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Ordinanza — n. 17599/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes Peace Court order for violation of asylum information duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17599/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Court's order dismissing Saibi Taleb's appeal against a deportation decree. The migrant argued the judge failed to verify if he was properly informed about asylum procedures before rejecting his claim. The court ruled that the Peace Court erred by not examining the 'foglio notizie' to confirm the effectiveness of the information provided, including language and interpreter usage.

Regesto Legislator

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Art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998; Cass. Sez. 1, Sent. n. 32070/2023: The obligation to inform foreigners of asylum procedures requires a concrete verification of the information's effectiveness, including the language used and the presence of an interpreter, rather than a generic statement of compliance.

Parole chiave

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asylum information duty deportation appeal peace court cassation effective information provision interpreter requirement foglio notizie verification procedural fairness protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998
Com’è noto, questa Corte ha affermato che, a i sensi dell’art. 10 terd.lgs.
Art. 1, comma 2 e 3 d.lgs. n. 142 del 2015
Com’è noto, questa Corte ha affermato che, a i sensi dell’art. 10 terd.lgs.
Direttiva 2013/32/UE

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 23844/2022 promosso da Saibi Taleb, rappresentato e difeso dall’a vv. Danilo Lombardi (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Questura di Agrigento, in persona del Questore pro tempore , e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati con atto di costituzione - avverso l’ordinanza n. 770 /202 2 del Giudice di Pace di Agrigento, pubblicata in data 30/08/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consiglio del18/01 /202 4 dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Saibi Taleb in data 11/07/2022 riceveva la notifica d el decreto di respingimento prot. 2569 - 17, cui seguiva l’ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni dalla notifica. Avverso tale provvedimento il migrante proponeva ricorso al Giudice di Pace di Agrigento, deducendo, tra l’altro, la violazione degli obblighi informativi in o r dine alla possibilità di proporre domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pacerigettava l’impugnazione , affermando che lo statuto protettivo si radica quando il richiedente asilo manifesta la volontà di avanzare la domanda di protezione internazionale ma, nella specie, dalla produzione documentale in atti non risultava che il ricorrente avesse proposto istanza di protezione internazionale, né emergeva che lo stesso versa sse in un a condizione d’inespellibilità.

Il cittadino straniero ha, quindi, proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Giudice di pace, affidandosi a un solo motivo di impugnazione. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Agrigento non si sono difesi con controricorso nei termini di legge, ma hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Violazione degli artt. 1, comma 2 , e 3 d.l gs . n. 142 del 2015 di attuazione della Direttiva 2013/32/UE relativi al dovere di informazione sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla dedotta violazione del dovere di informazione al ricorrente del diritto di avvalersi della protezione internazionale.» Il ricorrente ha evidenziato di avere rappresentato al Giudice di pace di Agrigento di non essere stato informato sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, lamentando che il Giudice di pace - senza neppure acquisire e prendere in esame il foglio notizie, per verificare se la dovuta informativa fosse stata effettuata- si è limitato ad affermare che la domanda di protezione internazionale non risultava essere stata presentata e che il cittadino straniero non versava in uno stato di inespellibilità (all. 4 e 5 al ricorso per cassazione). 2.Il motivo è fondato nei termini di seguito evidenziati. 2.1.

Com’è noto, questa Corte ha affermato che, a i sensi dell’art. 10 terd.lgs. n. 286 del 1998 , deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo.

Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio, ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa, e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata (Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023). Questa medesima Corte ha, poi, chiarito che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui al menzionato art 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto sia stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerga, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall’Amministrazione, e , segnatamente , se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023). 2.2.

Nel caso di specie, il Giudice di pace non ha statuito in conformità ai principi appena riportati, non avendo preso in considerazione le allegazioni del ricorrente in ordine all’assenza di un effettivo adempimento dell’obbligo informativo, da valutarsi nei termini appena indicati, sicché il motivo va accolto.

3. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Rom