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Ordinanza — n. 17965/2024 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows lawyer fee appeal, ruling that the disputed value must include all claims, not just the settled amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17965/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Loredana Manicone's appeal against the liquidation of her legal fees in the Magazzini Industriali bankruptcy proceedings. While the court rejected the argument that the claim value should be based on the €8 million total demand, it found the lower court erred by ignoring the cumulative damage claim and applying minimum tariffs without verifying the actual value of the dispute. Consequently, the contested decree was annulled and the case remanded for a new examination of the fees.

Regesto Legislator

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Art. 26 l.fall.; Art. 5 comma 2 D.M. 55/2014: The value of the dispute for lawyer fee liquidation must reflect the total economic interest pursued, including all claims, and minimum tariffs are inappropriate when the actual value significantly exceeds the claimed amount.

Parole chiave

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bankruptcy lawyer fees fee liquidation criteria dispute value assessment cumulative claims minimum tariff application remand for new trial professional compensation restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 26 l.fall.
Il Tribunale di Matera , c on decreto del 29 luglio 2020, ha rigettato il reclamo che , a norma dell ’ art. 26 l.fall., l’avvocata L oredana Manicone aveva proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato al Fallimento della Magazzini Industriali s.r.l.
D.M. 55/2014
D.M. 37/2018
Art. 5 comma 2 D.M. 55/2014
E’ invece fondata la doglianza con cui la ricorrente lamenta che il giudice non abbia tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 prima parte, del d.m.
Art. 18 D.M. 55/2014
Art. 19 D.M. 55/2014
art. 2744 c.c
1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 l’opera professionale svolta nell ’ interesse della procedura , avente ad oggetto la proposizione di ungiudizio nei confronti di MPS Leasing Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., per far dichiarare la nullità ai sensi dell’art. 2744 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18507 del 2018
Cass. n. 1805 del 2012
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Testo completo

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4670-2021proposto da: MANICONE LOREDANA, rappr e se ntat a e difes a da gli Avvocat i FRANCESCO BERARDENGO e GIUSEPPE TEDESCO p er procur a in calce alricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO MAGAZZINI INDUSTRIALI S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO BIAGIO IOSCA per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO delTRIBUNALE DI MATERA de l 29/7/ 2 0 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 / 9 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunale di Matera , c on decreto del 29 luglio 2020, ha rigettato il reclamo che , a norma dell ’ art. 26 l.fall., l’avvocata L oredana Manicone aveva proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato al Fallimento della Magazzini Industriali s.r.l. le aveva liquidato il compenso per Ric. 2021n. 4670 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 l’opera professionale svolta nell ’ interesse della procedura , avente ad oggetto la proposizione di ungiudizio nei confronti di MPS Leasing Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., per far dichiarare la nullità ai sensi dell’art. 2744 c.c. del trasferimento di un complesso edilizio per il prezzo di € 4.500.000,00, oltre IVA, e per ottenere il risarcimento dei relativi danni, che era poi stato definito in via transattiva. 1.2.

Il tribunale - premesso che “ il compenso dell’avvocato difensore del fallimento va liquidato nella misura concordata, senza applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 se non per quanto previsto dall’accordo”e che, in caso di cessazione del rapporto professionale prima del compimento dell’incarico,il compenso per i giudizi iniziati ma non compiuti dev’essere liquidato per l’opera svolta fino alla cessazione “secondo un criterio proporzionale e sulla base della prestazione professionale effettivamente espletata”- h a ritenuto, quanto al caso in esame, che:

i) il giudice delegato, nell’autorizzare l’accordo transattivo, aveva dato atto che “quanto ivi stabilito in ordine alle somme previste per il rimborso delle spese legali non vincolava la curatela”, riservandosi, quindi, di procedere autonomamente alla liquidazione di tali spese “senza alcun vincolo rispetto a quanto previsto nell’atto transattivo”; ii) il giudice delegato aveva correttamente applicato i criteri di cui al d.m. n. 55/2014, in vigore all’epoca di conclusione delgiudizio, considerando “il valore della controversia (€ 4.500.000,00) e non la somma transatta, considerevolmente inferiore” ed applicando “i minimi tariffari”, “in ragione della ripetitività del contenuto degli scritti difensivi e della limitata attività relativa alla fase istruttoria e decisoria, nonché l’aumento per la conciliazione”; iii)la reclamante non aveva indicato, i motivi che avrebbero dovuto indurre a discostarsi dai minimi applicati, per Ric. 2021n. 4670 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 cui anche sotto questo profilo la decisione impugnata doveva ritenersi corretta. 1.3.

L’avv. Manicone, con ricorso notificato il 29/1/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 l.fall. e 1411 c.c., per aver il tribunale ritenuto corretto il provvedimento di liquidazione del compenso del giudice delegato senza considerare che:

i) MPS Leasing Factoring, nell’accordo transattivo stipulato col F allimento , si era espressamente obbligata al pagamento in suo favore del compenso maturato in qualità di difensore della procedura, nella misura di €. 102.248,00, oltre accessori; ii) tale accordo, autorizzato dal giudice delegato con l’espresso riferimento alle condizioni indicate nella proposta formulata dalla MPS Leasing Factoring, si configurava come un contratto con il quale l a società e il Fallimento avevano convenuto, a norma dell’art.1411 c.c., di erogarle, quale terzaestranea all’accordo, l’importo pattuitoa titolo di spese legali, sicché ella, dichiarando di volerne profittare con la richiesta di liquidazione delle proprie competenze, aveva acquistato il diritto a ricevere il relativo pagamentodal curatore promittente. 2.2.

