Ordinanza — n. 17963/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28427-2019 r.g. propostoda: Massimo Cassano (C.F. CSSMSM70S02G317G), rappresentato e difeso dall’Avv. Attilio Soriano, come da procura in atti. - ricorrente - contro Fallimento n. 415/2014 della SAIS S.p.A. (Trib. Roma), codice fiscale 08279591005, in persona del curatore fallimentare Dott. Maurizio Battista, con l’avv. Gian Luca Righi. - controricorrente - avverso il decreto n. 3369/2019 reso dal Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare-, in data 18.07.2019, all’esito del giudizio avente R.G. n. 20189/2015, depositato il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso notificato in data in data 20 settembre 2019, il dott. Massimo Cassano ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto n. 3369/19 del Tribunale di Roma, pubblicato in data 23 luglio 2019, reso a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo dallo stesso promosso nei confronti della curatela della SAIS s.p.a.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17963/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il Fallimento SAIS S.p.A. ha resistito al ricorso per cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre evidenziare che le parti hanno concordemente dato atto che con decreto del 10 aprile 2024, comunicato in data 15 aprile 2024 il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha omologato il concordato fallimentare depositato dalla società Madison Real Estate S.r.l. La Madison Real Estate S.r.l. con la proposta concordataria omologata si è impegnata, tra l’altro a: “5. pagamento integrale dei crediti oggetto di opposizioni allo stato passivo pendenti alla data della presentazione del presente ricorso, ove definitivamente riconosciuti, a cura dell’Assuntore entro 7 (sette) giorni dal passaggio in giudicato dell’eventuale provvedimento di ammissione del credito”.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28427-2019 r.g. propostoda: Massimo Cassano (C.F. CSSMSM70S02G317G), rappresentato e difeso dall’Avv. Attilio Soriano, come da procura in atti. - ricorrente - contro Fallimento n. 415/2014 della SAIS S.p.A. (Trib. Roma), codice fiscale 08279591005, in persona del curatore fallimentare Dott. Maurizio Battista, con l’avv. Gian Luca Righi. - controricorrente - avverso il decreto n. 3369/2019 reso dal Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare-, in data 18.07.2019, all’esito del giudizio avente R.G. n. 20189/2015, depositato il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso notificato in data in data 20 settembre 2019, il dott. Massimo Cassano ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto n. 3369/19 del Tribunale di Roma, pubblicato in data 23 luglio 2019, reso a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo dallo stesso promosso nei confronti della curatela della SAIS s.p.a.
2. Il Fallimento SAIS S.p.A. ha resistito al ricorso per cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre evidenziare che le parti hanno concordemente dato atto che con decreto del 10 aprile 2024, comunicato in data 15 aprile 2024 il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha omologato il concordato fallimentare depositato dalla società Madison Real Estate S.r.l. La Madison Real Estate S.r.l. con la proposta concordataria omologata si è impegnata, tra l’altro a: “5. pagamento integrale dei crediti oggetto di opposizioni allo stato passivo pendenti alla data della presentazione del presente ricorso, ove definitivamente riconosciuti, a cura dell’Assuntore entro 7 (sette) giorni dal passaggio in giudicato dell’eventuale provvedimento di ammissione del credito”.
La Madison Real Estate S.r.l. con missiva accettata dall’odierno ricorrente in data 22 novembre 2021, ha proposto la definizione transattiva delle opposizioni, subordinandone l’efficacia all’omologazione (“al fine di anticipare i tempi di integrale esecuzione del concordato, l’Assuntore intende pervenire alla definizione transattiva con il Creditore Opponente del giudizio di opposizione indicato al precedente punto (i), condizionatamente alla definitiva omologazione del concordato fallimentare dal medesimo proposto”). Alla luce di quanto sopra, entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, richiesta che deve essere accolta essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, in ragione della intervenuta dichiarazione di omologazione del concordato fallimentare.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contend