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Decreto — n. 17190/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request ruling within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 17190/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Bressanelli Fabio, challenged a judgment regarding the judicial liquidation of General Services 2 S.R.L. without actively pursuing the decision after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day time limit court proposed decision extinction of proceedings Code of Civil Procedure procedimento in contumacia condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
28/2002 TRIB VERONA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.414/2023 depositata il 23/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
28/2002 TRIB VERONA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.414/2023 depositata il 23/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7919/2023 R.G. proposto da : BRESSANELLI FABIO, elettivamente domiciliato in VERONA VIA A. LOCATELLI 17 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LA BROCCA VINCENZO (LBRVCN70L15C817W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTERNO RICCARDO (CNTRCR59T18D205S) -ricorrente- contro PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GENERAL SERVICES 2 S.R.L. N. 28/2002 TRIB VERONA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.414/2023 depositata il 23/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos