Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17166/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17166/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17166/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31616/2021 R.G. proposto da : FALLIMENTO CRISTEA VALENTIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO (PRSLNZ57L28H294H) rappresentato e difeso dall'avvocato SILOCCHI CLAUDIO (SLCCLD64H29E089A) -ricorrente- contro VLAICU PAULA, elettivamente domiciliato in MANTOVA VIA ROMA, 19, presso lo studio dell’avvocato LASAGNA LUCA (LSGLCU70H06E897P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1469/2021 depositata il 16/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17166/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FALLIMENTO CRISTEA VALENTIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO (PRSLNZ57L28H294H) rappresentato e difeso dall'avvocato SILOCCHI CLAUDIO (SLCCLD64H29E089A) -ricorrente- contro VLAICU PAULA, elettivamente domiciliato in MANTOVA VIA ROMA, 19, presso lo studio dell’avvocato LASAGNA LUCA (LSGLCU70H06E897P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1469/2021 depositata il 16/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria spese di esecuzione cessazione dei pagamenti compensazione nel fallimento quietanza di saldo debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31616/2021 R.G. proposto da : FALLIMENTO CRISTEA VALENTIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO (PRSLNZ57L28H294H) rappresentato e difeso dall'avvocato SILOCCHI CLAUDIO (SLCCLD64H29E089A) -ricorrente- contro VLAICU PAULA, elettivamente domiciliato in MANTOVA VIA ROMA, 19, presso lo studio dell’avvocato LASAGNA LUCA (LSGLCU70H06E897P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1469/2021 depositata il 16/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dello Stato, per la parte resistente, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legg