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Ordinanza — n. 17338/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding urbanization consortium fees and budget approval validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17338/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims against the urbanization consortium. The appellant argued that the obligation to pay fees was invalid because urbanization works were transferred to the municipality and that the consortium's budget approvals were unenforceable after his withdrawal. The court ruled that the lower court correctly applied civil law principles regarding common expenses and that the appellant failed to challenge the specific cost allegations in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 1118, second comma, cod. civ.; Art. 2697 cod. civ.: The appeal is inadmissible when the cassation ground merely questions factual findings without challenging the legal reasoning, and when the creditor's claim is established by the lack of specific contestation of costs rather than the validity of internal resolutions.

Parole chiave

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urbanization consortium common expenses budget approval member withdrawal inadmissible appeal civil code provisions fact-finding review contributo

Disposizioni normative citate

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Art. 1118, second comma, cod. civ.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i l ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1118, secondo comma,cod.
Art. 2697 cod. civ.
18715); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
in materia di condominio; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso , il Con sorzio Conca Verde ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma
art. 2697 cod. civ
18715); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass., 13 marzo 2018, n. 6035
Cass., 23 settembre 2016, n. 18715
6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24575/2020R.G. proposto da Arca Pasquale Antonello, rappresentat o e difes o da ll’ avv. Grazietta Farina, con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Nuoro , via Giovanni XXIII, 8 -ricorrente - contro Consorzio Conca Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difes o da ll’ a vv. A strid Merlini , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Porcelli, sito in Roma , via Malcesine, 30 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari,n. 133/2020, depositata il 13 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto:consorzio di urbanizzazione -oneri - Pasquale Antonello Arca propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, depositata il 13 aprile 2020 , che, in accoglimento dell’appello del Consorzio Conca Verde, lo aveva condannato al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 6.799,40, detratto quanto eventualmente già corrisposto, per omesso versamento dei contributi consortili per gli esercizi dal 2003/2004 al 2010/2011; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto solo in parte la domanda del Consorzio nei confronti dell’odierno ricorrente, condannandolo al pagamento della minor somma di euro 2.473,56, oltre interessi legali, limitatamente alle spese del iberate dall’assemblea del Consorzio per gli esercizi dal 2003 /2004 a quello 2005/2006, negando, invece, il diritto vantato dal Consorzio al versamento dei contributi relativi agli esercizi successivi in ragione del recesso operatodal consorziato; - ha, quindi, accolto il gravame del l’ente rilevando la natura di consorzio urbanistico del Consorzio ed evidenziando che il recesso da quest’ultimo, consentito dallo statuto, non faceva venire meno l’obbligo del proprietariodi contribuz ione alle spese relative alla gestione di beni e servizi comuni a tutte le unità abitative facent i parte del Consorzio medesimo, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 1118, secondo comma, cod. civ. in materia di condominio; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso , il Con sorzio Conca Verde ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i l ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1118, secondo comma,cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente l’obbligo di contribuzione al pagamento degli oneri consortili senza considerare che le opere di urbanizzazione oggetto della convenzione conclusa dal Consorzio con il comune di Santa Teresa di Gallura erano state ultimate e cedute gratuitamente all’ente locale e che non vi erano beni comuni in relazione ai quali poter ipotizzare l’applicazione del principio espresso dal menzionato art. 1118, secondo comma, cod. civ.; -il motivo è inammissibile; -la Corte di appello ha rilevato che i contributi in oggetto riguardavano «la gestione di beni e servizi comuni a tutte le unità abitative (lavori stradali, illuminazione pubblica, distribuzione idrica, opere di prevenzione incendi, disinfestazione, guardiania, nonché il mantenimento delle strutture deputate allo svolgimento delle relative attività)»; - il ricorrente contesta siffatto accertamento, affermando che non vi erano infrastrutture gestite dal Consorzio e che non esistevano beni in comune, ma la sua doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dal giudice di merito che è a questi riservata(cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - sotto altro aspetto, si osserva che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi pote ri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr.

Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la sentenza di appello ritenuto dovuti i contributi nella misura indicata nei bilanci approvati dall’assemblea del Consorzio e non raggiunti da specifica contestazione, benché tali bilanci non fossero a lui opponibili, in quanto non facevapiù parte del Consorzio medesimo; -il motivo è inammissibile; -la censura poggia principalmente sull’argomento della inopponibilità all’odierno ricorrente, in quanto receduto dal Consorzio,delle delibere assembleari di quest’ultimo di approvazione dei relativi bilanci e della conseguente impossibilità di impugnare giudizialmente tali atti, ma, così articolata, non aggredisce la ratio deci dendi , costituita non dall e risultanze dei bilanci del Consorzio bensìdal fatto che i costi sostenuti per la gestione dei servizi e dei beni comuni, così come ivi accertati, non erano stati oggetto di contestazione in sede giudiziale da parte dell’odiernoricorrente; -la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto sussistente il credito vantato dal Consorzio non già in virtù dell’efficacia delle delibere di approvazione dei bilanci, ma in virtù del fatto che l’allegazione dei costi sostenuti non era stata oggetto di specifica contestazione e, in quanto tale, era stata ritenuta non bisognosa dellarelativa prova; - non prospettabile in questa sede è, poi, la questione relativa al la mancata fruizione del ricorrente di alcuni dei servizi gestiti dal Consorzio cui i costi in contestazione si riferivano odella sua contrarietà al loro svolgimento, non essendo stata esaminata dal giudice di appello e non essendo indicatose e in che termini la stessa è stata sottoposta al suo esame; - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma