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Decreto — n. 17099/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 17099/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Simod Srl in Liquidation, had not responded to the court's proposal for case definition, while the other parties argued for the dismissal of their claims. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for case definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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extinction of proceedings waiver by silence forty-day period proposal for case definition litigation costs allocation anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15743/2016 R.G. proposto da : SIMOD SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato CAPORALE ANTONIO MICHELE (CPRNNM51A20H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRAU GIOVANNI (FRAGNN47H29I995V) -ricorrente- contro FALLIMENTO SIMOD SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANTE DE BLASI, 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNIONE FIDUCIARIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio dell’avvocato SPACCATROSI AURORA (SPCRRA63P45H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato IMBIMBO ANTONIO (MBMNTN73M06A509I) -controricorrente- nonchè contro PUBBLICO MINISTERO, EQUITALIA NORD SPA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1090/2016 depositata il 16/05/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli