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Decreto — n. 17030/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 17030/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Tower SRL, did not act to preserve the right to a ruling on the merits, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation, thereby terminating the case and awarding costs to the other parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction settlement proposal forty day period renunciation by silence cassation dismissal costs allocation art 380-bis cpc eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25386/2023 R.G. proposto da : TOWER SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SETTEMBRINI, 29, presso lo studio dell’avvocato TORACCA LUCIANO (TRCLCN84B03F952B) rappresentato e difeso dall'avvocato CHINDAMO DOMENICO (CHNDNC70E25F158X) -ricorrente- contro ELETTROMECCANICA MAGISTRO SNC DI MAGISTRO NUNZIATO C, elettivamente domiciliato in BORGOMANERO VIA GRAMSCI 30, presso lo studio dell’avvocato MILAN MARCO (MLNMRC75M12B019L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA via gianturco 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARILE RUGGERO (BRLRGR55D24D969B) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO TOWER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDISTEFANIA (CNTSFN71H48H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELCREDI REMIGIO (BLCRMG57C12F952U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1025/2023 depositata il 03/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli