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Ordinanza — n. 17992/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal court revoking bankruptcy declaration due to bankruptcy's absorption of pre-bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17992/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Florence Court of Appeal's revocation of a bankruptcy declaration inadmissible. The appellant, Salumificio Toscano Piacenti S.p.A., sought to challenge the bankruptcy order, while the respondent, Alcar Uno S.p.A., argued that the bankruptcy judgment rendered the pre-bankruptcy proceedings moot. The court ruled that once bankruptcy is declared, it absorbs all prior disputes regarding the company's crisis, making separate appeals against the rejection of a preventive agreement legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 162, 161, sesto comma, legge fall.; The declaration of bankruptcy renders pre-bankruptcy proceedings inadmissible as the bankruptcy judgment absorbs the entire controversy regarding the company's crisis.

Parole chiave

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preventive agreement revocation bankruptcy declaration procedural inadmissibility absorption of proceedings Cassation appeal dismissal revoca del fallimento liquidazione sommaria del fallimento opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 162 l.fall.
Art. 161, sesto comma, legge fall.
Art. 173 l.fall.
Art. 180 l.fall.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 9146 del 2017
Cass. S.U. n. 1521 del 2013
Cass. S.U. n. 27073 del 2016
Cass. S.U. n. 9935 del 2015
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Testo completo

ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14714-2023proposto da: SALUMIFICIO TOSCANO PIACENTI S.P.A., rappresentat a e difesa da gli A vvoca t i MARCO ARATO, ELISABETTA VARNI, ALBERTO VILLA e MARCO PASSALACQUA; -ricorrente - contro ALCAR UNO S.P.A., rappresentata e difes a da gli Avvocat i ANTONIO DONATO e ANTREA COSTA per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché COPPI DEBORA, in qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo Salumificio Toscano Piacenti s.p.a.; -intimata - avverso il DECRETO del la CORTE D ’ APPELLO DI FIRENZE depositato in data 8/6/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 22/4/2024;Ric. 2023n. 14714- Sez. 1 - CC del 22 aprile 2 02 4 FATTI DI CAUSA 1.1.

La Corte d’appello di Firenze , con decreto dell’8 giugno 2023, in accoglimento del reclamo ex art. 183 l. fall. proposto da Alcar Uno s.p.a. , ha revocato l’ omologa zione de l concordato preventivo d i Salumificio Toscano Piacenti s.p.a. disposta dal tribunale di Siena. 1.2. Salumificio Toscano Piacenti s.p.a., con ricorso notificato in data 8/7/2023e illustrato da memori e , ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.3. Alcar Uno s.p.a. ha resistito con controricorso , anch’esso illustrato da memori e , deducendo, tra l ’ altro, l’improcedibilità del ricorso perché il T ribunale di Siena, con sentenza del 28 /7/ 2023 divenuta definitiva perché non reclamata, ha dichiarato il fallimento d i S alumificio Toscano Piacenti s.p.a.. 1.4.

La commissariagiudiziale del concordato preventivo Salumificio Toscano Piacenti s.p.a. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Come documentato dalla controricorrente, il Tribunale di Siena, con sentenza del 28/7/2023, ha dichiaratoil fallimento diSalumificio Toscano Piacenti s.p.a.. 2.2. Ora, secondo quanto chiarito da Cass. S.U. n. 9146 del 2017, la sopravvenuta dichiarazione d i fallimento dell’imprenditore che ha chiesto l’ammissione al concordato rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione.

L’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe infatti l ’ intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, perché“non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di Ric. 2023n. 14714- Sez. 1 - CC del 22 aprile 2 02 4 consequenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti ” (Cass.

SU n. 1521 del 2013. 2.3. In particolare, le Sezioni Unite, dopo aver ribadito il principio (già affermato d a Cass. S . U . n. 27073 del 2016 ) dell’immediata impugnabilità del decreto con cui la corte d’appello definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, come avvenuto nel caso in esame, hanno osservato che: - n ella giurisprudenza di questa Corte è ormai indiscusso che “la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospensione”(Cass.

S . U . n. 9935 del 2015); - “ non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico - giuridica tra le procedure ” , la statuizione di rigetto della domanda di omologazione del concordato, benché non definitiva in quanto ancora reclamabile o già impugnata, rende immediatamente possibile la dichiarazione del fallimento, che “non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo” (Cass. S . U . n. 9935cit.); - v ero è , infatti , che “ tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza” (Cass.S.U.

Ric. 2023n. 14714- Sez. 1 - CC del 22 aprile 2 02 4 n. 9935 cit.)ma, una volta che sia stato dichiarato il fallimento, può solo essere impugnata la relativa sentenza; - non è , dunque, possibile che il giudizio sulla omologabili tà del concordato prosegua dopo la dichiarazione del fallimento; - in questo caso, contro la sentenza di fallimento “ l ’ impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo” ( peraltro non reclamabile, secondo quanto espressamente prevede l’art. 162 l.fall., né ricorribile per cassazione). 2.4.

In sostanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, s opravvenuto il fallimento, i motivi d ’ impugnazione proposti contro il diniego di omologazione del concordato devono necessariamentetradursiin motivi d’impugnazione della sentenza dichiara tiva, non essendo ipotizzabile che, in accoglimento del reclamo del debitore proponente, sia omologato un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento. 2.5. Né sarebbe possibile la sospensione del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della definizione del giudizio di omologazione, perché le questioni relative all’omologazione sono integralmente e necessariamente assorbite nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento (Cass.S.U. n. 1521 del 2013 ). 2.6.

Pertanto, ove sia in contestazione la decisione di inammissibilità/non omologabilità della proposta concordataria, il giudice del reclamo chiamato a pronunciar e sul fallimento dovrà pronunciare anche su detta proposta : s e confermerà la dichiarazione di fallimento, ribadirà anche il giudizio di non omologabilità del concordato; potrà, invece , revocare la dichiarazione del fallimento, ma non necessariamente Ric. 2023n. 14714- Sez. 1 - CC del 22 aprile 2 02 4 omologare il concordato preventivo, qualora la proposta debba essere disattesa per una delle ragioni previste dagli artt. 173 e 180 l.fall..

3. In conclusione, il ricorso va dichiaratoimprocedibile.

4. Le spese del giudizio, a fronte del sopravvenuto verificarsi di una causa d’improcedibilità del ricorso, devono essere integralmente compensate tra le