Il motivo è inammissibile. 2.3. La ricorrente, infatti, non si confronta col tenore dell’accordo transattivo intercorso tra Fallimento e MPS Leasing Factoring, il quale, per come emerge dal testo riprodotto in ricorso (p. 5), si limita, in realtà, a prevedere l’obbligo di quest’ultima (e non anche della procedura) di eseguire “ il pagamento dei compensi in favore dei legali della Curatela” nella Ric. 2021n. 4670 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 misura ivi determinata.Si tratta dunque di un contratto in base al quale ( sempre che ne venisse accertata l’effettiva efficacia esterna) l’avvocata Manicone avrebbe al più acquistato il diritto nei confronti del solo promittente (cioè MPS Leasing Factoring) e non anche della curatela, rimasta, in difetto di un’espressa previsione in tal senso, mera stipulante. 2.4.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il tribunale non abbia considerato che, a fronte del perfezionamento della transazione nei termini esposti, il giudice delegato non poteva prescindere dall’obbligo assunto dal curatore di corrisponderle le somme contrattualmente pattuitea titolo di spese legali, le quali, essendo state acquisite con tale specifica destinazione, non potevano essere destinate a soddisfare esigenze diverseda quelle per cui le parti ne avevano espressamente convenuto il versamento , pena l’ingiusta locupletazione del Fallimento in suo danno. 2.5.

Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano. 2.6. Come già affermato da questa Corte, quando il Fallimento è parte vittoriosa di un giudizio, il passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice ha anche liquidato le spese in favore della procedura, non comporta alcun effetto preclusivo di una diversa, minore quantificazione del compenso liquidatoal difensore dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 25, comma 1 , n. 6 l. fall. Tuttavia il difensore, anche in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. contro il decreto di liquidazione, ha diritto a pretendere, a titolo di ingiustificato arricchimento della massa,la differenza, che gli va riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all’effettivo Ric. 2021n. 4670 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, ove non ancora avvenuto (Cass. n. 27586 del 2023). 2.7.

Lo stesso principio va affer m ato anche nel caso, quale quello di specie, in cui le spese legali dovute al Fallimento siano state determinate in sede di accordo transattivo intervenuto fra il curatore e la controparte: il difensore avrà dunque diritto a ripetere la differenza fra la somma liquidatagli dal G.D. e quella maggiore concordata fra le parti, che gli sarà riconosciuta ( dal G.D. o dal giudice del reclamo ) condizionandone la corresponsione all’effettivo incameramento da parte del curatore. 2.8. Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura il decreto impugnato per aver il tribunale ritenuto che il giudice delegato ave sse correttamente provveduto alla liquidazione del compenso, secondo un valore della controversiapari ad € 4.500.000,00 e sulla scorta dei minimi tariffari , senza considerare :

a) che , in base alle normecodicistiche, il valore della controversia doveva essere individuato in una somma superiore ad € 8.000.000,00, dovendosi tener conto anche dell’ulteriore domanda svolta dal Fallimento nei confronti di MPS, di risarcimento dei danni determinati dalla dichiarazione di insolvenza ;

b) che le competenze per l’attività stragiudiziale espletata per la stipula della transazione,liquidate dal G.D. nella misura del 30% della voce relativa alla fase decisionale, avrebbero dovuto essere determinate ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, secondo i valori medi ivi previsti. 2.9. Il motivo è solo parzialmente fondat o, nei termini che seguono.Ric. 2021n. 4670 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 2.10. I parametri previsti dal d.m. n. 37/2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ma sempre che a tale data non sia stata ancora completata l’attività professionale, mentre nella specie la transazione che ha posto fine al giudizio è stata stipulata nel luglio del 2016 e autorizzata dal G.D. nel settembre successivo. 2.11.

E’ invece fondata la doglianza con cui la ricorrente lamenta che il giudice non abbia tenuto conto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 prima parte, del d.m. n. 55/2014 applicabile ratione temporis, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Ciò, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dello stesso comma 2 cit., oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, così come determinato in ragione dell’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente e che, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra detto valore effettivo e il formale petitum possa discrezionalmente adeguare la misura dell’onorario alla concreta, reale importanza della prestazione (Cass. n. 18507 del 2018;

Cass. n. 1805 del 2012). 2.12. Nel caso di specie il tribunale, là dove ha determinato il valore della controversia nella somma di € 4.500.000 senza, per un verso, avere riguardo alla domanda, cumulata, di risarcimento del danno pure proposta dal Fallimento e, per l’altro, applicato i minimi tariffari in ragione della mera ripetitività del contenuto degli scritti difensivi Ric. 2021n. 4670 - Sez. 1 - CC del 1 3 settembre 20 2 3 dell’avvocata Manicone, senza nessuna ulteriore valutazione, non si è attenuto ai principi indicati. 2.13. All’accoglimento, nei termini di cui si è detto, del secondo e del terzo motivo del ricorso, conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa , per un nuovo esame, al Tribunale di Matera che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo del ricorso e r igetta il primomotivo; cassa il decreto impugnato in relazione a i motiv i accolti e rinvio al T ribunale di Matera che, in differente composizione, provvederà anche sul