Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, a construction company in liquidation, had not requested a decision on the termination proposal despite the deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within forty days constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12497/2021 R.G. proposto da : COSTRUZIONI DELL'ING. CALORIO SRL IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) rappresentato e difeso dall'avvocato DEDONI ANDREA (DDNNDR64P30B745Y) -ricorrente- contro COSTRUZIONI DELL’ING. CALORIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato SORCINELLI ROBERTO (SRCRRT72A29B354N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COSTRUZIONI DELL'ING.
CALORIO IN LIQUIDAZIONE SRL, ORRU' MARIO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.3/2021 depositata il 30/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor