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Decreto — n. 17010/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17010/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17010/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IN LIQUIDAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI2 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3450/2022 depositata il 22/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17010/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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rimborso delle spese spese di esecuzione compensazione nel fallimento obbligo di anticipare spese condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
IN LIQUIDAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI2 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3450/2022 depositata il 22/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19238/2022 R.G. proposto da : APROL PUGLIA IN LIQUIDAZIONE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato PORRARO DOMENICO (PRRDNC69R11H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACTIS GIOVANNI (CTSGNN62M14B715W), AZZARO ANDREA MARIA (ZZRNRM63C30C351A), STELLATO GIUSEPPE (STLGPP61H15A662C) -ricorrente- contro AGRICENTRO SUD SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE, AGRICENTRO NORD SCPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato DI AMATO ALESSIO (DMTLSS71A16H501Z) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RINALDI FRANCESCA PAOLA (RNLFNC69D54F839P), PIERANTONI GIORGIO (PRNGRG78L12H501L) -controricorrenti- nonchè contro FALL. 18/2022 APROL PUGLIA S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI2 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3450/2022 depositata il 22/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agl