Cassation court suspends appeal on usurious interest claims pending resolution of transfer contract validity issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal regarding usurious interest claims pending the resolution of a separate proceeding on the validity of the loan transfer contract. Petrolviero s.r.l. sought to recover illegal interest charges from Intesa Sanpaolo s.p.a., which had succeeded the original bank after the latter's liquidation. The court deferred the decision to allow the lower court to first determine the legal effects of the transfer agreement and related regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a cassation appeal raises multiple grounds including the validity of a transfer contract, the court may suspend the judgment to await the resolution of the specific issue affecting the transfer's legal effects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28411 R.G.anno 2020 proposto da: Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentatae difes a dall’avvocato Gianni Solinas e dall’avvocato Saverio Gianni, domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro Petrolviero s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato Federico Viero e dall’avvocato Andrea Graziani, domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente avverso la sentenza n. 2160/2020 della Corte di appello di Venezia , pubblicata il 31 agosto2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella.
LA CORTE OSSERVASez. I–RG 28411/2020 camera di consiglio8.5.2024 1. ─ Petrolviero s.r.l. ha convenuto in giudizioBanca Popolare di Vicenza s.p.a. p er sentirla condannare al pagamento di quanto essa attrice le aveva illegittimamente addebitato nel corso di un rapporto di conto corrente per interessi ultralegali, interessi usurari, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. La banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice. E stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Nel corso del giudiziodi primo grado Banca Popolare di Vicenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;il giudizio è stato così interrotto e riassunto nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. quale cessionaria delrapporto dedotto in lite.
Il Tribunale di Vicenza, in esito a giudizio di primo grado, ha pronunciatosentenza con cui ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti dell'originaria convenuta e rigettato quella spiegataall'indirizzo di Intesa Sanpaolo. 2. ─ Petrolviero ha proposto appello e, nelcontraddittorio con le due banche,la Corte di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado, condannando Intesa Sanpaolo ― l’ unica delle convenute ad essersi costituita ― al pagamento della somma di euro 20.531,32, oltre interessi. 3. ― Intessa Sanpaolo ha proposto un ricorso per c assazione fondato su cinquemotivi, cui resiste, con controricorso, Petrolviero. 4.
― Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. In relazione al contratto di cessione del 26 giugno 2017, nonché la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017. Il secondo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte di appello,in assenza del contratto originario e della serie completa della documentazione contabile, ritenuto di poter accogliere la domanda attorea. Sez. I–RG 28411/2020 camera di consiglio8.5.2024 Col terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere il Giudice distrettuale, in assenza della prova dell'applicazione della capitalizzazione non reciproca, ritenuto di accogliere anche tale domanda.
Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., con riguardo al tema della prescrizione e degli oneri della provacollegati all'eccezione del fatto estintivo. Col quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in tema di interruzione della prescrizione. 2. ─ Sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5228 del 28 febbraio 2024, ha disposto un rinvio al fine di consentire la trattazione dei diversi nodi problematici che riguardano ild.l. n. 99 del 2017, il decreto ministeriale attuativodella norma legislativa e la regolamentazione contenuta nel contratto di cessione.
Appare pertanto opportuno che la trattazione del presente ricorso sia differita in attesa della definizione delgiudizio sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Così