Cassation appeal dismissed for procedural unprocedibility due to missing conformity certification on digital document submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide a conformity certification for the digital copy of the contested order. The applicant submitted a native analogical document via telematics without the required attestation of conformity mandated by the Civil Procedure Code. Consequently, the Court ruled the appeal unprocedible without examining the merits of the expulsion or family unity arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 196 novies disp. att. c.p.c. 2; The appeal is unprocedible if the party deposits a digital copy of a document without the mandatory attestation of conformity required by law.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 11863/2023 promosso da BAHI ISSAME, nato in Marocco, elettivamente domiciliato in Modena, via Farini 50, presso lo studio dell’avv. Flavia Sandoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura specialein atti; -ricorrente - contro Prefettura di Modena,in persona del Prefetto pro tempore; -intimata - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Modenan. 43/2023, emessa il 04/04/2023, nell’ambito del procedimento R.G.N. 3015/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 18/01/2024dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Modena, con l’ordinanza indicata in epigrafeha respinto l’impugnazioneproposta da BAHI ISSAME, cittadino dello S tato delMarocco, avverso il decreto prefettizio di espulsione, notificatoi n data 07/09/2022. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazioneavverso tale statuizione, affidandosi a tremotivi di impugnazione. La Prefettura non si è difesacon controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la seguente censura : «VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 19, II COMMA, Lett. C) T.U. IMMIGRAZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ART. 29 E 30 COSTITUZIONE ITALIANA E ART.8 CEDU - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE APPARENTE – ERRORE NEI PRESUPPOSTI –INGIUSTIZIA MANIFESTA.». Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la seguente censura : «VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ESPULSIONE EX ART. 19, II COMMA, Lett. C) TUI e LESIONE DEL DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE E DEL FANCIULLO.» Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la seguente censura:
«VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AUTOMATISMI TRA CONDANNE PENALEE GIUDIZIO DI PERICOLOSITA’ SOCIALE E DEI PRINCIPI DIPROPORZIONE E RAGIONEVOLEZZA EX ART.8 CEDU.» 2. Occorre preliminarmente rilevare l’i mprocedibilità del ricorso avendo parte ricorrente depositato per via telematica una copia dell’ordinanza impugnata, nativa analogica, priva di ogni attestazione di conformità, in violazione di quanto prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. 2.1. Com’è noto, il potere di attestare la conformità d el provvedimento impugnato è stato conferito all'avvocato dall'articolo 16 deciesd.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, ove è stabilito quanto segue:
«1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento».
L’estrazione di copie digitali ha la stessa disciplina dell’estrazione di copie analogiche, richiedendo comunque la certificazione di conformità secondo le modalità appena indicate. L’intero articolo è stato abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, che, per la parte di interesse, ne ha recepito il contenuto, riportato nel vigente art. 196 noviesdisp. att. c.p.c. 2.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato per via telematica una copia del tutto informale della decisione impugnata, che si presenta come nativa analogica, ma priva di ogni attestazione di deposito e senza alcuna certificazione della conformità della stessa all’originale.
Deve, pertanto, ritenersi doverosa la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. 3.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimatasvolto difese. 4.Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma, nel