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Ordinanza — n. 17365/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy ruling, upholding prosecutor's standing and insolveness findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17365/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the company's challenge to its bankruptcy declaration. The court affirmed that the Public Prosecutor could initiate bankruptcy proceedings based on the Model 45 form alone, without requiring a pending criminal investigation. Furthermore, the court ruled that the company's request for a new factual assessment regarding its debt repayment status violated the strict limits of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 7 l. fall.; Art. 360 c.p.c.: The Public Prosecutor is authorized to request bankruptcy whenever insolvency emerges from specific conduct, not solely from pending criminal proceedings, and cassation courts cannot re-evaluate factual findings absent specific omitted facts.

Parole chiave

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Public Prosecutor bankruptcy standing Model 45 insolvency trigger Cassation review limits Bankruptcy appeal inadmissibility Insolvency factual assessment sospensione della procedura di fallimento concordato nel fallimento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 7 l. fall.
ex art. 7 l. fall. anche quando questi abbia appreso la notitia decoctionis, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall'art.33 l.fall.riguardante altra società fallita).
Art. 1 l. fall.
Roberto Amatore; RILEVATO CHE1.La Corte di appello di Firenze ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.
Art. 360 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
1.1Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Art. 5 l. fall.
civ.,la violazione dell’art. 5 l.
Art. 10 d. lgs. n. 159/015
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 646 del 14/01/2019
Cass. n. 26407 del 2021
646del 14/01/2019, Cass. n. 26407 del 2021, nonché Cass.
Cass. n. 27670 del 21/09/2022
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12933-2023 r.g. propostoda: Hayman S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Luca Battaglini, rappresentata e difesa dall’Avv.Gabriele Grieco del foro di Pistoia, giustaprocura in atti. - ricorrente - contro Fallimento della Hayman S.r.l.; P.M. presso la Procura della Repubblica di Firenze -intimati- avverso la sentenzadella Corte di appello di Firenze n. 945/2023, pubblicata il 05/05/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE1.La Corte di appello di Firenze ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da Hayman S.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 6 luglio 2022dal Tribunale di Firenze, su richiesta del P.M.

2. La corte del merito ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che:

i) ai sensi dell’art.

7. l. fall.,il P.M è legittimato a richiedere il fallimento anche quando, come accaduto nella specie, la notitia decoctio nis emerg a da procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, ossia il cosiddetto modello 45; ii) Hayman era soggetta a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l. fall, in quanto i crediti ammessi al passivo ammontavano ad oltre 764.500 euro; iii)sussisteva lo stato di insolvenza perché la reclamante aveva un cospicuo debito verso l’erario, solo in parte rateizzat o , i suoi bilanci risultavano in perdita e il curatore aveva acclarato l’inesistenza di attivo patrimoniale (beni mobili, mobili e crediti).

2. La sentenza, pubblicata il 05/05/2023,è stata impugnata da Hayman S.r.l. con ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Il Fallimento e il PM intimati non hannosvolto difese. La ricorrente hadepositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 6 e 7 legge fallimentare per averla corte del merito ritenuto il Pu bblico Ministero legittimato a richiedere il fallimento. 1.1Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cuiil pubblico ministero può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7 l.fall., non solo qualora apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta l’insolvenza emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma citata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale (cfr. Cass. n. 646del 14/01/2019, Cass. n. 26407 del 2021, nonché Cass. n. 27670del 21/09/2022, ove si evidenzia la legittimazione del P.M. ex art. 7 l. fall. anche quando questi abbia appreso la notitia decoctionis, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall'art.33 l.fall.riguardante altra società fallita).

2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 5 l. fall., perché la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il suo stato di insolvenza in base a una ricostruzione non corrispondente “ alla realtà dei fatti ” , posto che il debito erariale era stato quasi interamente rateizzato e che essa era perfettamente in grado di corrispondere le rate alle dovute scadenze e non poteva considerarsi “decaduta” dal beneficio della rateizzazione , né ai sensi dell’art. 10 d. lgs. n. 159/015, né, tantomeno, ai sensi delle successive normative(il c.d. d.l.

Cura-Italia, n. 18/2020 e il c.d. d.l. Ristori Quater , n. 157/2020) che preved evano la sospensione dei termini di versament o dei carichi affidati agliAgenti della Riscossione. 2.2 Anche questo motivo è inammissibile perché la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, richiede a questa Core un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte di meritoe, come noto , sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti contemplati dal n. 5 dell’art. 360, 1° comma, cod. proc. civ., senza però indicare quali siano i fatti decisivi, oggetto di discussione, di cui il giudice a quoavrebbe omesso l’esame, che, se considerati, avrebbero condotto all’accoglimento del reclamo.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, poiché le parti intimate non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma 1