causa promossa ai sensi dell’art. 2901 c.c. è pari a quello del credito che l’azione ha inteso tutelareo del bene oggetto dell’atto dispositivo. 3.2. Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si espongono. 3.3.

Nella liquidazione a carico del cliente, in effetti, occorre aver riguardo, in linea di principio, al valore corrispondente all’entità della domanda (art. 5, comma 2, prima parte, d.m. n. 55/014) che, nelle cause relative ad azione revocatoria, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non è indeterminato, ma si determina in base al credito vantato dall’attore a tutela del quale l’azione viene proposta (Cass. n. 3697 del 2020; Cass. n. 10089 del 2014; Cass. n. 5402 del 2004). 3.4. Resta peraltro fermo che, ai fini della liquidazione del compenso a carico del cliente e in favore dell’avvocato per l’opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa, laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si determina non già sulla base del credito per il quale si è agito in revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia (Cass.n. 19529/2015). 3.5.

Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13299 del 2010) si Ric. 2021n. 557 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 è infatti affermato e consolidato il principio secondo il quale, nei rapporti fra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi, anche in ragione degli interessi in contrasto, una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. 3.6.

Il giudice , pertanto, deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo che rappresenta il valore della domanda , come in precedenza esposto, possa effettivamente costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, procedendo, ove ravvisi la suesposta manifesta sproporzione ad adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (cfr.

Cass. n. 18507 del 2018cit.; Cass. n. 14691 del 2015; Cass. n. 7807 del 2013; Cass. n. 23809 del 2012; Cass. n. 1805 del 2012). 3.7. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi indicati e si espone, come tale, alle censure svolte al riguardo dairicorrenti.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Latina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede:accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, respinto il primo; cassail decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvi a per un nuovo Ric. 2021n. 557 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 esame al Tribunale di Latina che, in differente composizione, pr